Cassazione Civile, Ordinanza n. 27401/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un verbale di contravvenzione per violazione dell'art. 142 C.d.S., accertata mediante apparecchiatura fissa di rilevamento della velocità (T-Red Speed Kria) omologata nel 2008. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e la conferma in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolato in dieci motivi. Ha contestato, in sintesi: la legittimità del decreto prefettizio che individuava il tratto stradale e autorizzava la collocazione dell'apparecchiatura, deducendo mancata acquisizione del parere dell'ente proprietario e della Polizia stradale, difetto di motivazione e decisione a sorpresa; l'apparenza o insufficienza della motivazione della sentenza d'appello; l'asserita incompetenza del Prefetto rispetto alla materia; il mancato rispetto del verbale rispetto al decreto; la mancata gestione diretta dell'apparecchio da parte della Polizia municipale; l'omessa pronuncia sulla regolarità dell'omologazione e sulla modalità di rilevazione; infine la violazione delle norme sulla distanza e sulla preventiva segnalazione della postazione di controllo, sostenendo che mancasse il rispetto dell'art. 25 L. 120/2010 e che, prima del relativo decreto attuativo, l'apparecchio non potesse essere utilizzato.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che il giudice ordinario può disapplicare incidentalmente l'atto amministrativo presupposto solo per vizi di legittimità, non potendo sostituirsi all'amministrazione nelle valutazioni di merito. Nel caso concreto, ha ritenuto legittimo il decreto prefettizio, rilevando che la strada era statale, che la documentazione integrativa risultava acquisita e che il provvedimento conteneva una motivazione sufficiente. Ha inoltre ritenuto irrilevante che lo sviluppo delle fotografie fosse affidato a terzi, poiché l'apparecchiatura era nella piena disponibilità della Polizia municipale e l'accertamento era stato compiuto dai pubblici ufficiali. Quanto all'omologazione e alla modalità di rilevazione, ha osservato che nessuna norma impone l'indicazione nel verbale della modalità istantanea o media, essendo decisive solo l'omologazione, la taratura e l'autorizzazione dell'impianto. Infine, ha confermato che la postazione era stata adeguatamente segnalata e che, in mancanza dell'attuazione della disciplina invocata, la normativa richiedeva solo un preavviso con adeguato anticipo, non una distanza minima rigida. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 142 C.d.S.
È la norma sostanziale violata con la contestazione dell'eccesso di velocità accertato mediante apparecchiatura elettronica.
art. 101, comma 2, c.p.c.
È stato invocato per dedurre una decisione a sorpresa, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato per lamentare apparenza o mancanza di motivazione; la Corte ha escluso il vizio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Invocato in relazione all'obbligo di motivazione, senza esito favorevole per il ricorrente.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle risultanze documentali; la censura è stata disattesa.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso l'omissione.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Usato come parametro dei vizi dedotti in cassazione (violazione di legge e nullità della sentenza).
L. n. 168 del 2002, art. 4
Ritenuta disciplina rilevante per l'individuazione delle strade nelle quali non è possibile il fermo del veicolo ai fini della contestazione immediata; la Corte ne ha ricavato la centralità della valutazione prefettizia entro i limiti di legittimità sindacabili dal giudice.
L. n. 241 del 1990, art. 3
Richiamata dal ricorrente per il difetto di motivazione del decreto prefettizio; la Corte ha ritenuto il provvedimento sufficientemente motivato.
D.L. n. 121 del 2002, art. 4
Norma che attribuisce al Prefetto, previa consultazione degli organi di polizia stradale e su conforme parere dell'ente proprietario, l'individuazione delle strade in cui non è possibile il fermo del veicolo ai fini della contestazione immediata.
L. n. 168 del 2002
Legge di conversione della disciplina sulla individuazione prefettizia delle strade per il controllo elettronico della velocità.
D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 11 e 14
Richiamati dal ricorrente per sostenere l'asserita incompetenza del Prefetto; la Corte non ha accolto la tesi.
DPR n. 180 del 2006, artt. 1 e 5
Richiamati dal ricorrente a sostegno del motivo sull'asserita carenza di veste giuridica del Prefetto.
DPR n. 211 del 2008, art. 5
Citato dal ricorrente nel medesimo motivo relativo alla competenza prefettizia.
art. 345, comma 4, Regolamento del Codice della Strada
Invocato per sostenere che le apparecchiature non sarebbero state gestite direttamente dalla Polizia municipale; la Corte ha escluso la violazione.
art. 25, comma 2, L. n. 120 del 2010
Richiamato per sostenere la necessità di una certa distanza della segnaletica di preavviso; la Corte ha ritenuto che, nel regime applicabile e in mancanza del decreto attuativo, fosse sufficiente il preavviso con adeguato anticipo.
art. 4 delle preleggi
Usato per dedurre l'erronea applicazione temporale dell'art. 25 L. 120/2010; la censura è stata respinta.
D.M. 15 agosto 2007, art. 2
La Corte ha richiamato la previsione per cui i segnali e i dispositivi di segnalazione devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo di rilevamento.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.
L. n. 228 del 2012
Citata per la modifica dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il giudice ordinario, investito dell'opposizione a sanzione amministrativa, può sindacare incidentalmente il provvedimento amministrativo presupposto solo sotto il profilo della legittimità, senza poter svolgere valutazioni di merito o sostituirsi all'amministrazione nelle scelte discrezionali.
- Nel procedimento relativo all'individuazione delle strade per il controllo elettronico della velocità, il sindacato giudiziale è limitato ai vizi di legittimità del decreto prefettizio; non sono censurabili le valutazioni tecnico-discrezionali relative a incidentalità, condizioni strutturali e traffico.
- Ai fini della validità dell'accertamento con autovelox, ciò che rileva è che l'impianto sia autorizzato, omologato e tarato, e che l'accertamento sia effettuato dall'organo di polizia stradale; non è necessario che nel verbale sia indicata la modalità tecnica di rilevazione se istantanea o media.
- La gestione di supporto tecnico da parte di un soggetto privato non invalida l'accertamento, purché l'attività di rilevazione e contestazione resti nella disponibilità e sotto il controllo dei pubblici ufficiali.
- La segnalazione preventiva della postazione di controllo è necessaria, ma, in assenza della disciplina attuativa invocata, non è richiesta una distanza minima predeterminata; è sufficiente un preavviso con adeguato anticipo, valutato in relazione allo stato dei luoghi.
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