Cassazione Civile, Ordinanza n. 06180/2025 del 08/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine dall'impugnazione, da parte della contribuente, del silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso del 90% dei tributi versati con riferimento al triennio 1990-1992, agevolazione prevista per i soggetti residenti nelle province siciliane colpite dal sisma del 1990. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo sufficiente la presentazione dell'istanza e la qualità di lavoratrice dipendente/equiparata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme speciali sul beneficio, sostenendo che la contribuente non aveva provato il presupposto essenziale della residenza, all'epoca del sisma, in uno dei comuni individuati dal d.P.C.M. 15 gennaio 1991. L'Ufficio ha inoltre evidenziato, sulla base di interrogazione anagrafica, che la contribuente risultava residente e domiciliata fiscalmente in un comune non compreso tra quelli agevolati. La doglianza mirava quindi a censurare l'erroneo riconoscimento del rimborso senza verifica di tutti i requisiti di legge, in particolare del requisito territoriale e della non estensibilità del beneficio ai lavoratori dipendenti che prestassero attività in comuni colpiti ma non vi risiedessero.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di rimborso del 90% dei tributi per gli eventi sismici del 1990 in Sicilia, il contribuente che agisce per ottenere il rimborso è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare tutti i presupposti del beneficio. Ha poi precisato che il requisito della residenza in uno dei comuni individuati dal d.P.C.M. 15 gennaio 1991 è imprescindibile e che l'agevolazione, essendo norma eccezionale/agevolativa, non può essere estesa analogicamente ai lavoratori subordinati che svolgano attività alle dipendenze di imprese situate nei comuni colpiti ma non risiedano in essi. Conseguentemente, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché verifichi in concreto la sussistenza dei requisiti, in primo luogo la residenza, e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
L'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso grava sul contribuente che lo domanda.
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
Richiamato quale base normativa del beneficio fiscale rivendicato, da interpretarsi in coordinamento con le ulteriori norme speciali e con i presupposti territoriali individuati per i soggetti colpiti dal sisma.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
Ha riconosciuto il beneficio del rimborso del 90% ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, nei limiti dei comuni individuati dalla disciplina attuativa.
art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990
Ha individuato la platea dei beneficiari e rinviato a un successivo d.P.C.M. la specificazione dei comuni interessati dagli eventi sismici.
d.P.C.M. 15 gennaio 1991
Individua i comuni colpiti dal sisma; la residenza in uno di tali comuni è requisito imprescindibile per il rimborso.
artt. 14 preleggi
Le norme agevolative o esonerative, essendo derogatorie del regime generale, devono essere interpretate in senso stretto e non estensivamente o analogicamente.
art. 134 Cost.
Richiamato nel ricorso come parametro di censura, senza un'autonoma ratio decisoria specificamente sviluppata nella motivazione.
Nel processo tributario il principio di non contestazione opera sul piano probatorio, ma non amplia l'onere di allegazione dell'Amministrazione oltre i fatti già contestati.
artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati per affermare la sindacabilità limitata degli atti autonomamente impugnabili e i relativi termini di impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso tributario, il contribuente che agisce per la restituzione delle somme è attore sostanziale e sopporta l'onere di allegare e provare tutti i fatti costitutivi del diritto invocato.
- Le agevolazioni fiscali di natura eccezionale devono essere interpretate restrittivamente: non sono ammissibili applicazioni estensive o analogiche oltre i presupposti espressamente previsti.
- Quando la disciplina agevolativa collega il beneficio a un requisito territoriale, la residenza nel comune individuato dalla norma attuativa è un presupposto essenziale e non surrogabile dal solo svolgimento di attività lavorativa in quel territorio.
- Nel processo tributario, il principio di non contestazione non elimina l'onere probatorio del contribuente né impone all'Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto ai fatti già contestati nell'atto impugnato.
- La difesa dell'Ufficio che nega i presupposti del rimborso integra mere difese e può essere svolta anche successivamente, nei limiti consentiti dal rito tributario.
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