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Sentenza

Sentenza del 21/12/2024 n. 33780 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il declassamento da olio extravergine a olio vergine di una partita di olio tunisino importata il 10 settembre 2018 in regime di perfezionamento attivo per identità, con sospensione dei dazi in vista della riesportazione. Le analisi organolettiche iniziali e le due controanalisi avevano escluso la categoria dichiarata; l’Ufficio delle Dogane di Perugia aveva quindi richiesto dazi, IVA all’importazione e interessi, ritenendo sorto il debito doganale per inosservanza del regime. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della CTP di Perugia e degli appelli riuniti da parte della CTR dell’Umbria, Costa D’Oro ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) il panel test sarebbe stato trattato come prova legale e le analisi private non sarebbero state adeguatamente considerate; 2) la motivazione sarebbe stata apparente, con travisamento e omesso esame delle analisi e dei documenti sul trasporto; 3) sarebbero stati viziati i test per mancata consegna dei verbali e mancata calibrazione dei panel; 4) non sarebbe stata esaminata la contestata conservazione dei campioni; 5) ricorrerebbero buona fede e affidamento incolpevole ai fini dello sgravio dei dazi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha chiarito che la categoria extravergine richiede il rispetto sia dei parametri chimico-fisici sia di quelli organolettici e che l’esito negativo del panel test può comportare la non conformità anche se i parametri chimici sono compatibili. Il panel test non è prova legale né incontestabile: è però una prova formata secondo una procedura europea tipizzata, sindacabile quanto alla competenza degli assaggiatori e alle modalità di svolgimento; nel caso concreto le analisi ufficiali e le controanalisi avevano confermato il declassamento, mentre quelle commissionate dalla società erano state eseguite fuori dalla procedura prevista. Il secondo motivo è risultato in parte inammissibile e in parte infondato: la motivazione della CTR era comprensibile e la censura non individuava un fatto storico decisivo omesso; il travisamento della prova, nei termini dedotti, non consentiva la rivalutazione delle risultanze in cassazione. Il terzo motivo è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile: non risultava un obbligo di consegna spontanea del rendiconto, la società avrebbe potuto chiederne copia al laboratorio, e la calibrazione periodica è raccomandata senza che la norma preveda la conseguenza invocata; inoltre i panel risultavano riconosciuti e accreditati. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per carente trascrizione della censura di appello; la disciplina sui campioni non stabilisce la perentorietà del termine di cinque giorni, purché siano conservati in modo da evitare degrado o danneggiamento, e non risultava fondata la contestazione sulle modalità di conservazione. Il quinto motivo è stato respinto: non era stato dimostrato un errore dell’autorità competente idoneo a fondare l’affidamento incolpevole, né ricorrevano le condizioni per lo sgravio per equità. La società è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in euro 7.600, oltre spese prenotate a debito, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2568/1991, artt. 1 e 2 e Allegati I e XII

    affinché in ambito UE una partita di olio d’oliva possa fregiarsi della qualità extravergine, occorre non soltanto che essa rispetti i parametri fisico-chimici di cui all’Allegato I, punto 1, del Regolamento in discorso, ma che essa superi anche l’analisi organolettica di cui all’Allegato XII dello stesso sicchè l’esito negativo anche solo di tale ultima indagine è sufficiente a catalogare il prodotto come non conforme alla categoria dichiarata

    La classificazione come extravergine richiede cumulativamente il rispetto dei requisiti chimico-fisici e organolettici. La prova organolettica deve seguire la procedura tipizzata, che consente controanalisi e contestazioni sulle modalità del test; non costituisce prova legale, ma, se regolarmente formata, il giudice può fondarvi la decisione.

  • Regolamento (CEE) n. 136/1966, punto 1, lettera a), dell’Allegato

    Dal combinato disposto del punto 1, lett. a), dell'Allegato al Regolamento (CEE) n. 136/1966, nonché degli artt. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2568/1991 e s.m.i., nonché dell'Allegato XII a quest'ultimo, delinea normativamente le caratteristiche dell'olio di oliva extravergine, stabilendo che esso deve rispondere a determinati requisiti fisico-chimici ed organolettici

    La nozione normativa di olio extravergine richiede il possesso congiunto di requisiti fisico-chimici e organolettici.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, artt. 114 e seguenti e art. 204

    presupposto essenziale per il regime agevolativo del perfezionamento attivo per identità - come nella fattispecie - è l'esatta corrispondenza della qualità del prodotto importato con quello riesportato

    Nel regime di perfezionamento attivo per identità, la sospensione dei dazi presuppone che il prodotto riesportato corrisponda a quello importato anche quanto alla qualità dichiarata; l’accertata difformità comporta l’inadempimento e la nascita dell’obbligazione doganale.

  • Regolamento (UE) n. 952/2013, art. 119

    si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione se, per un errore delle autorità competenti, l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialmente notificata era inferiore all'importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni: a) l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, e b) il debitore ha agito in buona fede.

    Lo sgravio richiede un errore delle autorità competenti che abbia determinato una sottostima del debito, non ragionevolmente rilevabile dal debitore, e la sua buona fede. Analisi commissionate dall’operatore non dimostrano, da sole, un errore commesso dall’autorità nell’esercizio dei poteri doganali.

  • Regolamento (UE) n. 952/2013, art. 120

    si procede, per motivi di equità, al rimborso o allo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione quando un'obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore.

    Lo sgravio equitativo richiede circostanze particolari e l’assenza di frode o manifesta negligenza; la semplice buona fede allegata non basta se non sono dimostrate le condizioni previste.

  • Regolamento (UE) n. 952/2013, art. 116

    Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione per uno dei seguenti motivi: a) importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso; b) merci difettose o non conformi alle clausole del contratto; c) errore delle autorità competenti; d) equità

    La norma elenca i presupposti generali per rimborso o sgravio dei dazi; il caso è stato valutato alla luce delle specifiche ipotesi di errore dell’autorità ed equità.

  • Regolamento (CEE) n. 2568/1991, art. 2, par. 3

    Fatte salve le disposizioni della norma EN ISO 5555 e del capitolo 6 della norma EN ISO 661, i campioni prelevati sono messi quanto prima al riparo dalla luce e da fonti di calore elevato e sono inviati al laboratorio per le analisi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello del prelievo; altrimenti i campioni sono conservati in modo da evitarne il degrado o il danneggiamento durante il trasporto o lo stoccaggio in attesa di essere inviati al laboratorio.

    Il termine di cinque giorni non è perentorio: se l’invio avviene successivamente, è necessario conservare i campioni in modo da evitarne degrado o danneggiamento.

  • Regolamento (CEE) n. 2568/1991, Allegato XII, punto 7.1

    In ogni caso, il capo panel deve essere sempre in grado di dimostrare che ha il pieno controllo del metodo e degli assaggiatori. Si raccomanda la calibrazione periodica del panel

    Il capo panel deve poter dimostrare il controllo sul metodo e sugli assaggiatori; la calibrazione periodica è formulata come raccomandazione e la sua omissione non determina automaticamente invalidità del test.

  • D.L. n. 83/2012, art. 43, comma 1-ter.5, convertito dalla legge n. 134/2012

    Tale disposizione si applica con riferimento alle analisi organolettiche effettuate sugli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana.

    L’obbligo interno di verbalizzazione previsto dalla disposizione è specificamente riferito alle analisi su oli che evocano un’origine italiana; non è stato ritenuto applicabile alla partita tunisina oggetto del giudizio.

  • Legge n. 241/1990, art. 25, comma 2

    rimanendo i risultati del rapporto di prova a sua disposizione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 241/90.

    La parte può accedere al rendiconto o ai risultati del rapporto di prova secondo le regole di accesso documentale; la norma non impone, secondo la decisione, la consegna spontanea del rendiconto.

  • Codice civile, art. 2697

    non del primo, perché la C.T.R. non ha affatto invertito l'onere probatorio, addossandolo ad una parte diversa da quella tenutavi per legge

    La norma è violata quando l’onere della prova è attribuito alla parte sbagliata. Nel caso concreto la CTR non lo ha invertito: ha valutato le prove prodotte e ritenuto non idonee quelle della contribuente a contrastare le analisi svolte secondo la procedura prevista.

  • Codice di procedura civile, art. 116

    La doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria

    La violazione è configurabile se il giudice attribuisce alla prova un valore legale non previsto o applica un criterio di valutazione diverso da quello stabilito. La semplice contestazione del modo in cui il giudice ha apprezzato le prove non consente, di per sé, il sindacato di legittimità.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

    La mera diversa valutazione o lettura delle risultanze probatorie non integra automaticamente violazione dell’art. 115; la svista sul contenuto oggettivo della prova trova, ricorrendone i presupposti, rimedio nella revocazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

    Il motivo riguarda l’omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo, non la mancata menzione di ogni singolo documento o argomento probatorio.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    è inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso

    Chi denuncia omessa pronuncia deve riportare nel ricorso per cassazione il contenuto completo del motivo di appello, così da consentire alla Corte di verificarne novità e fondatezza senza ricercare gli atti.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Per qualificare un olio come extravergine devono risultare conformi sia i parametri chimico-fisici sia quelli organolettici; l’esito negativo del panel test può essere sufficiente a escludere la categoria dichiarata.
  • Il panel test non è una prova incontestabile: può essere contestato con rilievi specifici sulla competenza degli assaggiatori o sulle modalità della prova, utilizzando il contraddittorio e le controanalisi previste dalla procedura. Analisi private, anche eseguite da laboratori pubblici, non equivalgono automaticamente alle controanalisi ufficiali.
  • Nel perfezionamento attivo per identità, l’operatore deve assicurare la corrispondenza del prodotto importato e riesportato anche sotto il profilo qualitativo; se la categoria dichiarata non è confermata secondo la procedura applicabile, può sorgere il debito doganale.
  • Le contestazioni tecniche devono essere tempestive e puntuali: per esempio, la parte può chiedere accesso ai verbali e deve specificare quali requisiti o modalità del panel ritiene violati. La calibrazione periodica, se formulata come raccomandazione e non accompagnata da una sanzione, non comporta da sola l’invalidità del test.
  • La buona fede non basta a ottenere lo sgravio: occorre dimostrare un errore delle autorità competenti, non ragionevolmente riconoscibile, oppure circostanze particolari che giustifichino lo sgravio per equità; verifiche commissionate autonomamente dall’operatore non dimostrano, da sole, un errore doganale.
  • In cassazione non è sufficiente chiedere una nuova valutazione dei documenti o delle prove. L’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo; la denuncia di omessa pronuncia richiede inoltre la trascrizione completa del motivo di appello.

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