Cassazione Civile, Ordinanza n. 31166/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di interpello con cui l’amministrazione ha negato la disapplicazione della disciplina antielusiva sulla tassazione integrale dei dividendi provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata, ai sensi dell’art. 89, comma 3, e dell’art. 167, comma 5, lett. b), t.u.i.r. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente; la CTR del Lazio, invece, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo da un lato tempestivo l’appello erariale perché il primo tentativo di notifica era stato avviato entro il termine e poi riattivato senza colpa del notificante, dall’altro non impugnabile il diniego di interpello perché atto vincolante solo per l’amministrazione e non lesivo della sfera patrimoniale del contribuente. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: i primi quattro contro la statuizione di ammissibilità dell’appello, denunciando violazione delle norme sul termine di impugnazione e sulla notificazione, omessa valutazione delle risultanze processuali e motivazione apparente; il quinto contro la dichiarazione di non impugnabilità della risposta all’interpello disapplicativo, deducendo violazione delle norme sul processo tributario e sull’interesse ad agire. Prima della decisione la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori di entrambe le parti.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e, applicando gli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, in ragione dell’accettazione della rinuncia, e ha negato l’applicazione del c.d. doppio contributo unificato, precisando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non anche nel caso di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
richiamato come base della disciplina di tassazione integrale dei dividendi provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata
art. 167, comma 5, lett. b), t.u.i.r.
richiamato come disposizione antielusiva oggetto dell’istanza di disapplicazione
invocato dalla ricorrente per contestare la tempestività dell’appello
richiamato dalla ricorrente in relazione al giudicato e alla dedotta tardività dell’impugnazione
richiamato dalla ricorrente in relazione all’efficacia del giudicato
richiamato dalla ricorrente sulla notificazione dell’impugnazione al difensore domiciliatario
richiamato dalla ricorrente sul domicilio nel processo tributario
richiamato come parametro della censura per omessa valutazione delle risultanze processuali
richiamato come parametro della censura per omessa valutazione delle risultanze processuali
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura motivazionale
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura motivazionale
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre motivazione apparente
richiamato per dedurre motivazione apparente
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per dedurre motivazione apparente nel processo tributario
richiamato per contestare la non impugnabilità dell’interpello
richiamato per sostenere l’interesse ad agire contro il diniego di interpello
richiamato in relazione all’interpello disapplicativo
norma applicata per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia
norma applicata per dichiarare l’estinzione del giudizio e regolare le spese in caso di rinuncia accettata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
escluso il presupposto applicativo del doppio contributo unificato in caso di estinzione per rinuncia
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente depositata e accettata dalle parti determina l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., con assorbimento dell’esame dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione per rinuncia accettata, non si provvede sulle spese di lite.
- La misura del c.d. doppio contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non all’estinzione per rinuncia.
- Le doglianze relative alla tempestività dell’appello e alla notificazione, nonché alla impugnabilità dell’atto tributario, restano prive di decisione nel merito quando interviene rinuncia al ricorso per cassazione.
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