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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05499/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una dirigente sanitaria aveva chiesto al giudice del lavoro il riconoscimento del parametro retributivo 104 previsto per i dirigenti di unità operative semplici, con conseguente pagamento delle differenze retributive arretrate e del danno ulteriore, sostenendo di essere stata nominata responsabile della gestione del sistema informativo del Dipartimento di Salute Mentale e di avere, in sostanza, svolto funzioni corrispondenti alla direzione di una struttura semplice. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che gli atti richiamati non avessero istituito alcuna unità operativa semplice, ma solo affidato un incarico di servizio con parametro 88, privo di direzione di struttura e di budget. Con il ricorso per cassazione la dirigente ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti e degli atti amministrativi, sostenendo che la Corte territoriale avesse letto gli atti in modo meramente letterale e avesse trascurato il contesto organizzativo e il comportamento successivo dell'amministrazione; 2) violazione delle disposizioni regionali, del DPR sul progetto obiettivo per la salute mentale e del CCNL, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la deliberazione di conferimento dell'incarico presupponesse l'esistenza di una struttura semplice e che il sistema informativo fosse un'unità operativa strategica, con conseguente spettanza del parametro 104 anziché 88.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché le censure sulla interpretazione degli atti amministrativi miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici dedotta in modo specifico. Ha dichiarato inammissibile anche la doglianza formulata ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma una questione interpretativa. Nel merito, ha ritenuto infondate le ulteriori censure: la legge regionale richiamata non qualificava il sistema informativo come unità operativa; il DPR richiamato si limitava a collocare il servizio informativo presso la direzione del dipartimento; soprattutto, per il conferimento di incarichi dirigenziali e per la correlata retribuzione di posizione è imprescindibile un atto aziendale che istituisca e disciplini la struttura. In assenza di un atto istitutivo dell'unità operativa semplice e non essendo stata ancora adottata l'organizzazione aziendale necessaria, non spettava il parametro retributivo richiesto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Le regole di interpretazione sono richiamate, ma la loro violazione non può essere dedotta in cassazione come mera richiesta di una diversa lettura del contenuto degli atti; il controllo di legittimità resta limitato alla verifica del rispetto dei canoni ermeneutici e della coerenza motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in tema di interpretazione degli atti e della disciplina organizzativa sanitaria.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio deducibile è l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di una questione o di un argomento.

  • art. 1, comma 1, L.R. Puglia n. 30 del 1998

    Richiamata come disposizione organizzativa della struttura delle ASL, ma non ritenuta idonea di per sé a dimostrare l'istituzione del sistema informativo come unità operativa semplice.

  • art. 2, L.R. Puglia n. 30 del 1998

    Solo il Direttore Generale della ASL poteva stabilire l'organizzazione del DSM; il coordinatore non poteva da solo istituire una unità operativa semplice.

  • art. 8, L.R. Puglia n. 30 del 1998

    "Il DSM, in quanto struttura operativa della AUSL, è centro di attività e di costo e dispone, per il conseguimento degli obiettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, di un budget definito dal Direttore Generale"

    La norma disciplina budget e riparto tra unità operative, ma non qualifica automaticamente il sistema informativo come unità operativa semplice.

  • art. 15-quinquies, commi 5 e 6, d.lgs. n. 502 del 1992

    Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, presuppongono una articolazione organizzativa con responsabilità di gestione; le strutture complesse comprendono dipartimenti e unità operative individuate secondo i criteri previsti dalla normativa.

  • artt. 3, comma 1-bis, 15, 15-bis e 15-ter d.lgs. n. 165 del 2001

    L'atto aziendale che regola organizzazione e funzionamento delle unità operative è imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per la correlata attribuzione del trattamento economico.

  • art. 57 CCNL dirigenza medica e veterinaria 6.12.1996

    Richiamato per distinguere gli incarichi non comportanti direzione di struttura e gli incarichi professionali di alta specializzazione.

  • art. 56 CCNL 1996 dirigenza medica

    Le aziende definiscono la retribuzione di posizione per i dirigenti cui sia affidata la direzione di struttura, nei limiti e secondo i criteri del contratto.

  • art. 27 CCNL 8.6.2000

    "Per struttura si intende l'articolazione interna dell'azienda alla quale è attribuita con l'atto aziendale [...] la responsabilità di gestione di risorse umane tecniche o finanziarie"; "Per struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale"

    La struttura semplice richiede un'effettiva articolazione organizzativa dotata di autonomia e responsabilità, formalmente attribuita dall'atto aziendale.

  • art. 58, comma 2, CCNL 1996

    Richiamato come norma di coordinamento con la disciplina dell'incarico dirigenziale e della graduazione delle funzioni.

  • art. 67, comma 2, CCNL 1996

    Richiamato per il rinvio all'allegato relativo al responsabile di dipartimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto integrale del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un atto amministrativo o di una clausola negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica o una motivazione logicamente incoerente, non la mera contrapposizione di una lettura alternativa.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l'omessa pronuncia o la mancata valutazione di una questione giuridica o interpretativa.
  • Per il riconoscimento di incarichi dirigenziali sanitari con relativa retribuzione di posizione è necessario che l'assetto organizzativo dell'ente abbia formalmente istituito la struttura di riferimento mediante l'atto aziendale o altro atto competente; la sola assegnazione di un compito o di un servizio non equivale alla direzione di una unità operativa.
  • La spettanza del trattamento economico correlato alla direzione di struttura dipende dalla effettiva esistenza giuridico-organizzativa della struttura e dalla formale attribuzione della responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie, non dalla mera rilevanza funzionale dell'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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