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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27400/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ha impugnato davanti al giudice di pace, poi al tribunale e infine in cassazione l'ordinanza-ingiunzione con cui la Prefettura le aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.107,01. La contestazione riguardava l'affidamento di una partita di kiwi a un vettore straniero che, secondo l'amministrazione, non era munito di idoneo titolo per il trasporto internazionale, in violazione degli artt. 26 l. 298/1974 e 7 d.lgs. 286/2005. La società sosteneva che il trasporto fosse in realtà diretto in Croazia, come da autorizzazione ministeriale a viaggio n. 10759/12, e che l'indicazione della Spagna quale destinazione risultasse solo da un errore materiale nel documento di trasporto; contestava inoltre la sussistenza della colpa ex art. 3 l. 689/1981, affermando di avere consegnato la merce a un vettore regolarmente autorizzato. I motivi di ricorso deducevano violazione e falsa applicazione di legge, omesso esame di fatti decisivi, errata valutazione delle prove documentali e testimoniali, mancanza o apparenza di motivazione, nonché insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi. Ha chiarito che l'autorizzazione ministeriale era un'autorizzazione 'a viaggio', riferita specificamente a un trasporto tra Italia e Croazia, e quindi non poteva legittimare un trasporto con destinazione Spagna, quale risultava dal documento di trasporto. Quanto all'asserito errore materiale nella compilazione della documentazione, la Corte ha rilevato che si trattava di un accertamento di fatto già sfavorevole alla società nei gradi di merito e non censurabile in cassazione, anche alla luce del limite posto dall'art. 348-ter c.p.c. al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dunque confermato la validità della sanzione e ha rigettato il ricorso; non ha regolato le spese per mancata attività difensiva effettiva dell'Amministrazione, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 l. 298/1974

    richiamato come norma che sanziona il trasporto abusivo o privo di idoneo titolo nel settore del trasporto merci

  • art. 7 d.lgs. 286/2005

    richiamato insieme alla legge del 1974 quale base della contestazione amministrativa per trasporto senza titolo

  • art. 1 l. 241/1990

    invocato dalla ricorrente come principio di legalità in materia di sanzioni amministrative

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio

  • art. 2699 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria degli atti pubblici

  • art. 2700 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria degli atti pubblici

  • art. 2712 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di prova documentale e riproduzioni meccaniche

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre mancanza di motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne esclude l'utilizzabilità per il riesame di un accertamento di fatto coperto dai limiti dell'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 3 l. 689/1981

    richiamato per contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa nell'illecito amministrativo

  • art. 348-ter c.p.c.

    applicato per affermare che l'accertamento di fatto conforme nei due gradi di merito non è censurabile in cassazione con il vizio motivazionale

  • art. 377, comma 3, c.p.c.

    richiamato nel provvedimento interlocutorio con cui è stata ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'autorizzazione al trasporto internazionale rilasciata 'a viaggio' legittima solo il percorso e la destinazione specificamente indicati nel titolo; non può essere estesa a un diverso Stato di destinazione indicato nella documentazione di viaggio.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la deduzione dell'errore materiale nella documentazione, se già esaminata e respinta nei meriti, resta un accertamento di fatto insindacabile nei limiti del vizio motivazionale.
  • Quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto, l'art. 348-ter c.p.c. preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. sul medesimo accertamento fattuale.
  • In materia di sanzioni amministrative per trasporto abusivo, l'operatore che affida la merce deve verificare che il vettore sia munito di idoneo titolo autorizzativo rispetto alla specifica tratta effettivamente eseguita.
  • La colpa nell'illecito amministrativo può essere affermata quando il soggetto non abbia effettuato i controlli esigibili sulla regolarità del vettore e del titolo di trasporto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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