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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06192/2025 del 08/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un atto di contestazione con cui l'amministrazione finanziaria gli aveva esteso una sanzione irrogata alla società di cui era indicato come amministratore di fatto e socio, per false fatturazioni relative all'anno d'imposta 2007. In primo grado l'impugnazione era stata respinta; in appello, invece, il giudice tributario aveva annullato l'atto ritenendo applicabile la disciplina transitoria introdotta dalla l. n. 208 del 2015 sul raddoppio dei termini di accertamento, e considerando decisiva la data del 4.3.2016 dell'atto di irrogazione sanzioni, successiva al 2.9.2015. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, dell'art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015, dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 20 e 16 del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel prendere a riferimento solo la data dell'atto del 2016 e nel non considerare che un precedente atto di contestazione sanzionatoria era già stato notificato nel giugno 2015, quindi prima del 2.9.2015; per gli avvisi già notificati prima del 1° gennaio 2016 restava invece applicabile la precedente disciplina, con salvezza degli effetti degli atti già notificati ai sensi della disciplina transitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame motivato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, trattandosi di atto impositivo notificato prima del 2.9.2015 e relativo a annualità antecedenti, la data della comunicazione della notizia di reato è irrilevante ai fini dell'applicazione della disciplina sul raddoppio dei termini; rileva invece che le violazioni accertate integrino fatti anche penalmente rilevanti. È stata però indicata una limitazione: l'accoglimento riguarda le sanzioni irrogate per tributi diversi dall'Irap, per la quale il raddoppio dei termini non opera secondo la giurisprudenza richiamata.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    I termini di accertamento IVA, nel regime ratione temporis applicabile, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'esito del procedimento penale o dalla tardività/archiviazione della denuncia.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    I termini di accertamento per le imposte dirette, nel regime allora vigente, possono raddoppiare in presenza di seri indizi di reato; la disciplina sopravvenuta non incide sugli atti già notificati nei casi coperti dalla norma transitoria.

  • art. 1, commi 130-132, L. n. 208 del 2015

    Le modifiche ai termini di accertamento operano con disciplina transitoria che salva gli effetti degli avvisi già notificati; non si applicano automaticamente agli atti già emessi prima della data rilevante.

  • art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015

    La disposizione transitoria fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del decreto, impedendo che la successiva riforma travolga gli atti già notificati.

  • art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato per l'atto di contestazione e per le deduzioni difensive presentate dal contribuente, che hanno confermato l'avvenuta ricezione dell'atto precedente.

  • art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma violata, in collegamento con la disciplina delle sanzioni tributarie e dei relativi termini.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 405 c.p.p.

    Richiamato nella giurisprudenza citata per chiarire che non è necessario l'esercizio dell'azione penale ai fini del raddoppio dei termini.

  • art. 247 Cost. / sentenza Corte cost. 25 luglio 2011, n. 247

    La giurisprudenza costituzionale è richiamata per confermare la legittimità del raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato.

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, il raddoppio dei termini opera quando, al momento rilevante, sussistano seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale; non è necessario che la denuncia sia tempestiva, né che sfoci in esercizio dell'azione penale o in una decisione penale definitiva.
  • Per gli atti di accertamento o di contestazione già notificati prima della data di efficacia della riforma del 2015, trova applicazione la disciplina transitoria che salva gli effetti degli atti già emessi, con conseguente irrilevanza della data successiva della denuncia o di un successivo atto di irrogazione delle sanzioni.
  • Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sul raddoppio dei termini, il criterio decisivo non è la sola data della comunicazione della notizia di reato, ma la data di notifica del primo atto impositivo e la riconducibilità delle violazioni a fatti anche penalmente rilevanti.
  • Il raddoppio dei termini non opera per l'IRAP, poiché le violazioni relative a tale tributo non sono presidiate da sanzioni penali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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