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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33346/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta operata dalla Cassa sul trattamento pensionistico del dante causa dei resistenti a titolo di contributo di solidarietà. Il giudice di merito aveva dichiarato illegittimo il prelievo e aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme trattenute. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà, invocando la disciplina speciale delle Casse privatizzate, lo statuto e le delibere interne, nonché parametri costituzionali; (2) in subordine, ha denunciato omessa pronuncia e violazione di legge, assumendo che l'art. 24, comma 24, D.L. 201/2011 conferisse alle Casse il potere di introdurre il contributo anche sui trattamenti in essere; (3) ulteriormente in subordine, ha contestato la mancata applicazione del contributo dell'1% per gli anni 2012-2013 previsto dalla stessa norma in caso di inerzia o di parere negativo dei Ministeri vigilanti; (4) ha infine dedotto omessa pronuncia e violazione di legge in tema di prescrizione, sostenendo che l'azione restitutoria fosse soggetta a prescrizione quinquennale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui la Cassa non ha il potere di introdurre un contributo di solidarietà incidente su un trattamento pensionistico già determinato, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost.; ha inoltre interpretato in senso letterale l'art. 24, comma 24, D.L. 201/2011, escludendo che la norma consenta di equiparare all'inerzia dell'ente l'adozione di misure poi dichiarate illegittime. Anche il quarto motivo è stato respinto: l'omessa pronuncia sulla prescrizione è stata esclusa perché la Corte d'appello aveva rigettato implicitamente la questione; nel merito, l'azione di ripetizione delle trattenute è stata ritenuta soggetta a prescrizione decennale e non quinquennale, difettando liquidità ed esigibilità del credito. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia delle Casse privatizzate, ma non ritenuti idonei a fondare il potere di imporre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    Invocato dalla ricorrente insieme alle successive modifiche legislative, ma ritenuto privo di portata decisiva rispetto al divieto di imporre prestazioni patrimoniali imposte senza legge.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    Ritenuto non decisivo dalla Corte, secondo il precedente orientamento che esclude che la norma attribuisca alle Casse il potere di istituire il contributo di solidarietà.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    Non considerato idoneo a mutare il precedente orientamento sulla mancanza di potere della Cassa di imporre il contributo.

  • art. 24, comma 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    "Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano... b) Un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 percento"

    La norma è stata interpretata letteralmente: il contributo dell'1% opera solo in caso di mancata adozione entro il termine delle misure richieste oppure di parere negativo dei Ministeri vigilanti; non è estensibile al caso di provvedimenti adottati ma successivamente annullati o ritenuti illegittimi.

  • artt. 2, 3 e 23 Cost.

    L'art. 23 Cost. è stato richiamato per affermare che una prestazione patrimoniale imposta, quale il contributo di solidarietà su pensioni già determinate, può essere introdotta solo dalla legge.

  • artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della Cassa commercialisti

    Richiamati dalla ricorrente come base regolamentare della misura, ma non ritenuti idonei a superare il principio di riserva di legge.

  • art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14 luglio 2004

    Indicato dalla ricorrente come fonte del potere regolamentare interno, ma considerato non sufficiente a legittimare il prelievo.

  • art. 115 c.p.c.

    Dedotto come norma violata nel primo motivo, senza che il rilievo abbia inciso sull'esito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio ritenendo la questione della prescrizione implicitamente rigettata.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato dalla ricorrente per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge in relazione sia alla legittimità del contributo sia alla prescrizione.

  • art. 19, comma 3, L. n. 21/1986

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione, ma ritenuto irrilevante o comunque non idoneo a fondare la tesi della prescrizione quinquennale.

  • art. 2948, n. 4 c.c.

    La Corte ha escluso l'applicabilità della prescrizione quinquennale, affermando invece la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione, senza accoglimento.

  • art. 47-bis D.P.R. n. 639/1947

    Citato dalla ricorrente nel quarto motivo, senza incidenza sull'esito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    primo comma; secondo comma; ultimo comma

    La causa è stata trattata secondo il procedimento camerale accelerato; la definizione in conformità alla proposta non accettata ha comportato la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna aggravata prevista per la definizione non accolta della proposta ex art. 380-bis c.p.c., liquidando somme in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le casse previdenziali privatizzate non possono introdurre, con atti regolamentari o delibere interne, un contributo di solidarietà che si traduca in una prestazione patrimoniale imposta su pensioni già determinate, poiché un simile prelievo richiede una base legale espressa ai sensi dell'art. 23 Cost.
  • L'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 va letto in modo strettamente letterale: il contributo di solidarietà dell'1% per il biennio 2012-2013 opera solo se l'ente non adotta entro il termine le misure richieste oppure se i Ministeri vigilanti esprimono parere negativo; non è applicabile per analogia a ipotesi diverse.
  • Ai fini della prescrizione dell'azione di ripetizione di trattenute pensionistiche indebitamente operate a titolo di contributo di solidarietà, il termine applicabile è quello decennale quando il credito restitutorio non presenti caratteri di liquidità ed esigibilità tali da giustificare il termine breve.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando dal complessivo contenuto della decisione di merito emerga un rigetto implicito della questione sottoposta dal ricorrente.
  • Quando il giudizio di legittimità è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. non accettata, la Corte può applicare la condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. oltre alle ordinarie statuizioni sulle spese.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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