Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27403/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra il nudo proprietario di un fondo e i confinanti che occupavano o utilizzavano il bene asserendo di avere acquistato per usucapione diritti reali minori sul fondo altrui, in particolare una servitù e altri diritti quali veduta, affaccio e deposito di materiali. I convenuti avevano anche in precedenza proposto, senza successo, una domanda di usucapione della proprietà del medesimo fondo, respinta con sentenza passata in giudicato. Nel giudizio introdotto nel 2008 dal nudo proprietario, il Tribunale accolse la domanda principale e rigettò la riconvenzionale. Dopo una prima fase di appello culminata in una declaratoria di nullità per difetto di potere del giudice monocratico, la causa fu riassunta e decisa nuovamente dal Tribunale, che respinse anche le richieste istruttorie dei convenuti ritenendo che essi avessero sostanzialmente rinunciato alle prove testimoniali, non avendo impugnato l'ordinanza istruttoria di rigetto e non avendone chiesto la revoca in modo specifico. In appello la decisione fu confermata. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il soccombente denunciava violazione degli artt. 115 e 177-178 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato decadute le prove testimoniali sulla usucapione dei diritti reali minori, benché le relative istanze fossero state tempestivamente formulate, reiterate più volte nel corso del processo e ribadite nelle conclusioni, senza alcuna rinuncia; secondo il ricorrente, tale reiterazione doveva valere come istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria di rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in tema di ordinanze istruttorie di rigetto delle prove testimoniali, la riproposizione dell'istanza istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni equivale a richiesta di revoca dell'ordinanza stessa, purché la volontà di insistere nella prova emerga in modo coerente dalla condotta processuale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione attenendosi a tale principio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro della denunciata violazione processuale; la Corte non sviluppa un'autonoma interpretazione di questa norma.

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente con riferimento al regime delle ordinanze istruttorie; la Corte valorizza il tema della revoca/reiterazione delle istanze istruttorie.

  • art. 178 c.p.c.

    le ordinanze di ammissione o rigetto delle prove testimoniali non sono più reclamabili; le richieste di modifica o revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, pena l'abbandono della prova.

  • art. 356 c.p.c.

    il giudice d'appello può assumere la prova illegittimamente negata dal primo giudice, determinandone le modalità con ordinanza e fissando l'udienza istruttoria collegiale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come vizio processuale dedotto a fondamento del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    la regola sulla reiterazione specifica delle richieste istruttorie è letta in coerenza con il principio del contraddittorio e con il diritto di difesa.

Massime di principio

  • Le ordinanze istruttorie di rigetto delle prove testimoniali, nel regime successivo alla riforma del 1990, non sono reclamabili; la parte che intenda insistere sulla prova deve riproporre in modo specifico la relativa istanza al momento della precisazione delle conclusioni.
  • La riproposizione dell'istanza istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni può equivalere a richiesta di revoca dell'ordinanza di rigetto, quando dalla condotta processuale emerga in modo inequivoco la volontà di non abbandonare la prova.
  • Il generico richiamo agli atti difensivi precedenti non basta, di regola, a preservare la prova rigettata; tuttavia tale presunzione di abbandono può essere superata da una valutazione complessiva del comportamento della parte e del nesso tra la prova richiesta e la linea difensiva seguita.
  • Il giudice di merito deve motivare, sia pure sinteticamente, sulla eventuale ritenuta abbandono o mantenimento delle istanze istruttorie rigettate.
  • La disciplina delle conclusioni definitive risponde al contraddittorio e alla lealtà processuale: ciò che non viene espressamente ribadito alla rimessione in decisione può essere trattato come rinunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.