Sentenza del 21/12/2024 n. 33766 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia originava da quattro avvisi di accertamento per i periodi d'imposta 2011 e 2012: due contestavano a SOGEFI e CIR la deduzione IRES di costi infragruppo; gli altri due contestavano alla sola SOGEFI la detrazione IVA sugli acquisti promiscui, utilizzati per l'attività di holding e per quella di consulenza gestionale. La CTP di Mantova aveva accolto i ricorsi riuniti. L'Ufficio aveva appellato soltanto il rilievo IVA riguardante SOGEFI, ma la CTR della Lombardia aveva coinvolto anche CIR e aveva fondato la decisione sia sulla deducibilità e inerenza dei costi infragruppo, sia sull'insufficiente oggettività del metodo di ripartizione IVA adottato da SOGEFI, basato sulle ore rilevate dal personale anziché su procedure automatizzate. Le società hanno contestato, tra l'altro, la legittimazione di CIR in appello, l'inconferenza della motivazione sui costi infragruppo e l'erroneità del criterio adottato per valutare la ripartizione dell'IVA detraibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi e dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi. Ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva di CIR in appello, poiché l'impugnazione dell'Ufficio riguardava soltanto il rilievo IVA relativo a SOGEFI e le statuizioni IRES non impugnate erano passate in giudicato; ha inoltre rilevato che la CTR aveva giustificato la decisione IVA con considerazioni sui costi infragruppo estranee al thema decidendum, rendendo una motivazione contraddittoria e perplessa. Quanto al metodo di ripartizione IVA, la Corte ha stabilito che non è obbligatorio usare procedure automatizzate: occorre invece verificare se il metodo, anche basato sulle rilevazioni del personale, individui in modo oggettivo e verificabile la quota reale di spese riferibile alle operazioni detraibili. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il nuovo esame del calcolo del pro rata e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Ne consegue che la parte vittoriosa in primo grado, la cui statuizione non sia stata impugnata in grado di appello, non è legittimata passivamente nel giudizio di impugnazione proposto dalla parte soccombente nei confronti di altra parte processuale, la cui posizione processuale sia avvinta alla parte vittoriosa da un mero litisconsorzio facoltativo.
La parte che ha vinto in primo grado e rispetto alla quale la decisione non è stata appellata non deve partecipare passivamente all'appello riguardante un distinto rapporto processuale, quando il collegamento tra le parti è soltanto di litisconsorzio facoltativo.
Art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell' art. 53 , comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processuali di diritto comune.
La disciplina dell'appello tributario non elimina la distinzione processuale tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti; perciò l'impugnazione di un rapporto non comporta automaticamente la partecipazione di tutte le parti coinvolte in rapporti distinti.
Tanto che in base agli artt. 331 e 332 cod. proc. civ. nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno.
Nelle cause scindibili non occorre integrare il contraddittorio nei confronti delle parti la cui posizione non è stata investita dall'appello e il cui interesse a parteciparvi è venuto meno.
Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La prima di tali rationes decidendi ha motivato la legittimità della indetraibilità IVA con l'indeducibilità e la non inerenza dei costi intercompany nel consolidato fiscale, ossia con una motivazione del tutto scollegata dai motivi di appello proposti dall'Ufficio.
La motivazione deve essere pertinente alle questioni effettivamente devolute al giudice d'appello; una ragione del tutto scollegata dai motivi d'impugnazione rende la decisione contraddittoria o perplessa.
Art. 19, comma 4, D.P.R. n. 633/1972
Il legislatore impone, pertanto, che venga utilizzato dal contribuente un metodo che consenta di rapportare le operazioni per le quali venga esercitata la detrazione tale da riflettere oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese per cui spetta la detrazione e che questo metodo sia oggettivo, ossia consenta di verificare a posteriori - come correttamente deduce il ricorrente - che tale quota corrisponda alle operazioni sottostanti imponibili. Non è, invece, imposto che il contribuente sia onerato dell'adozione di procedure automatizzate, purché il metodo applicato consenta di individuare le operazioni sottostanti assoggettabili a detrazione.
Per gli acquisti utilizzati promiscuamente, la quota IVA detraibile deve essere determinata con criteri oggettivi e coerenti con i beni e servizi acquistati, idonei a riflettere l'impiego reale e verificabili a posteriori. La legge non impone strumenti automatizzati: anche un metodo fondato su rilevazioni del personale può essere valido se identifica attendibilmente le operazioni detraibili.
Art. 173, paragrafi 1 e 2, Direttiva 2006/112/CE
Nel far ciò, gli Stati membri devono esercitare il loro potere discrezionale in modo da garantire che la detrazione sia effettuata soltanto per il prorata dell'IVA relativo alle operazioni che danno diritto a detrazione, vigilando affinché il calcolo del prorata tra attività economiche e attività non economiche rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività.
Quando beni e servizi sono destinati a operazioni con e senza diritto a detrazione, questa spetta soltanto per la quota riferibile alle operazioni detraibili. Il criterio di riparto deve rappresentare oggettivamente l'imputazione effettiva dei costi alle diverse attività.
Massime di principio
- Nelle controversie con più parti e più rapporti fiscali, l'appello relativo a un singolo accertamento non riapre automaticamente le statuizioni autonome non impugnate: queste possono passare in giudicato e la parte estranea al rapporto appellato non è legittimata passivamente per il solo fatto di essere stata parte del giudizio riunito.
- Il giudice d'appello deve decidere entro i limiti delle questioni devolute: fondare la decisione su un rilievo diverso e non impugnato può rendere la motivazione inconferente, contraddittoria o perplessa.
- Per la detrazione IVA su beni o servizi utilizzati promiscuamente, il criterio di ripartizione deve essere oggettivo, verificabile e idoneo a riflettere l'impiego effettivo dei costi nelle attività che danno diritto alla detrazione. Non è necessario che sia automatizzato; la sua attendibilità va valutata in concreto.
- Il metodo di calcolo del pro rata non deve necessariamente essere il più preciso in assoluto, ma deve produrre una ripartizione oggettiva e non meno precisa del criterio basato sul volume d'affari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 dic 2024Sentenza del 21/12/2024 n. 33748 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 dic 2024Sentenza del 21/12/2024 n. 33755 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 dic 2024Sentenza del 21/12/2024 n. 33761 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 dic 2024Sentenza del 21/12/2024 n. 33771 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 dic 2024Sentenza del 21/12/2024 n. 33779 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 dic 2024Sentenza del 21/12/2024 n. 33780 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →