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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02339/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società ricorrente contro un proprio debitore. Nell'atto giudiziario erano enunciate le disposizioni di un sottostante contratto di fornitura d'opera, ritenuto dall'Ufficio soggetto a tassazione anche per l'atto enunciato. La società ha impugnato l'avviso deducendo, in sintesi, quattro censure: 1) omessa pronuncia della CTR sulla doglianza di difetto di motivazione dell'avviso; 2) violazione dell'obbligo di motivazione, assumendo che l'atto impositivo non consentisse di individuare adeguatamente il rapporto sottostante tassato; 3) erronea applicazione dell'art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, perché la tassazione dell'atto enunciato determinerebbe una duplicazione d'imposta e perché, a suo dire, l'enunciazione di un atto soggetto a registrazione in caso d'uso non dovrebbe comportarne l'assoggettamento automatico; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che l'Ufficio non avrebbe provato in modo sufficiente l'esistenza dell'atto enunciato e che il giudice avrebbe omesso indicazioni su tale atto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, perché la CTR aveva comunque superato implicitamente la questione formale della motivazione dell'avviso decidendo nel merito. Ha poi dichiarato inammissibile e comunque infondata la censura sulla motivazione dell'avviso, evidenziando il difetto di autosufficienza del ricorso e affermando che, in materia di imposta di registro, l'avviso deve indicare imponibile, aliquota e imposta liquidata, senza necessità di allegare materialmente il provvedimento giudiziario tassato, quando il suo contenuto sia conoscibile e sufficientemente intellegibile. Sul terzo motivo ha confermato l'orientamento secondo cui l'art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 consente la tassazione anche dell'atto enunciato in un atto giudiziario, purché ricorrano i presupposti di legge, e che ciò vale anche per atti soggetti a registrazione in caso d'uso; ha escluso, inoltre, che si trattasse di una indebita duplicazione d'imposta, richiamando anche il principio di alternatività IVA/registro e la disciplina della tassazione in misura fissa per operazioni soggette a IVA. Sul quarto motivo ha escluso la violazione dell'onere della prova, osservando che dagli elementi richiamati dallo stesso credito azionato in monitorio emergeva sufficientemente l'esistenza del rapporto contrattuale sottostante, e che non risultava denunciato un vero errore nei canoni di interpretazione contrattuale. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la questione risulti implicitamente rigettata dalla decisione complessiva, incompatibile con la tesi della parte.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per la dedotta nullità della sentenza tributaria per omessa pronuncia.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    L'avviso di liquidazione deve contenere elementi sufficienti a rendere conoscibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale.

  • art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'avviso; la Corte ribadisce che la motivazione è sufficiente se consente la difesa del contribuente.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986

    L'avviso di liquidazione relativo ad atto giudiziario deve indicare imponibile, aliquota e imposta liquidata.

  • art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986

    Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti non registrati o in contratti verbali fra le stesse parti, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate; ciò vale anche per atti soggetti a registrazione in caso d'uso quando siano enunciati in un atto giudiziario.

  • art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986

    Il provvedimento giudiziario tassato e l'atto enunciato si integrano ai fini della determinazione della pretesa fiscale.

  • art. 6 d.P.R. n. 131 del 1986

    Il deposito di una scrittura privata in un procedimento contenzioso non integra, di per sé, il caso d'uso rilevante ai fini della registrazione.

  • art. 5 d.P.R. n. 131 del 1986

    Distingue tra atti soggetti a registrazione in termine fisso e atti soggetti a registrazione in caso d'uso.

  • art. 1 d.P.R. n. 131 del 1986

    L'imposta di registro si applica agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.

  • art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato in relazione al principio di alternatività IVA/registro e alla tassazione degli atti relativi a prestazioni soggette a IVA.

  • nota II, art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    Gli atti che dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA non sono soggetti all'imposta proporzionale per quella parte.

  • artt. 2 e 3 d.P.R. n. 633 del 1972

    Individuano le operazioni non soggette a IVA per carenza del requisito oggettivo.

  • artt. 4 e 5 d.P.R. n. 633 del 1972

    Individuano le operazioni non soggette a IVA per carenza del requisito soggettivo.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova della sussistenza del presupposto impositivo grava sull'Ufficio, ma nel caso concreto risultava soddisfatto dagli elementi richiamati nell'atto monitorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove ritualmente acquisite; la censura è stata respinta perché gli elementi probatori erano sufficienti.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione, la censura di motivazione dell'avviso deve essere autosufficiente e riportare testualmente i passi rilevanti dell'atto impugnato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la censura di omessa pronuncia non sussiste quando la questione sollevata dalla parte risulti implicitamente disattesa dalla decisione complessiva, purché la statuizione adottata sia incompatibile con l'accoglimento della tesi non espressamente esaminata.
  • In materia di imposta di registro, l'avviso di liquidazione relativo a un atto giudiziario è sufficientemente motivato se indica imponibile, aliquota e imposta liquidata e se consente al contribuente di comprendere agevolmente i presupposti fattuali e giuridici della pretesa, senza necessità di allegare sempre il provvedimento tassato.
  • L'atto giudiziario e l'atto enunciato si integrano ai fini della tassazione: l'enunciazione in un atto soggetto a registrazione può rendere imponibile anche il rapporto o documento sottostante, purché siano rispettati i presupposti dell'art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986.
  • La disciplina dell'art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 si applica anche agli atti enunciati soggetti a registrazione in caso d'uso quando siano richiamati in un atto giudiziario registrato; non è necessario che l'enunciato sia già stato registrato in termine fisso.
  • Non vi è duplicazione indebita d'imposta quando la tassazione colpisce, da un lato, l'atto giudiziario e, dall'altro, l'atto enunciato autonomamente rilevante ai fini dell'imposta di registro; resta fermo il principio di alternatività IVA/registro per le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.
  • Ai fini della prova del presupposto impositivo, è sufficiente che dagli elementi contenuti nell'atto giudiziario o negli atti richiamati emergano in modo univoco le parti, il contenuto e il rapporto sottostante, non essendo necessaria una prova ulteriore se il quadro fattuale è già chiaramente desumibile dagli atti stessi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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