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Sentenza

Sentenza del 21/12/2024 n. 33755 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di pagamento delle accise sull'energia elettrica prodotta da CLEANPOWER da fonti rinnovabili e fornita ai propri consorziati, per i periodi d'imposta 2003-2010. Gli avvisi erano seguiti a una verifica conclusa con PVC del 14 luglio 2011 e furono notificati il 30 dicembre 2013. La società sosteneva che l'energia dovesse beneficiare dell'esenzione riconosciuta all'autoproduzione, richiamando le indicazioni e autorizzazioni ricevute dagli uffici doganali e la disciplina dei consorzi prevista dal D.Lgs. n. 79/1999. In Cassazione ha dedotto: (1) violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente, sostenendo che il legittimo affidamento escludesse anche il tributo; (2) violazione degli artt. 52, comma 3, TUA e 2, comma 2, D.Lgs. n. 79/1999, sostenendo che l'esenzione comprendesse l'energia ceduta ai consorziati; (3) omesso esame delle indicazioni dell'Ufficio, della licenza e delle risposte a interpello. L'Ufficio, con ricorso incidentale, ha contestato la decorrenza della prescrizione dalla notifica degli avvisi anziché dalla notifica del PVC del 14 luglio 2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi del ricorso principale: il legittimo affidamento non elimina l'obbligazione tributaria, incidendo eventualmente sugli aspetti sanzionatori; l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, TUA riguarda l'energia rinnovabile prodotta e consumata dall'impresa in proprio, non quella ceduta ai consorziati, e la definizione di autoproduttore del D.Lgs. n. 79/1999, attinente al mercato elettrico, non estende l'esenzione fiscale; il terzo motivo è inammissibile perché il fatto storico dell'interpello era stato esaminato dal giudice di merito e la censura mirava a una nuova valutazione delle prove. È stato invece accolto il ricorso incidentale dell'Ufficio: il PVC notificato il 14 luglio 2011 può interrompere la prescrizione quando constata la violazione e specifica gli elementi della pretesa; la prescrizione ricomincia poi a decorrere secondo la disciplina dell'art. 57, comma 4, TUA. La sentenza della CTR del Veneto è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per rideterminare la questione della prescrizione e liquidare le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre disposto, se dovuto, il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il legittimo affidamento non possa costituire legittima aspettativa circa l'interpretazione delle norme tributarie, dovendo tale principio essere valutato avendo riguardo all'inderogabilità delle norme tributarie ed all'indisponibilità della relativa obbligazione.

    Le indicazioni o condotte dell'Amministrazione non rendono inesigibile il tributo dovuto in base alla legge. Secondo la decisione, l'affidamento può rilevare sul piano sanzionatorio, ma non modifica l'obbligazione tributaria.

  • Art. 52, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la società che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 kw, beneficia dell'esenzione limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio, ma non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consociati.

    L'esenzione dall'accisa per l'energia da fonti rinnovabili è circoscritta all'energia consumata direttamente dall'impresa autoproduttrice; la fornitura ai consorziati costituisce cessione e non rientra nell'esenzione.

  • Art. 2, comma 2, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79

    Sotto questo profilo si è ritenuto irrilevante il richiamo all'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 79/2009, in quanto, regolando il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, si tratta di disposizione estranea alla materia fiscale, giurisprudenza che qui si conferma.

    La definizione di autoproduttore rilevante per la disciplina del mercato elettrico non determina, di per sé, l'estensione delle esenzioni dalle accise: la disciplina fiscale va applicata autonomamente.

  • Art. 57, comma 4, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    La norma prevede sia un evento interruttivo (la constatazione della violazione), sia un evento sospensivo della prescrizione (l'esistenza di un procedimento amministrativo o penale innescata dalla suddetta constatazione).

    La constatazione della violazione interrompe la prescrizione del credito d'imposta; la prescrizione ricomincia a decorrere dal giorno in cui diviene definitivo l'atto che conclude il procedimento amministrativo o penale avviato a seguito della constatazione.

  • Art. 19 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    L'utilizzo del verbo "constatare" evidenzia come il processo verbale di constatazione delle violazioni sia atto elettivo ai fini dell'interruzione della prescrizione, come evidenziato dall'art. 19 TUA, che attribuisce ai processi verbali di constatazione delle violazioni la funzione di accertamento delle violazioni.

    Il PVC è idoneo a costituire l'atto di constatazione previsto dall'art. 57, comma 4, TUA e può quindi interrompere la prescrizione, in particolare quando descrive l'irregolarità e gli elementi della pretesa.

  • Art. 15, comma 4, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    Parimenti, va osservato che l'art. 15, comma 4, TUA attribuisce, in materia di deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo, la decorrenza del termine prescrizionale "dalla data del verbale di constatazione delle deficienze medesime".

    La disposizione conferma, nel suo specifico ambito, la rilevanza del verbale di constatazione rispetto alla decorrenza della prescrizione; la Corte la richiama a sostegno della funzione del PVC, senza applicarla direttamente alla fattispecie.

  • Art. 2943 del codice civile

    Ove, peraltro, detto verbale si traduca in una constatazione di irregolarità con specificazione dell'accisa da recuperare, dell'infrazione, del tributo evaso e della stessa pretesa sanzionatoria, con l'avviso che "seguirà l'emissione di avviso di pagamento", l'atto mira inequivocabilmente anche a costituire in mora il debitore ex art. 2943 c.c., per il quale assume rilievo "ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore".

    Un PVC sufficientemente specifico può valere anche come atto di costituzione in mora del debitore e produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, se manifesta in modo inequivoco la pretesa creditoria.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile

    Se il fatto storico è stato preso in esame (come nella specie), l'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio suddetto, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    Il motivo per omesso esame è configurabile solo se è stato trascurato un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o di censurare la mancata menzione di ogni elemento istruttorio.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente principale, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Poiché il ricorso principale è stato rigettato, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L'autorizzazione o l'indicazione dell'Amministrazione non esonera dal pagamento di un tributo che la legge rende dovuto; l'affidamento può eventualmente incidere sulle sanzioni, non sull'esistenza dell'obbligazione tributaria.
  • Per l'esenzione sulle accise dell'energia rinnovabile, occorre distinguere l'energia autoprodotta e consumata direttamente dall'impresa da quella ceduta a soci o consorziati: la seconda non beneficia dell'esenzione prevista per l'autoconsumo.
  • Una qualifica di autoproduttore prevista dalla disciplina del mercato dell'energia non comporta automaticamente la stessa qualificazione ai fini fiscali né amplia un'esenzione tributaria.
  • Il PVC può interrompere la prescrizione quando constata concretamente la violazione e identifica gli elementi della pretesa; il giudice deve verificarne contenuto, notificazione e idoneità nel caso specifico.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame non permette di rivalutare prove o documenti: se il giudice ha già esaminato il fatto storico, l'eventuale mancata considerazione di singoli elementi istruttori non integra, da sola, il vizio.

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