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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06183/2025 del 08/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, facendo applicazione del metodo induttivo del cd. redditometro, aveva rideterminato in aumento il reddito imponibile e contestato il mancato pagamento di tributi. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo maturata la decadenza ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973; la CTR aveva invece riformato la decisione, escludendo la decadenza e ritenendo rinunciate le ulteriori censure non specificamente riproposte. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 157 d.l. n. 34/2020, per avere la CTR errato nel ritenere che l’atto di accertamento fosse non solo digitalmente sottoscritto ma anche munito di marca temporale; 2) violazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, per omessa pronuncia e error in procedendo, avendo la CTR trascurato i restanti motivi di merito.

La decisione

Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 546/1992, sottoscritto dal contribuente e corredato dalla prova del pagamento quietanzato della prima rata prevista. Entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte, valorizzando la nuova formulazione dell’art. 48 d.lgs. n. 546/1992, applicabile anche ai giudizi di Cassazione instaurati prima del 4.1.2024, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese del giudizio. Ha inoltre escluso la debenza del c.d. doppio contributo unificato, osservando che esso si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 48 d.lgs. n. 546/1992

    comma 1, comma 4, comma 4-bis

    La conciliazione giudiziale, nella formulazione vigente, si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo; l’istituto si applica, se compatibile, anche alle controversie pendenti in Cassazione e produce l’effetto deflattivo che giustifica la cessazione della materia del contendere.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato come norma invocata dal ricorrente per contestare la validità dell’avviso di accertamento e la relativa decadenza dell’Ufficio.

  • art. 157 d.l. n. 34/2020, conv. con modif. dalla l. n. 77/2020

    È richiamato dal ricorrente quale norma applicabile alla doglianza sulla sottoscrizione dell’atto di accertamento e sulla marca temporale.

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    È invocato per denunciare l’omessa pronuncia della CTR sulle censure di merito non esaminate.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale del vizio di omessa pronuncia/error in procedendo dedotto dal ricorrente.

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    È citato come disciplina previgente della cessazione della materia del contendere nel contenzioso tributario, superata dalla nuova formulazione dell’art. 48.

  • art. 4 d.lgs. n. 220/2023

    È richiamato per l’operatività temporale della nuova disciplina della conciliazione anche nei giudizi pendenti, inclusi quelli di Cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la conciliazione giudiziale, secondo il testo vigente dell’art. 48 d.lgs. n. 546/1992, si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo e può determinare la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di cassazione, quando la norma sia applicabile ratione temporis.
  • La nuova disciplina della conciliazione tributaria attribuisce all’accordo una funzione immediatamente deflattiva del contenzioso e non richiede, per il perfezionamento, il previo integrale pagamento della somma conciliata come avveniva nella disciplina previgente.
  • Quando le parti depositano un accordo conciliativo valido e chiedono concordemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il giudice deve prenderne atto e definire il processo senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non si applica nei casi di cessazione della materia del contendere, poiché la misura è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è suscettibile di interpretazione estensiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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