Cassazione Civile, Ordinanza n. 08749/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da indagini finanziarie svolte nei confronti di una società semplice agricola e dei soci, nel contesto di un procedimento penale relativo a frodi comunitarie. Sulla base dei movimenti bancari emersi e di un processo verbale di constatazione, l'Ufficio ha emesso avvisi di accertamento per il 2006, determinando induttivamente maggiori imponibili ai fini delle imposte dirette e maggiori imposte IVA e IRAP. La ricostruzione fiscale si fondava sulla considerazione che parte dell'attività fosse agricola, già tassata catastalmente, e parte fosse allevamento di ovini, ritenuta eccedente i limiti del reddito agrario e quindi imponibile come reddito d'impresa; in mancanza di collaborazione della contribuente, l'Ufficio ha ripartito equitativamente i proventi e ha desunto costi in percentuale dalla dichiarazione della società. La CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti per incompetenza territoriale della Direzione Provinciale di Fermo; la CTR, pur ritenendo sussistente la competenza dell'Ufficio, ha rigettato l'appello dell'Agenzia nel merito, ritenendo che le presunzioni poste a base dell'accertamento induttivo non fossero adeguatamente supportate e che la tassazione catastale dei redditi agrari non consentisse di imputare indistintamente le movimentazioni bancarie a reddito d'impresa. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e falsa applicazione dell'art. 2727 c.c. e dell'art. 39, comma 1, per avere la CTR erroneamente richiesto presunzioni gravi, precise e concordanti in un accertamento induttivo puro; nullità della sentenza per aver omesso di rideterminare il merito della pretesa tributaria, limitandosi ad annullare l'atto; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omissione di pronuncia su IVA e sanzioni correlate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse erroneamente negato efficacia all'accertamento induttivo puro pretendendo un supporto presuntivo dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Ha quindi ribadito che, nei casi di accertamento ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 55 d.P.R. 633/1972, l'Ufficio può fondare la pretesa anche su presunzioni semplicissime, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando il principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Nel caso di accertamento induttivo puro, l'Ufficio può prescindere in tutto o in parte dalle scritture contabili e determinare il reddito sulla base di elementi meramente indiziari anche privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
La norma è richiamata per distinguere l'accertamento analitico-induttivo dall'accertamento induttivo puro, che ha presupposti e forza probatoria diversi.
La Corte chiarisce che la disciplina dell'accertamento induttivo puro non richiede il ricorso a presunzioni semplici ex art. 2727 c.c. munite dei requisiti tipici della prova presuntiva.
art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Anche in materia IVA l'Amministrazione può determinare induttivamente imponibile e aliquota sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio.
Richiamato per individuare le imposte detraibili computabili in detrazione nella ricostruzione induttiva dell'IVA.
Richiamato come disposizione relativa alle liquidazioni periodiche rilevanti nel calcolo induttivo dell'IVA.
Richiamato nel contesto della ricostruzione induttiva dell'IVA.
Richiamato per indicare la tassazione catastale dei redditi agrari derivanti dall'attività agricola.
art. 32, comma 2, lett. b) e comma 3, TUIR
Richiamato per la disciplina del reddito d'impresa derivante dall'allevamento oltre determinati limiti.
L'onere di provare i fatti contrari alla pretesa fiscale grava sul contribuente in presenza di accertamento induttivo.
Richiamato nei motivi di ricorso per lamentare l'omessa pronuncia su IVA e sanzioni e il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere che il processo tributario ha ad oggetto il rapporto e non solo l'atto.
art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo con riferimento ai poteri decisori del giudice tributario.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla decisione sul merito della pretesa tributaria.
art. 53 Cost.
Richiamato in motivazione per affermare che, anche nell'accertamento induttivo puro, devono essere determinati i costi, altrimenti si tasserebbe il profitto lordo anziché quello netto.
Massime di principio
- Nell'accertamento induttivo puro previsto dall'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, l'Amministrazione finanziaria può fondare la rettifica su elementi meramente indiziari anche non dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per la prova presuntiva ordinaria.
- Quando il contribuente è assoggettato a un accertamento induttivo puro, l'onere di dimostrare che il reddito non è stato prodotto o lo è stato in misura inferiore si sposta sul contribuente, che deve offrire prova contraria concreta.
- In materia IVA, l'accertamento induttivo consente una determinazione dell'imponibile sulla base dei dati e delle notizie comunque acquisiti dall'Ufficio, con applicazione delle regole di detrazione previste dalla disciplina speciale.
- Il giudice di merito non può pretendere, per invalidare un accertamento induttivo puro, un livello di prova presuntiva più elevato di quello richiesto dalla norma applicabile.
- Nel giudizio tributario, la contestazione dell'atto deve essere valutata in coerenza con la pretesa fiscale sostanziale, ma la specifica ricostruzione dell'imponibile resta affidata ai criteri probatori previsti dalla disciplina dell'accertamento.
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