Cassazione Civile, Ordinanza n. 27402/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di cassazione il ricorrente ha comunicato che tra le parti era intervenuta una transazione e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La Corte ha preso atto dell'intervenuta transazione e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza statuire sulle spese processuali per difetto di attività difensiva della società intimata.
Esito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un avvocato, quale titolare del proprio studio legale, aveva chiesto in giudizio il pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta in favore di una società pubblica nell'ambito di un processo amministrativo davanti al TAR Puglia. Il Tribunale di Bari aveva declinato la competenza territoriale; riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Trani, quest'ultimo aveva interpretato la domanda come proposta ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e l'aveva dichiarata inammissibile, ritenendo che tale rito riguardi soltanto i compensi relativi a procedimenti civili. Il ricorrente ha quindi impugnato l'ordinanza con due motivi: primo, lamentando l'erronea qualificazione dell'atto introduttivo come ricorso ex artt. 14 d.lgs. n. 150/2011 e 28 l. n. 794/1942 invece che come ordinario giudizio ex art. 702-bis c.p.c.; secondo, deducendo la violazione dell'art. 126 disp. att. c.p.c. per non avere il tribunale acquisito il fascicolo d'ufficio della fase svolta davanti al Tribunale di Bari.
Norme richiamate
Richiamato come rito ordinario sommario indicato dal ricorrente per la domanda di pagamento dei compensi professionali.
Evocato dal tribunale di merito quale norma applicabile alla domanda; nella prospettazione del giudice di merito sarebbe riferita ai soli compensi relativi a procedimenti civili.
Richiamato insieme all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 come base del rito ritenuto applicabile dal tribunale.
Invocato nel ricorso per cassazione come norma violata per l'omessa acquisizione del fascicolo d'ufficio della precedente fase del procedimento.
Massime di principio
- Quando interviene una transazione tra le parti nel corso del giudizio di legittimità, la Corte può dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta la definizione del processo senza decisione sul merito delle censure proposte.
- In difetto di attività difensiva della parte intimata, la Corte può non provvedere sulle spese processuali.
- La qualificazione del rito e della domanda da parte del giudice di merito può costituire oggetto di censura in cassazione, ma la sopravvenuta transazione rende superflua la decisione sui motivi di ricorso.
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