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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06195/2025 del 08/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La società ha impugnato un estratto di ruolo relativo a IRAP per l’annualità 2014, per un importo complessivo di euro 62.796,42, deducendo di non avere mai ricevuto ritualmente la notificazione della cartella di pagamento sottesa. In appello la CTR ha rigettato la doglianza ritenendo valida la notifica via PEC all’indirizzo risultante dai pubblici registri e comunque sanata per raggiungimento dello scopo. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la notifica sarebbe partita da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri e, quindi, inesistente ai sensi dell’art. 3-bis l. n. 53/1994 e dell’art. 20 d.lgs. n. 82/2005; (2) violazione dell’art. 97 Cost., per avere la CTR implicitamente ritenuto valida l’attività notificatoria dell’agente della riscossione senza verificarne i presupposti legali, incluso il reclutamento tramite pubblico concorso del personale; (3) violazione dell’art. 2953 c.c., perché la CTR, ritenuta valida la notifica, aveva escluso la prescrizione quinquennale del credito e del ruolo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo: inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme e per difetto di specificità del fatto storico omesso; infondato perché, secondo la giurisprudenza richiamata, nella notifica via PEC l’eventuale uso da parte del mittente di un indirizzo istituzionale non risultante dai pubblici elenchi non determina nullità se la notifica ha comunque consentito al destinatario piena difesa e non vi sono incertezze su provenienza e oggetto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la questione non risultava esaminata nella sentenza impugnata e, comunque, la violazione di norme costituzionali non può essere denunciata direttamente ex art. 360, n. 3 c.p.c. senza evocare la norma di legge applicata e la relativa questione di legittimità costituzionale. Ha respinto il terzo motivo, affermando che per i tributi erariali, in difetto di espressa previsione di un termine più breve, la prescrizione è ordinaria decennale e non quinquennale; quindi non si applica l’art. 2953 c.c. nel senso preteso dalla ricorrente, ma resta fermo il termine proprio del tributo. La ricorrente è stata condannata anche alle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle divergenze tra primo e secondo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge va veicolata correttamente; non è consentito prospettare direttamente il contrasto con parametri costituzionali senza indicare la norma applicata e la questione di legittimità costituzionale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme preclude la deduzione del vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c., se non vengono indicate specifiche differenze tra le due decisioni di merito.

  • art. 3-bis l. n. 53/1994

    La notificazione telematica deve utilizzare l’indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; la Corte, però, richiama la giurisprudenza secondo cui l’uso di un indirizzo istituzionale del mittente non comporta nullità se il destinatario ha potuto difendersi senza incertezze.

  • art. 20 d.lgs. n. 82/2005

    È evocato dalla ricorrente in relazione alla validità della notifica digitale, ma la Corte non ne fonda la decisione in modo autonomo.

  • art. 97 Cost.

    Le censure costituzionali sono ritenute inammissibili se non accompagnate dalla deduzione di una norma di legge applicata e dall’eventuale questione di legittimità costituzionale.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    In tema di anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali, l’istanza può essere proposta solo dall’interessato persona fisica e per motivi legittimi/opportuni.

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    L’estratto di ruolo non è impugnabile, salvi i casi in cui la legge riconosce l’interesse all’impugnazione; la disposizione è richiamata come applicabile ai giudizi pendenti, ma nel caso concreto opera il giudicato interno formatosi sul punto.

  • art. 2953 c.c.

    La conversione della prescrizione breve in decennale non opera automaticamente per la cartella: per i tributi erariali la prescrizione resta quella propria del credito, in assenza di specifica previsione.

  • art. 2946 c.c.

    La prescrizione ordinaria dei diritti è decennale salvo che la legge disponga diversamente; per i tributi erariali, in mancanza di termine speciale più breve, vale il termine decennale.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione quinquennale dei debiti periodici non si applica ai tributi erariali come IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI, poiché ciascun anno d’imposta integra un’obbligazione autonoma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata sia sorretta da doppia conforme di merito, salvo che il ricorrente indichi specificamente le divergenze tra le due decisioni.
  • Il vizio di omesso esame richiede la mancata considerazione di un fatto storico, preciso e decisivo; non basta dedurre una diversa lettura degli elementi probatori o un errore di valutazione giuridica.
  • Nella notificazione a mezzo PEC, l’eventuale utilizzo da parte del mittente di un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi non determina di per sé nullità, se la notifica ha raggiunto il suo scopo e il destinatario ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa senza incertezze su provenienza e contenuto.
  • Le censure di violazione costituzionale non possono essere formulate come motivo autonomo ex art. 360, n. 3 c.p.c. senza indicare la norma di legge applicata e senza attivare, se del caso, il giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
  • Per i crediti erariali relativi a IRPEF, IRES, IRAP e IVA, in mancanza di una specifica previsione di termine più breve, la prescrizione è ordinaria decennale; non opera automaticamente il termine quinquennale delle obbligazioni periodiche, poiché ciascun debito d’imposta annuale ha autonoma rilevanza.
  • La conversione della prescrizione breve in decennale ex art. 2953 c.c. non si applica in modo generalizzato alle cartelle di pagamento: occorre verificare la natura del credito sottostante e la disciplina speciale eventualmente applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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