Sentenza del 21/12/2024 n. 33771 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio impugnava la decisione della CTR della Campania, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento relativo al 2014, emesso ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 602/1973. L’avviso contestava ad A.A. il ruolo di amministratore di fatto di società coinvolte nella creazione di fittizie eccedenze d’imposta e recuperava imposte dirette e indirette, oltre a irrogare sanzioni. Con quattro motivi l’Ufficio denunciava: l’erronea esclusione dell’estinzione della società trasferita all’estero; la violazione delle regole probatorie sulla responsabilità sussidiaria e della presunzione di ripartizione di utili o assegnazione di beni ai soci; la motivazione apparente sull’assenza della qualifica di amministratore di fatto; e, in subordine, l’erronea valutazione delle prove di tale qualifica. A.A. aveva eccepito la tardività del ricorso.
La decisione
La Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività: il ricorso rientrava nella sospensione di nove mesi dei termini d’impugnazione prevista dalla L. n. 197/2022. Ha poi rigettato il primo motivo: il trasferimento effettivo della sede all’estero, accompagnato dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, non estingue la società e ne conserva la soggettività e la titolarità delle obbligazioni tributarie. L’Ufficio aveva prospettato la natura fittizia del trasferimento, ma tale circostanza era stata soltanto enunciata e i giudici di merito avevano accertato, con valutazione di fatto non censurabile in questa sede, la prosecuzione dell’attività e la continuità giuridica della società. Poiché mancava il presupposto dell’estinzione societaria necessario per applicare l’art. 36 D.P.R. n. 602/1973, la prima ratio della sentenza era sufficiente a confermarne l’esito; gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione nel merito. Il ricorso è stato quindi rigettato. L’Ufficio è stato condannato a pagare ad A.A. € 18.000, oltre € 200 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; distrazione in favore dei difensori antistatari. La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR della Campania aveva rigettato l’appello dell’Ufficio.
Norme richiamate
Art. 36 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Di conseguenza, la sopravvivenza della società comporta che non possa essere invocata la responsabilità degli amministratori di società di capitali ex art. 36 D.P.R. n. 602/1973, mancando il presupposto dell'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese.
La responsabilità prevista dall’art. 36 non è applicabile se la società non si è estinta: il trasferimento effettivo all’estero, con prosecuzione dell’attività, conserva la soggettività della società e impedisce di fondare su tale norma la responsabilità degli amministratori.
Il trasferimento della sede all'estero è espressamente previsto dal diritto interno (secondo la disciplina pro tempore) dall'art. 2437, primo comma, lett. c) cod. civ. (oggi art. 2510-bis cod. civ.) ed è conforme al diritto dell'Unione, che - stanti gli artt. 49 e 54 TFUE - accorda il beneficio della libertà di stabilimento e, ove il trasferimento avvenga in altro Stato membro, riconosce il beneficio della disciplina nazionale nello Stato membro ospitante.
Il trasferimento della sede sociale all’estero è un’operazione consentita; se effettivo e accompagnato dalla prosecuzione dell’impresa, non comporta di per sé l’estinzione della società.
Artt. 49 e 54 TFUE
Il trasferimento della sede all'estero è espressamente previsto dal diritto interno (secondo la disciplina pro tempore) dall'art. 2437, primo comma, lett. c) cod. civ. (oggi art. 2510-bis cod. civ.) ed è conforme al diritto dell'Unione, che - stanti gli artt. 49 e 54 TFUE - accorda il beneficio della libertà di stabilimento e, ove il trasferimento avvenga in altro Stato membro, riconosce il beneficio della disciplina nazionale nello Stato membro ospitante.
La libertà di stabilimento tutela il trasferimento della società in un altro Stato membro e consente la continuità della società secondo la disciplina applicabile nello Stato ospitante.
Art. 1, comma 199, L. n. 197/2022
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di tardività del ricorso, in quanto (come emerso durante la discussione orale) il ricorso rientra nella finestra temporale della L. n. 197/2022, per cui devono ritenersi sospesi per nove mesi i termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali (art. 1, comma 199, L. n. 197 cit.).
Per i ricorsi rientranti nella finestra temporale individuata dalla disposizione, i termini per impugnare le pronunce giurisdizionali sono sospesi per nove mesi; nel caso concreto, per questo motivo il ricorso dell’Ufficio è stato ritenuto tempestivo.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal Registro delle Imprese italiano non prova, da sola, che essa si sia estinta quando la sede viene trasferita all’estero: occorre verificare se il trasferimento sia effettivo e se l’attività d’impresa prosegua.
- Se è accertata la continuità della società trasferita all’estero, la società resta titolare delle proprie obbligazioni tributarie e non ricorre il presupposto dell’estinzione necessario per applicare agli amministratori la responsabilità prevista dall’art. 36 D.P.R. n. 602/1973.
- Chi sostiene che il trasferimento all’estero sia soltanto fittizio deve allegare e supportare concretamente tale circostanza; una mera affermazione, contrapposta a un accertamento concorde dei giudici di merito sulla prosecuzione dell’attività, non è sufficiente a superare tale accertamento in Cassazione.
- Quando una sentenza si fonda su più autonome ragioni, una ratio sufficiente a sostenere il dispositivo può rendere assorbito l’esame delle ulteriori censure: il loro mancato esame non equivale a una decisione di merito su di esse.
- Nel verificare la tempestività di un’impugnazione occorre considerare le eventuali sospensioni legali dei termini applicabili ratione temporis; nel caso deciso è stata applicata la sospensione di nove mesi prevista dalla L. n. 197/2022.
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