Cassazione Civile, Ordinanza n. 07605/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la CTR aveva confermato il rigetto del suo appello contro un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA 2003, emesso per maggior reddito d'impresa in base all'accertamento d'ufficio ex art. 41, comma 2, d.P.R. 600/1973 e art. 55, comma 1, d.P.R. 633/1972, poiché non era stata presentata la dichiarazione dei redditi. Con il primo motivo ha dedotto carenza di motivazione, omesso esame di fatti decisivi e falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che la CTR avesse erroneamente avallato un accertamento fondato su presunzioni supersemplici e su ricarichi dei periodi precedenti, senza considerare elementi contrari (cessazione dell'attività a fine 2003, svendita di merci di magazzino, deperibilità dei generi alimentari, difficoltà economiche), nonché la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e il divieto di doppia presunzione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 132 c.p.c., lamentando che la CTR avesse motivato per relationem senza spiegare le ragioni della conferma e senza confrontarsi con la consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto irrilevante la proposta di definizione accelerata perché depositata in violazione del contraddittorio. Nel merito, ha dichiarato inammissibili le censure per la loro mescolanza di vizi eterogenei, per difetto di specificità e autosufficienza, e perché non coglievano la ratio decidendi: la CTR non aveva applicato un accertamento sintetico o induttivo ex art. 38 o 39 d.P.R. 600/1973, ma correttamente un accertamento d'ufficio ex art. 41, comma 2, d.P.R. 600/1973 e art. 55 d.P.R. 633/1972, legittimato dall'omessa dichiarazione. Ha inoltre ribadito che, in tale ipotesi, l'Ufficio può usare presunzioni supersemplici, ma deve comunque determinare anche i costi relativi ai maggiori ricavi, ricostruendo il reddito netto; la CTR aveva considerato anche componenti negative e aveva motivato in modo sufficiente e non apparente. Nulla sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato dato atto, infine, dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
"l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente ... con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione"
In caso di omessa dichiarazione l'Amministrazione può procedere ad accertamento d'ufficio e utilizzare presunzioni anche supersemplici, prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze contabili o dichiarative.
art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale base dell'accertamento d'ufficio ai fini IVA in caso di omessa dichiarazione.
La Corte esclude che la fattispecie fosse riconducibile all'accertamento sintetico previsto da questa norma.
La Corte esclude che la fattispecie fosse riconducibile all'accertamento induttivo disciplinato da questa norma.
La doglianza sulla motivazione dell'avviso è stata ritenuta inammissibile perché diretta solo contro l'atto impositivo e non corredata da adeguata autosufficienza.
Richiamato dalla ricorrente come regola di riparto dell'onere probatorio; la Corte osserva che le presunzioni dell'Ufficio non erano state superate da idonei elementi contrari.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Le censure che cumulano indistintamente violazione di legge, omesso esame di fatti e vizio motivazionale sono inammissibili per difetto di specificità.
La motivazione della CTR è ritenuta sufficiente e non meramente apparente; il giudice di merito non deve esaminare analiticamente ogni allegazione.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, indicando in modo essenziale il contenuto degli atti e documenti rilevanti.
La proposta accelerata depositata senza il contraddittorio è priva di effetti e la causa va decisa dal collegio.
La Corte precisa che, in caso di rigetto del ricorso nel procedimento accelerato, non ricorrevano i presupposti per l'applicazione di tali commi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sono stati dichiarati sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'accertamento d'ufficio consente all'Amministrazione di determinare il reddito sulla base dei dati disponibili e di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma sempre nel rispetto della capacità contributiva e mediante ricostruzione anche induttiva dei costi.
- Non è corretta la censura che sussuma sotto norme sull'accertamento sintetico o induttivo una fattispecie che il giudice di merito abbia invece ricondotto all'accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione; il motivo di ricorso deve confrontarsi con la reale ratio decidendi.
- Nei ricorsi per cassazione è inammissibile la mescolanza di vizi eterogenei nello stesso motivo, quando tale cumulo renda oscuro il perimetro della censura e imponga alla Corte di ricostruirne d'ufficio il contenuto.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o delle deduzioni difensive.
- La motivazione è apparente solo quando manchino gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; è sufficiente una motivazione concisa che renda comprensibile il percorso logico-giuridico seguito, potendosi intendere come implicitamente disattese le argomentazioni non espressamente esaminate.
- Nel processo di legittimità il requisito di autosufficienza non impone la trascrizione integrale degli atti, ma richiede che il ricorso indichi in modo puntuale, almeno per sintesi, il contenuto degli atti e documenti su cui si fondano le censure.
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