Cassazione Civile, Ordinanza n. 19536/2025 del 15/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento IRPEF 2009 contestando al contribuente il maggior reddito derivante dall'omessa dichiarazione della plusvalenza realizzata con la vendita, nel 2009, di un terreno del quale era comproprietario al 50%. Il terreno era stato acquistato nel 1976 e rivenduto per Euro 440.000; l'Ufficio lo considerava edificabile in base allo strumento urbanistico vigente. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso rideterminando il valore di acquisto sulla base di una perizia di stima redatta nel 2015, riferita al 2004. La CTR, in appello dell'Agenzia, aveva invece ritenuto illegittima tale ricostruzione, osservando che non risultava effettuata alcuna rivalutazione nei modi di legge né versata l'imposta sostitutiva, e che la perizia era stata redatta dopo la cessione, quando non era più possibile avvalersi del regime di favore. In cassazione il contribuente articolava sei motivi: 1) omessa considerazione della censura sul difetto di legittimazione del funzionario firmatario dell'avviso, alla luce della sentenza Corte cost. n. 37/2015; 2-3) violazione della disciplina fiscale e del principio di collaborazione e buona fede per non avere l'Ufficio comunicato la possibilità di determinare il prezzo di acquisto sulla base del valore normale del terreno nel quinto anno antecedente la vendita con perizia giurata; 4-5) violazione dello Statuto del contribuente e delle norme sul litisconsorzio per avere notificato separati avvisi ai due comproprietari; 6) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la perizia fosse stata regolarmente giurata il 13 marzo 2015.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione sulla firma dell'atto era stata proposta tardivamente in appello e la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 non comportava, di per sé, l'invalidità degli atti sottoscritti dai funzionari interessati. Ha respinto i motivi dal secondo al quinto ritenendoli infondati: il contribuente non aveva proceduto, quando ancora possibile, ad alcuna rivalutazione del terreno né aveva versato l'imposta sostitutiva; la perizia era stata predisposta solo dopo la cessione e dopo l'inizio dell'accertamento, quando non era più utilizzabile il regime di favore; non vi era prova di lottizzazione, sicché trovava applicazione l'art. 68, comma 1, lett. b), TUIR; l'Amministrazione non aveva violato i doveri di leale collaborazione perché, al momento dell'accertamento, la facoltà di rivalutazione non era più praticabile; inoltre, la notifica di separati avvisi ai comproprietari non integrava litisconsorzio necessario. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché criticava un passaggio motivazionale non presente nella sentenza impugnata e, in ogni caso, la data di asseverazione della perizia era irrilevante. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge nei primi cinque motivi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è utilizzato per dedurre un vizio di motivazione; il motivo è però ritenuto inammissibile perché non coglie un fatto effettivamente trattato dalla sentenza impugnata
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di legittimazione del funzionario firmatario
art. 51 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di legittimazione del funzionario firmatario
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di legittimazione del funzionario firmatario
sentenza Corte costituzionale n. 37 del 2015
ha censurato la prassi di copertura dei posti dirigenziali vacanti tramite supplenze temporanee, ma non ha affermato l'invalidità automatica degli atti firmati dai funzionari così selezionati
art. 1, comma 626, L. n. 190 del 2014
richiamato dal ricorrente in tema di rivalutazione del terreno e prezzo di acquisto ai fini della plusvalenza
art. 7, L. n. 488 del 2001
richiamato dal ricorrente in tema di rivalutazione del terreno e doveri informativi dell'Ufficio
invocato per sostenere la violazione dei principi di collaborazione e buona fede; la Corte esclude la violazione perché la facoltà di rivalutazione non era più praticabile al momento dell'accertamento
art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di coinvolgimento unitario dei comproprietari; la Corte esclude il litisconsorzio necessario
art. 68, comma 1, lett. a), TUIR
la CTR lo aveva ritenuto erroneamente applicabile; la Cassazione conferma invece che non ricorrevano i presupposti per la sua applicazione
art. 68, comma 1, lett. b), TUIR
ritenuto applicabile in mancanza di prova della lottizzazione del terreno
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dei presupposti del doppio contributo unificato
Massime di principio
- La contestazione della legittimazione del sottoscrittore dell'atto impositivo va proposta tempestivamente; la sopravvenienza di una pronuncia costituzionale che censuri una prassi organizzativa dell'Amministrazione non comporta, da sola, la nullità automatica degli atti già sottoscritti dai funzionari interessati.
- In tema di plusvalenze da cessione di terreni, il contribuente che intenda avvalersi del regime di rivalutazione deve compiere gli adempimenti previsti dalla legge quando ancora ha titolo sul bene; una perizia redatta solo dopo la vendita e dopo l'avvio dell'accertamento non consente di ottenere il beneficio fiscale.
- La mancata prova della rivalutazione e del versamento dell'imposta sostitutiva rende infondata la pretesa di rideterminare il valore di acquisto del terreno sulla base di stime successive e non tempestive.
- Il principio di collaborazione e buona fede non obbliga l'Ufficio a informare il contribuente di una facoltà di favore quando, al momento dell'accertamento, quella facoltà non è più esercitabile.
- La notifica di separati avvisi ai comproprietari di un bene non integra, di per sé, litisconsorzio necessario, salvo che il contribuente alleghi e dimostri la necessità di una trattazione unitaria della causa.
- Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se attribuisce alla sentenza impugnata un'affermazione che in realtà non vi è contenuta, oppure se il fatto dedotto è comunque irrilevante ai fini della decisione.
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