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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29899/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a una centrale geotermica sita nel Comune di Montieri, con rettifica della rendita proposta tramite Docfa. L'Ufficio aveva escluso dalla valorizzazione alcuni componenti ritenuti impianti funzionali al processo produttivo, mentre le società contestavano l'inclusione di diversi elementi nella stima e, in particolare, la valorizzazione di pozzi geotermici, vapordotti e altri impianti, nonché la sovrastima dei costi e il mancato corretto deprezzamento per vetustà. La CTR Toscana aveva accolto il gravame delle società sul punto dei pozzi, ritenendoli elementi essenziali della miniera e quindi da seguire nel loro regime giuridico, e aveva respinto l'appello incidentale sulla sovrastima degli altri componenti. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 4 e 10 del r.d. n. 652/1939, dell'art. 1-quinquies della l. n. 88/2005, del d.l. n. 44/2005 e dell'art. 1, comma 244, l. n. 190/2014, sostenendo che i pozzi di estrazione e reiniezione non potessero essere assimilati alle miniere e, semmai, dovessero seguire la sorte della centrale elettrica cui accedono. Le società proponevano ricorso incidentale con cinque motivi: difetto di motivazione dell'avviso ex art. 7 l. n. 212/2000; illegittima valorizzazione di vapordotti perché non menzionati dalla disciplina catastale e collocati all'esterno del perimetro dell'unità immobiliare; erronea inclusione di alternatori e trasformatori; nullità della sentenza per omessa valutazione delle prove sulla sovrastima dei costi e sul deprezzamento per vetustà; omessa pronuncia sulla censura relativa all'infondatezza della rendita catastale determinata dall'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendolo infondato, perché alla Docfa presentata nel 2016 si applicava la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, che, per gli immobili a destinazione speciale e particolare, esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La Corte ha ritenuto irrilevante la mera consistenza fisica o l'eventuale infissione al suolo dei beni, valorizzando invece il criterio della strumentalità al processo produttivo. Ha quindi confermato l'impostazione secondo cui la componente impiantistica funzionale alla produzione è esclusa dal computo catastale, anche se strutturalmente connessa al suolo o alla costruzione. Conseguentemente, il ricorso incidentale delle società è stato dichiarato assorbito, poiché le censure subordinate su costi, vetustà e motivazione dell'avviso presupponevano l'accoglimento della pretesa dell'Ufficio. Le spese di lite sono state integralmente compensate per l'evoluzione normativa e giurisprudenziale; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in capo all'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 4 r.d. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamato come norma invocata dall'Ufficio a sostegno della rettifica catastale; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva sui pozzi geotermici in presenza della disciplina sopravvenuta.

  • art. 10 r.d. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamato dalle parti sulla individuazione dei beni rilevanti nella stima catastale; la Corte privilegia il criterio introdotto dalla legge del 2015, che esclude gli impianti funzionali al processo produttivo.

  • art. 1-quinquies l. 31 maggio 2005, n. 88

    Richiamato dall'Agenzia come fonte del precedente assetto; la Corte lo supera per effetto della disciplina sopravvenuta applicabile ratione temporis.

  • d.l. n. 44 del 2005

    Citate come norme richiamate nel motivo principale, ma non decisive alla luce della novella del 2015 applicabile alla Docfa del 2016.

  • art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014

    Richiamato nel motivo dell'Agenzia; la Corte non fonda la decisione su tale disposizione, perché applica la disciplina catastale successiva del 2015.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato nel ricorso incidentale per difetto di motivazione dell'avviso; il motivo è rimasto assorbito dal rigetto del ricorso principale.

  • art. 10 l. 11 luglio 1942, n. 843

    Richiamato dalle società per contestare la valorizzazione di vapordotti, alternatori e trasformatori; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulla mancata valutazione delle prove e della perizia tecnica; motivo assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale per omessa pronuncia sulla rendita catastale; motivo assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi sia principali sia incidentali.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione dei vizi processuali, in particolare nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    È la norma decisiva: per la stima catastale degli immobili speciali occorre includere suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, ma escludere macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente integrati o infissi al suolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione all'Amministrazione dello Stato per il meccanismo della prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dal 1° gennaio 2016 rilevano il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, ma sono esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
  • Ai fini dell'esclusione catastale non è निर्णisiva la mera infissione al suolo o la consistenza fisica del bene: il criterio decisivo è la sua strumentalità al processo produttivo.
  • Un componente strutturalmente connesso all'immobile può comunque essere espunto dalla stima se svolge funzione meramente impiantistica e produttiva, poiché la novella del 2015 mira a escludere dal valore catastale la componente che non apporta una residua utilità reddituale al fabbricato al di fuori del processo produttivo.
  • Quando il ricorso principale è rigettato per infondatezza, i motivi del ricorso incidentale formulati in via subordinata restano assorbiti se presuppongono l'accoglimento della tesi principale avversaria.
  • L'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che fruiscono della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieCatastale
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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