Cassazione Civile, Ordinanza n. 37678/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall’ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di una società di crediti vantati da un comune per ICI e per canoni di igiene urbana, ammessi in prededuzione. La società ha impugnato la decisione della Corte d’appello che aveva confermato l’ammissione del credito comunale, sostenendo con due motivi: (1) che, in relazione all’ICI, il comune avrebbe dovuto tener conto dell’art. 74, comma 1, l. n. 342/2000, poiché gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sarebbero efficaci solo dalla notificazione, notificazione che nel caso mancava; inoltre si richiamavano norme del contenzioso tributario, dello statuto del contribuente e della legge fallimentare; (2) che, quanto ai canoni di igiene urbana, la domanda di ammissione al passivo avrebbe potuto essere proposta solo dal concessionario della riscossione e non dal comune, nonostante la titolarità del potere impositivo. Il comune ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione sommaria dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità per asserita violazione dell’art. 366 c.p.c., ritenendo chiara l’esposizione dei fatti. Nel merito ha rigettato entrambi i motivi: il primo perché la questione sulla necessità della notificazione ex art. 74 l. n. 342/2000 era comunque nuova e, comunque, non decisiva, poiché la società non contestava il calcolo in sé dell’importo dovuto e la pretesa si fondava su una decisione del giudice tributario passata in giudicato; il secondo perché la legittimazione del comune alla riscossione diretta dei tributi locali è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con richiamo al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
numero 3 dell’articolo 366
L’esposizione sommaria dei fatti è stata ritenuta sufficientemente chiara, con conseguente infondatezza dell’eccezione di inammissibilità.
art. 74, comma 1, l. 21 novembre 2000, n. 342
gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione
La censura è stata ritenuta nuova e comunque priva di efficienza causale nel caso concreto, poiché la pretesa non dipendeva da un atto amministrativo di attribuzione di rendita, ma da una decisione del giudice tributario passata in giudicato.
art. 19, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nei motivi di ricorso come norma del contenzioso tributario, senza che la Corte ne facesse un’applicazione decisiva nel rigetto.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nei motivi di ricorso come norma del contenzioso tributario, senza che la Corte ne traesse un diverso esito.
art. 6, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, ma non ritenuto decisivo ai fini della decisione.
art. 49 d.lgs. n. 22/1997
Richiamato nel secondo motivo in relazione ai canoni di igiene urbana.
Richiamato nel secondo motivo in relazione ai canoni di igiene urbana.
Richiamato nel secondo motivo in relazione ai canoni di igiene urbana.
artt. 52 e 92 e ss. legge fallimentare
Richiamati nei motivi di ricorso in relazione all’ammissione al passivo della procedura.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Cass., Sez. Un., 15 marzo 2012, n. 4126
Richiamata come giurisprudenza consolidata a sostegno della legittimazione del comune alla riscossione diretta dei tributi locali.
Massime di principio
- La questione nuova proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile, salvo che risulti già devoluta nei gradi di merito o sia comunque desumibile dal thema decidendum precedente.
- La violazione di norme sulla notificazione degli atti tributari non è decisiva quando la pretesa creditoria non dipende da un autonomo atto amministrativo di attribuzione della rendita, ma da un accertamento giudiziale ormai passato in giudicato.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limita a riproporre una censura già esaminata senza confutare la ratio decidendi della sentenza impugnata è destinato al rigetto.
- La legittimazione alla riscossione diretta dei tributi locali può spettare all’ente impositore, secondo l’assetto normativo e la giurisprudenza consolidata, non essendo necessaria in ogni caso la sola iniziativa del concessionario.
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