Cassazione Civile, Ordinanza n. 37493/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, da parte dell'INPS, di un contributo previdenziale pari a Euro 938,33 riferito al reddito da lavoro autonomo prodotto nell'anno 2009 da un'avvocata iscritta all'albo. L'Istituto aveva disposto d'ufficio l'iscrizione della professionista alla gestione separata e richiesto il pagamento dei contributi. Il Tribunale e la Corte d'appello di Palermo hanno ritenuto illegittima l'iscrizione d'ufficio e hanno dichiarato prescritto il credito, individuando come dies a quo la scadenza del pagamento del saldo 2009 (16 giugno 2010) e come dies ad quem la notifica della comunicazione di iscrizione d'ufficio nel luglio 2015. Con il ricorso per cassazione, l'INPS ha dedotto: 1) violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, del TUIR, della L. n. 576 del 1980 e della L. n. 247 del 2012, sostenendo che, pur non essendo la professionista tenuta all'iscrizione alla Cassa forense per il reddito inferiore alla soglia, restava comunque obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata; 2) violazione dell'art. 2935 c.c. e della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, contestando che la prescrizione decorresse dalla scadenza del pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, momento in cui l'ente avrebbe avuto certezza dell'obbligazione e del suo ammontare. In memoria l'INPS ha anche richiamato il D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, per sostenere il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui l'avvocato iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, che svolga attività libero-professionale non abituale e non versi in una posizione previdenziale autonoma presso la Cassa, è comunque tenuto all'iscrizione alla gestione separata INPS in base al principio di universalizzazione della copertura assicurativa. Ha inoltre affermato che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva erroneamente fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010, mentre il termine era stato differito al 6 luglio 2010 dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, lett. a). Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 e ss.
istituisce la gestione separata e il principio di universalizzazione della copertura previdenziale; l'unico versamento idoneo a escludere l'obbligo di iscrizione è quello che dà luogo a una posizione previdenziale correlata
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, commi 1 e 2
richiamato dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo alla gestione separata
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53
richiamato per individuare il reddito da lavoro autonomo rilevante ai fini contributivi
L. 20 settembre 1980, n. 576, artt. 10, 11, 22
richiamata per il regime previdenziale degli avvocati
L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 21, comma 10
richiamata per la disciplina previdenziale forense
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi, coincide con la scadenza del termine di pagamento
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31
regola la gestione separata e il regime prescrizionale dei contributi
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55
i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4
i versamenti a saldo e acconto dei contributi seguono i termini previsti per i versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, lett. a) e b)
ha differito al 6 luglio 2010 il termine di pagamento dei contributi per i contribuenti interessati; la sola maggiorazione dello 0,40% di cui alla lett. b non incide sulla scadenza del debito ai fini prescrizionali
D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17, commi 1 e 2
richiamato come base per il differimento dei termini di versamento
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis
richiamato in relazione agli studi di settore
Massime di principio
- Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria che svolgano attività libero-professionale priva di abitualità, e perciò non siano iscritti alla Cassa forense con posizione previdenziale autonoma, restano tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS se il loro versamento alla Cassa ha natura solo solidaristica e non dà luogo a una prestazione previdenziale correlata.
- Ai fini della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata, il termine quinquennale decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento del contributo, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è una mera dichiarazione di scienza e non un presupposto del credito contributivo.
- Quando un provvedimento generale differisce il termine di versamento dei contributi, la decorrenza della prescrizione va calcolata in base al nuovo termine di scadenza; la previsione di una maggiorazione per il pagamento tardivo non riapre il termine prescrizionale ma attiene solo a una forma di pagamento agevolato successivo alla scadenza.
- La verifica dell'obbligo contributivo verso la gestione separata deve concentrarsi sul dato sostanziale della produzione del reddito professionale e sull'esistenza o meno di una copertura previdenziale autonoma, non sulla sola iscrizione all'albo o sul regime fiscale adottato.
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