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Sentenza

Sentenza del 21/12/2024 n. 33779 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Costa D'Oro importò dalla Tunisia olio dichiarato extravergine, vincolandolo al regime di perfezionamento attivo per identità, che sospendeva i dazi a condizione della corrispondenza qualitativa tra prodotto importato e riesportato. Dopo il prelievo dell'11 settembre 2018, il panel test e due controanalisi classificarono l'olio come vergine, non extravergine. L'Ufficio delle Dogane di Perugia declassò la merce e notificò un invito al pagamento di dazi, IVA all'importazione e interessi, ritenendo sorto il debito doganale per inosservanza del regime. La società impugnò gli atti e, dopo la soccombenza nei gradi tributari, ricorse in Cassazione con cinque motivi: contestò il valore attribuito al panel test e l'esclusione delle analisi da lei commissionate; denunciò motivazione apparente, travisamento e omesso esame delle prove; lamentò vizi relativi alla verbalizzazione e alla calibrazione dei panel; dedusse l'omessa pronuncia sulla conservazione dei campioni; invocò infine buona fede e affidamento incolpevole ai sensi degli artt. 119 e 120 del Codice doganale dell'Unione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della CTR dell'Umbria n. 245/02/2022, che aveva respinto gli appelli contro le sentenze della Commissione tributaria provinciale di Perugia n. 148/02/2020 e n. 295/02/2020. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: il panel test non è prova legale né presunzione assoluta, ma una prova tecnica formata secondo una procedura normativa tipizzata; nel caso concreto, le analisi ufficiali e le due controanalisi concordi prevalevano sulle analisi commissionate privatamente, svolte fuori da quella procedura. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: la motivazione della CTR era comprensibile e non apparente, non risultava un travisamento rilevante e la società non aveva indicato un fatto storico decisivo omesso; non era possibile rivalutare in Cassazione le prove. Il terzo motivo è stato giudicato in parte infondato e in parte inammissibile: non era previsto un obbligo di consegna d'ufficio del rendiconto del panel, la società avrebbe potuto richiederne copia al laboratorio e la calibrazione periodica era una raccomandazione, non una condizione di validità; i panel risultavano riconosciuti e accreditati. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile quanto alla mancata pronuncia, perché il ricorso non riportava integralmente il motivo d'appello, e comunque infondato nel merito: il termine di cinque giorni per l'invio dei campioni non era perentorio, purché questi fossero conservati in modo da evitare degrado o danni; non risultavano inoltre conseguenze invalidanti automatiche per le modalità di conservazione dedotte. Il quinto motivo, sulla buona fede, è stato rigettato: non era stato dimostrato un errore delle autorità doganali nell'esercizio dei loro poteri, né era stato dedotto che le analisi preventive fossero errate; non ricorrevano neppure le condizioni di equità previste dall'art. 120 CDU. La ricorrente è stata condannata alle spese di Cassazione, liquidate in 7.600 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2568/1991, artt. 1 e 2 e Allegati I e XII

    affinché in ambito UE una partita di olio d'oliva possa fregiarsi della qualità extravergine, occorre non soltanto che essa rispetti i parametri fisico-chimici di cui all'Allegato I, punto 1, del Regolamento in discorso, ma che essa superi anche l'analisi organolettica di cui all'Allegato XII dello stesso sicchè l'esito negativo anche solo di tale ultima indagine è sufficiente a catalogare il prodotto come "non conforme alla categoria dichiarata"

    La classificazione come extravergine richiede il rispetto sia dei parametri chimici sia di quelli organolettici. L'esito negativo del panel test può quindi giustificare il declassamento anche se le caratteristiche chimiche sono compatibili con la categoria dichiarata. La valutazione organolettica non è una prova legale incontestabile: è sindacabile quanto alla competenza dei panel e al rispetto della procedura tipizzata, che prevede contraddittorio e controanalisi.

  • Regolamento (CEE) n. 136/1966, Allegato, punto 1, lettera a)

    il combinato disposto del punto 1, lett. a), dell'Allegato al Regolamento (CEE) n. 136/1966, nonché degli artt. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2568/1991 e s.m.i., nonché dell'Allegato XII a quest'ultimo, delinea normativamente le caratteristiche dell'olio di oliva extravergine

    La norma concorre, insieme al regolamento n. 2568/1991 e ai suoi allegati, a definire i requisiti della categoria extravergine; la conformità deve essere verificata secondo i parametri chimici e organolettici previsti.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), artt. 114 e seguenti e art. 204

    Nel perfezionamento attivo per identità, il regime agevolato presuppone che il prodotto importato e quello riesportato corrispondano anche qualitativamente. Se la merce non risulta conforme alla categoria dichiarata e alle condizioni del regime, può sorgere l'obbligazione doganale. Il testo richiama l'art. 204 quale base della nascita del debito contestata nel caso.

  • Codice civile, art. 2697

    La regola sull'onere della prova non è violata quando il giudice non ne inverte la ripartizione, ma valuta le prove secondo la procedura normativa applicabile e ritiene non idonee, a contrastare gli accertamenti ufficiali, analisi effettuate al di fuori di quella procedura.

  • Codice di procedura civile, art. 116

    La doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria

    La violazione dell'art. 116 ricorre se il giudice attribuisce alla prova un valore legale non previsto o applica un criterio diverso da quello imposto dalla legge. Il semplice dissenso sulla valutazione delle prove non basta, di per sé, a fondare la censura.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    l'omesso esame di un elemento istruttorio non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, discusso e decisivo, non la mancata menzione di ogni singolo elemento istruttorio o argomento difensivo. Le contestazioni sulla motivazione e sulla valutazione delle prove devono inoltre rispettare i presupposti specifici dei motivi di ricorso per Cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    La censura di travisamento del contenuto oggettivo della prova va distinta dal dissenso sulla ricostruzione o valutazione dei fatti. Se si tratta di una svista sul fatto probatorio in sé, il rimedio è di regola la revocazione per errore di fatto, quando ne ricorrono i presupposti; negli altri casi occorre utilizzare il motivo processuale o quello relativo all'omesso esame, secondo la natura del fatto.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Chi denuncia in Cassazione l'omessa pronuncia su un motivo d'appello deve riportarne il contenuto in modo integrale e autosufficiente, così da consentire alla Corte di verificarne la novità e la fondatezza senza consultare i fascicoli.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6, e art. 369, comma 2, n. 4

    Per la censura di omesso esame, il ricorrente deve identificare il fatto storico, indicare i dati da cui risulta, specificare come e quando è stato discusso e spiegare perché sarebbe decisivo; deve inoltre rispettare gli oneri di specifica indicazione e deposito degli atti rilevanti.

  • Decreto-legge n. 83/2012, art. 54, convertito dalla legge n. 134/2012

    La disposizione, applicabile ratione temporis, ha modificato il perimetro del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., limitandolo all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, e non alla mancata considerazione di singole prove.

  • Regolamento (UE) n. 1348/2013

    Il regolamento ha introdotto, nella versione applicabile al caso, le disposizioni del regolamento n. 2568/1991 considerate dalla Corte sulla verifica organolettica, sulle controanalisi e sul prelievo e invio dei campioni.

  • Regolamento esecutivo (UE) n. 1348/2013, art. 2, paragrafo 3, del Regolamento (CEE) n. 2568/1991

    Fatte salve le disposizioni della norma EN ISO 5555 e del capitolo 6 della norma EN ISO 661, i campioni prelevati sono messi quanto prima al riparo dalla luce e da fonti di calore elevato e sono inviati al laboratorio per le analisi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello del prelievo; altrimenti i campioni sono conservati in modo da evitarne il degrado o il danneggiamento durante il trasporto o lo stoccaggio in attesa di essere inviati al laboratorio.

    Il termine di cinque giorni per inviare i campioni non è perentorio: se viene superato, occorre conservarli in modo da evitare degrado o danni. La norma non comporta automaticamente l'invalidità dell'analisi per il solo superamento del termine.

  • Regolamento (CEE) n. 2568/1991, Allegato XII, punto 7.1

    In ogni caso, il capo panel deve essere sempre in grado di dimostrare che ha il pieno controllo del metodo e degli assaggiatori. Si raccomanda la calibrazione periodica del panel

    Il capo panel deve poter dimostrare il controllo del metodo e degli assaggiatori, mentre la calibrazione periodica è formulata come raccomandazione. Nel caso deciso, la mancata dimostrazione della calibrazione non determinava di per sé l'invalidità, in assenza di una sanzione normativa o di conseguenze sul riconoscimento dei panel.

  • Decreto-legge n. 83/2012, art. 43, comma 1-ter.5, convertito dalla legge n. 134/2012 e modificato dalla legge n. 161/2014

    Tale disposizione si applica con riferimento alle analisi organolettiche effettuate sugli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana.

    L'obbligo nazionale di redigere il verbale con gli elementi prescritti si applica alle analisi organolettiche riguardanti oli che dichiarano o evocano un'origine italiana; la disposizione è volta alla tutela del Made in Italy e non si estende, in base al testo riportato, a ogni olio importato.

  • Legge n. 241/1990, art. 25, comma 2

    La parte può chiedere accesso e copia del rendiconto delle operazioni di analisi; non è stato riconosciuto un obbligo generale di consegna d'ufficio alla parte, né una nullità automatica per la mancata allegazione.

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione), artt. 116, 119 e 120

    L'affidamento che non può sussistere ove "errore dell'autorità" non vi sia (per essere state le analisi "preventive", se pure effettuate da un laboratorio dell'Agenzia delle dogane, "commissionate dalla contribuente e non già (svolte) nell'esercizio dei poteri impositivi riconosciuti all'autorità doganale") o non sia stato nemmeno dedotto

    Il rimborso o lo sgravio per errore delle autorità richiede un errore imputabile all'autorità competente, non ragionevolmente scopribile, e la buona fede del debitore. Analisi commissionate dall'operatore, anche se svolte da un laboratorio doganale, non equivalgono automaticamente a un errore dell'autorità nell'esercizio dei poteri doganali. Lo sgravio per equità richiede circostanze particolari e assenza di frode o manifesta negligenza.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto, quando dovuto, dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per qualificare l'olio come extravergine occorrono sia la conformità chimica sia quella organolettica: un esito negativo del panel test può bastare al declassamento anche se i parametri chimici sono regolari.
  • Il panel test non è insindacabile: se ne possono contestare con elementi specifici la competenza degli assaggiatori e il rispetto delle modalità procedurali. La procedura ufficiale prevede, a richiesta dell'interessato e dopo un primo esito negativo, due controanalisi; se queste confermano la non conformità, il risultato acquista particolare forza probatoria.
  • Analisi private o commissionate autonomamente, anche a laboratori pubblici, non sostituiscono automaticamente le verifiche svolte secondo la procedura comunitaria e non costituiscono necessariamente prova idonea a superarle.
  • Nel perfezionamento attivo per identità, la sospensione dei dazi dipende dalla corrispondenza qualitativa richiesta tra prodotto importato e prodotto riesportato. L'accertata non conformità alla categoria dichiarata può comportare la nascita dell'obbligazione doganale.
  • La mancata consegna d'ufficio del rendiconto del panel non determina automaticamente invalidità: è importante chiedere tempestivamente l'accesso al laboratorio competente e formulare contestazioni puntuali sulla procedura.
  • La calibrazione periodica del panel, nel testo applicato al caso, è raccomandata ma non configurata come condizione automatica di validità. Per ottenere l'annullamento occorre indicare una violazione concreta e rilevante, non una carenza meramente ipotetica.
  • Il superamento del termine di cinque giorni per l'invio dei campioni non invalida automaticamente l'analisi: rileva che i campioni siano stati conservati in modo da evitare degrado o danneggiamento.
  • La buona fede non basta da sola a ottenere lo sgravio dei dazi: occorre provare un errore dell'autorità competente nell'esercizio delle sue funzioni, non ragionevolmente scopribile, e la diligenza dell'operatore. Un'analisi preventiva commissionata dal contribuente, senza prova di un errore imputabile all'autorità, non soddisfa tale presupposto.
  • In Cassazione non è sufficiente chiedere una nuova valutazione delle prove: l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e il ricorso deve indicare con precisione gli atti e i motivi d'appello rilevanti.

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