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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27500/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato, per l'anno d'imposta 2005, una plusvalenza IRPEF derivante dalla cessione onerosa di un terreno edificabile. L'Ufficio aveva calcolato la plusvalenza prendendo come valore iniziale il prezzo indicato nell'atto di donazione del terreno, senza riconoscere alcuni costi incrementativi che la contribuente sosteneva di aver provato mediante perizia giurata. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione degli artt. 67, comma 1, lett. a) e b), e 68, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986, nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo che: a) la CTR aveva erroneamente preteso una valutazione di mercato del terreno al momento della donazione, requisito non previsto dalla disciplina fiscale; b) il valore iniziale, in caso di acquisto per donazione, è quello dichiarato nell'atto registrato; c) la perizia giurata non poteva supplire alla mancanza di documentazione fiscale dei costi incrementativi, perché attestava solo l'esistenza dei manufatti al momento della perizia e non la data della loro realizzazione. La contribuente resisteva eccependo anche l'improcedibilità/inammissibilità del ricorso per difetto di deposito e autosufficienza, e proponeva ricorso incidentale condizionato per violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello dell'Ufficio avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi. In corso di giudizio la contribuente aveva inoltre depositato istanza di definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 119/2018, con prova del pagamento della prima rata.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso principale né di quello incidentale. Ha rilevato che la contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e aveva documentato il pagamento della prima rata; ha quindi applicato il principio secondo cui, in mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto. Ha conseguentemente dichiarato l'estinzione del processo. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, come previsto per l'ipotesi di estinzione. La Corte ha altresì escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Definisce come redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

  • art. 68, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Stabilisce che la plusvalenza è data dalla differenza tra corrispettivo percepito e prezzo o costo di acquisto/costruzione del bene, aumentato dei costi inerenti e rivalutato; in caso di acquisto per successione o donazione, il valore iniziale è quello dichiarato negli atti o nelle denunce registrati.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere che la prova dei costi incrementativi gravava sulla contribuente e che la perizia di parte non bastava a soddisfare l'onere probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato dalla contribuente per eccepire l'improcedibilità del ricorso per difetto di deposito degli atti e documenti su cui esso si fondava.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato dalla contribuente per eccepire la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato nel ricorso incidentale per sostenere che l'appello dell'Ufficio sarebbe stato inammissibile per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 19 dicembre 2018, n. 136

    La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, in difetto di istanza di trattazione entro il termine previsto, comporta l'estinzione del processo; la cessazione della materia del contendere è affermata se risulta il pagamento integrale del debito rateizzato.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato come base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in presenza dei presupposti della definizione agevolata.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla produzione documentale in Cassazione e alla mancata contestazione dell'altra parte sulla conoscenza dei documenti depositati con la memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 20 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione della natura e della causa dell'estinzione.

Massime di principio

  • In materia di plusvalenze su terreni edificabili, il valore iniziale del bene acquistato per donazione o successione va individuato nel valore dichiarato negli atti o nelle denunce registrate; non è richiesto un autonomo accertamento del valore di mercato alla data della liberalità se la disciplina applicabile non lo prevede.
  • Il riconoscimento dei costi incrementativi del bene ceduto richiede una prova idonea e specifica; la sola perizia di parte, se non supportata da elementi documentali o comunque capaci di dimostrare con precisione l'an e il quantum dei costi, può essere ritenuta insufficiente.
  • Nel giudizio di cassazione, la definizione agevolata della lite tributaria produce l'estinzione del processo quando sia stata presentata l'istanza prevista dalla legge e nessuna parte abbia chiesto la trattazione nel termine stabilito.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate e può escludere il raddoppio del contributo unificato quando la causa estintiva è sopravvenuta rispetto alle ragioni del ricorso.
  • L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di autosufficienza o di deposito può restare assorbita se sopravviene una causa estintiva del giudizio che impedisce l'esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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