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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28325/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società, titolare della concessione per la gestione dell'aeroporto di Napoli Capodichino, aveva chiesto il rimborso dell'IRAP per il periodo d'imposta 2014 invocando le deduzioni previste dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 3 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997. La pretesa si fondava sul fatto che alcuni lavoratori a tempo indeterminato erano impiegati promiscuamente sia in attività di gestione dell'infrastruttura aeroportuale, per le quali la deduzione non spettava, sia in attività liberalizzate e non regolamentate, per le quali la società sosteneva di averne diritto almeno pro quota. La CTR aveva negato il rimborso ritenendo non provati i presupposti di fatto del beneficio, evidenziando la mancata indicazione in dichiarazione della forza lavoro impiegata e l'insufficienza della documentazione prodotta. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 446 del 1997, dell'art. 6, comma 4, l. n. 212 del 2000, dell'art. 4 d.P.R. n. 322 del 1998 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che i dati sui dipendenti erano già nella disponibilità dell'Amministrazione tramite la dichiarazione del sostituto d'imposta e che quindi non potevano esserle richiesti nuovamente; con il secondo motivo deduceva violazione delle norme sul processo tributario e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse preteso un livello di prova eccessivo e assimilabile a quello penale, nonché avesse svalutato la documentazione contabile prodotta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fondava e perché la questione relativa alla pretesa conoscenza dei dati da parte dell'Ufficio non risultava dedotta e provata nei gradi di merito, qualificandola quindi come nuova; ha inoltre ritenuto infondata, in via consequenziale, la censura sull'onere della prova. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha affermato che, in materia di agevolazioni tributarie, spetta al contribuente provare i presupposti del beneficio quando siano contestati; ha inoltre osservato che la CTR si era limitata a valutare insufficiente la documentazione prodotta, senza applicare uno standard probatorio anomalo, e che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese perché l'Agenzia delle Entrate era rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lett. a), nn. 3 e 4, d.lgs. n. 446 del 1997

    quote fiscali per deduzioni IRAP relative al cuneo fiscale e ai contributi

    Le deduzioni spettano solo se sono provati i presupposti di fatto che ne legittimano l'applicazione, inclusa la riferibilità dei lavoratori agevolati alle attività rilevanti.

  • art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 446 del 1997

    Richiamato come base normativa della pretesa agevolativa fatta valere dal contribuente.

  • art. 6, comma 4, l. n. 212 del 2000

    Il divieto di chiedere documenti già in possesso dell'Amministrazione opera solo se la documentazione sia sicuramente già detenuta dall'Ufficio o se il contribuente ne provi l'avvenuta trasmissione; nel caso concreto la prova di tale presupposto non era stata fornita in modo specifico.

  • art. 4 d.P.R. n. 322 del 1998

    commi 6-ter e 6-quinquies

    Richiamato quale fonte della dichiarazione del sostituto d'imposta che, secondo la ricorrente, avrebbe già reso noti i dati necessari all'Amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    Grava sul contribuente che invoca un beneficio fiscale la prova dei relativi presupposti, salvo diversa dimostrazione dell'operatività di specifiche regole sul possesso dei documenti da parte dell'Amministrazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure e la loro collocazione nei gradi di merito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme alle norme processuali a sostegno della censura sullo standard probatorio, ma senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato dalla ricorrente in relazione al rito tributario e agli standard di valutazione della prova.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La censura su tali norme è stata ritenuta inammissibile/infondato nella misura in cui mirava a contestare la valutazione di merito del materiale probatorio.

  • art. 533 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per lamentare un preteso standard probatorio eccessivo, ma non ritenuto violato.

  • art. 2709 c.c.

    Le annotazioni del sistema contabile non costituiscono, di per sé, prova favorevole all'imprenditore nel processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertati i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di agevolazioni fiscali, il contribuente che ne invochi l'applicazione deve provare i presupposti di fatto del beneficio quando questi siano contestati dall'Amministrazione.
  • Il divieto per l'Ufficio di richiedere documenti già in suo possesso opera solo se il contribuente indichi specificamente quali documenti siano stati trasmessi e dimostri che essi erano effettivamente nella disponibilità dell'Amministrazione.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile dedurre questioni nuove in fatto o in diritto che non risultino trattate nei gradi di merito, soprattutto quando la censura presupponga la specifica allegazione di documenti non adeguatamente indicati.
  • Le censure formalmente formulate come violazione di legge non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e del merito della controversia, che resta preclusa in sede di legittimità.
  • La valutazione di insufficienza della documentazione contabile da parte del giudice di merito non integra di per sé l'applicazione di uno standard probatorio superiore a quello civilistico, se la motivazione richiama gli ordinari criteri dell'art. 2697 c.c.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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