Cassazione Civile, Ordinanza n. 06189/2025 del 08/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un atto con cui l'amministrazione finanziaria aveva esteso nei suoi confronti una sanzione irrogata alla società di cui era amministratore di fatto e socio, per false fatturazioni. In primo grado l'impugnazione era stata rigettata; in appello, invece, la decisione era stata riformata e l'atto annullato, ritenendosi illegittimo il raddoppio dei termini di accertamento perché la denuncia penale era stata presentata quando il termine ordinario era già scaduto. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sul raddoppio dei termini e sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel considerare decisiva solo la data di notificazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni del 4 marzo 2016, senza considerare che già nel giugno 2015 era stato notificato al contribuente un precedente atto di contestazione sanzionatoria. Secondo la ricorrente, per gli atti notificati prima del 1° gennaio 2016, e comunque prima del 2 settembre 2015, continuava ad applicarsi la disciplina previgente che faceva salvo il raddoppio in presenza di fatti penalmente rilevanti. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, ma solo con riferimento alle sanzioni relative a tributi diversi dall'IRAP: ha ribadito che il raddoppio opera quando vi siano seri indizi di reato, indipendentemente dall'esito della denuncia o dalla sua tempestività, e che le modifiche normative del 2015 non incidono sugli avvisi già notificati, restando applicabile la disciplina previgente. Nel caso concreto, poiché l'atto impositivo era stato emesso e notificato nel 2015 per annualità antecedenti e le violazioni accertate integravano fatti anche penalmente rilevanti, era irrilevante la data della comunicazione della notitia criminis o la sua eventuale omissione. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate nei limiti indicati in motivazione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. L'accoglimento è stato circoscritto alle sanzioni irrogate per tributi diversi dall'IRAP, per le quali la disciplina del raddoppio dei termini è stata ritenuta applicabile; per l'IRAP, la motivazione richiama l'assenza del presupposto penale come ragione ostativa al raddoppio.
Norme richiamate
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
I termini di accertamento per l'IVA sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale, secondo la disciplina ratione temporis applicabile.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
I termini di accertamento per le imposte dirette, nella versione applicabile, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato; il raddoppio opera come nuovo termine di decadenza e non viene meno per effetto della successiva evoluzione del procedimento penale.
art. 16, comma 7, d.lgs. n. 472 del 1997
È la base dell'irrogazione della sanzione estesa al soggetto ritenuto responsabile delle violazioni tributarie della società.
art. 16, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997
Le deduzioni difensive presentate dal contribuente confermavano la ricezione dell'atto di contestazione precedente.
art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato dalla ricorrente come norma coinvolta nella disciplina sanzionatoria tributaria oggetto del giudizio.
art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015
La disciplina transitoria fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 1, comma 132, l. n. 208 del 2015
Le modifiche introdotte non incidono sugli atti già notificati, in ragione del rinvio alla disciplina transitoria del d.lgs. n. 128 del 2015.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato dalla decisione di merito come norma sulla decadenza dell'attività impositiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato nel ricorso per cassazione, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 405 c.p.p.
Richiamato nella motivazione per chiarire che, ai fini del raddoppio, non rileva l'esercizio dell'azione penale né la successiva evoluzione del processo penale.
art. 1, commi 130-132, l. n. 208 del 2015
Le modifiche ai termini di accertamento non si applicano agli atti già notificati, per effetto della disciplina transitoria richiamata.
Massime di principio
- Nei tributi per i quali la violazione è penalmente rilevante, il raddoppio dei termini di accertamento opera quando, alla luce dei fatti, sussistano seri indizi di reato che impongano la denuncia, senza che rilevino l'archiviazione, la prescrizione del reato o l'esito del processo penale.
- Il raddoppio dei termini va inteso come nuovo termine di decadenza collegato a un presupposto oggettivo, non come potere discrezionale dell'ufficio; la sussistenza dei seri indizi di reato è sindacabile dal giudice tributario.
- Le modifiche normative del 2015 sui termini di accertamento non hanno effetto retroattivo sugli atti già notificati, poiché la disciplina transitoria salva gli avvisi o atti impositivi emessi e notificati prima dell'entrata in vigore delle nuove regole.
- Per gli atti impositivi relativi a periodi antecedenti e notificati nel regime previgente, è irrilevante la data della comunicazione della notitia criminis, o persino la sua omissione, quando le violazioni accertate siano comunque penalmente rilevanti.
- Il raddoppio dei termini non è applicabile ai tributi privi di presidio penale, come l'IRAP, poiché il meccanismo presuppone violazioni che integrino fatti penalmente rilevanti.
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