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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12554/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2004-2007 nei confronti di un contribuente, con recupero a tassazione di IRPEF e altri tributi sulla base di giacenze rinvenute in un conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento degli atti, ritenendo intervenuta la decadenza del potere accertativo e negando l’applicabilità retroattiva dell’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78/2009, sia quanto al raddoppio dei termini, sia quanto alla presunzione legale di redditi sottratti a tassazione per investimenti detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Con un unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, commi 2 e 2-bis, d.l. n. 78/2009, e dell’art. 3 della l. n. 212/2000, sostenendo che il comma 2-bis, in quanto norma procedimentale, si applica anche alle annualità anteriori quando sia in contestazione la sottrazione a tassazione di redditi detenuti all’estero in Paesi a fiscalità privilegiata.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Cassa la sentenza della CTR del Veneto che aveva annullato gli avvisi di accertamento e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2009 si applica, quale norma procedimentale, anche ai periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore quando ricorrano investimenti o attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, commi 2 e 2-bis, d.l. n. 78/2009

    "In deroga ad ogni vigente disposizione di legge..."; "Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini ... sono raddoppiati"

    Il comma 2-bis è qualificato come norma di carattere procedimentale e, come tale, applicabile anche ai periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore; il comma 2 contiene invece una presunzione legale di evasione che la Corte richiama come distinta e di natura sostanziale.

  • art. 3, l. n. 212/2000

    È richiamato come parametro interpretativo nel motivo di ricorso, in relazione all’applicabilità nel tempo delle disposizioni tributarie.

  • art. 43, commi 1 e 2, d.P.R. n. 600/1973

    Sono i termini di decadenza per l’accertamento cui si applica il raddoppio previsto dall’art. 12, comma 2-bis, d.l. n. 78/2009.

  • art. 57, commi 1 e 2, d.P.R. n. 633/1972

    Sono richiamati tra i termini di decadenza per l’accertamento che subiscono il raddoppio nei casi previsti dall’art. 12, comma 2-bis, d.l. n. 78/2009.

  • art. 20, d.lgs. n. 472/1997

    È menzionato per individuare il termine di decadenza applicabile alle sanzioni amministrative tributarie, che deve essere coordinato con il raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 5, commi 4 e 5, d.l. n. 167/1990

    È richiamato nel quadro normativo delle sanzioni per omessa dichiarazione di investimenti e attività finanziarie all’estero.

  • art. 4, d.l. n. 167/1990

    È la disposizione che disciplina gli obblighi dichiarativi relativi agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all’estero.

  • art. 1, d.lgs. n. 471/1997

    È richiamato in relazione al raddoppio delle sanzioni previste per le violazioni dichiarative.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    Sono evocati nella giurisprudenza richiamata per sostenere che la presunzione sostanziale non può essere applicata retroattivamente senza incidere sull’effettività del diritto di difesa del contribuente.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento previsto per le attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ha natura procedimentale e si applica anche alle annualità anteriori alla sua entrata in vigore, purché il rapporto non sia ancora definito.
  • Quando viene in rilievo il recupero a tassazione di redditi esportati all’estero in un Paese a fiscalità privilegiata, il giudice deve distinguere tra la norma che introduce il raddoppio dei termini, avente effetto procedurale, e la presunzione legale di evasione, avente natura sostanziale.
  • La presunzione legale di evasione relativa agli investimenti detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato non può essere trattata come norma procedimentale, poiché ciò ne determinerebbe un’applicazione retroattiva incompatibile con le garanzie difensive del contribuente.
  • In tema di decadenza del potere di accertamento, il termine applicabile alle sanzioni tributarie deve essere coordinato con il maggiore termine previsto per l’accertamento del tributo quando operi il raddoppio previsto dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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