Cassazione Civile, Ordinanza n. 06187/2025 del 08/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce dallo scioglimento di una società di fatto operante tra due nuclei familiari dal 1983 e dalla scrittura privata del 28 luglio 1993, con cui si intendevano regolare gli aspetti economici della cessazione del rapporto sociale. Gli attori chiedevano l'accertamento dell'inadempimento di quella scrittura, la liquidazione delle quote della società di fatto, la considerazione dei pagamenti da essi eseguiti per estinguere debiti sociali e la vendita dell'immobile adibito ad attività sociale, costituente l'attivo della compagine; i convenuti chiedevano in via riconvenzionale la restituzione dei frutti maturati sull'immobile e non percepiti. Nel lungo iter di merito erano state pronunciate più sentenze non definitive e definitive, con accertamenti sul passivo sociale, sul valore dell'immobile, sulle spese di gestione e sui frutti civili. Nel ricorso per cassazione principale i ricorrenti deducevano, in sintesi: violazione del giudicato interno formatosi sulla sentenza d'appello non definitiva del 2010 quanto al passivo sociale; omesso esame e erroneità dei calcoli della CTU e della detrazione di spese quietanzate; erronea determinazione del valore dell'immobile e dei frutti civili; violazione dell'art. 1282 c.c. per gli interessi sui frutti; violazione dell'art. 96 c.p.c. per la mala fede dei controricorrenti. Nel ricorso incidentale i resistenti censuravano, invece, la mancata considerazione di un preteso giudicato interno sul calcolo dei frutti civili dal giugno 2017 e contestavano il metodo di computo adottato. Nel separato giudizio di revocazione avverso l'ordinanza di legittimità n. 23919/2023 i ricorrenti denunciavano un errore percettivo della Corte nella lettura del giudicato interno relativo alla sentenza d'appello non definitiva del 2010 e, più in generale, nella ricostruzione dei rapporti dare-avere tra soci.
La decisione
La Corte ha riunito i due procedimenti. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché le doglianze non individuavano un vero errore di fatto revocatorio, ma in realtà contestavano la valutazione e l'interpretazione del giudicato e delle risultanze processuali; inoltre l'errore dedotto non riguardava atti interni del giudizio di legittimità in modo specifico e decisivo. Nel giudizio di cassazione n. 20536/2020 R.G. ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Le censure dei ricorrenti principali sono state reputate inammissibili perché molte attinenti a questioni già decise con la sentenza non definitiva e quindi non più devolvibili, altre perché dirette a sollecitare un nuovo esame del merito o delle prove, ovvero perché formulate in modo promiscuo e privo di specificità; la censura sugli interessi sui frutti civili è stata dichiarata estranea alla sentenza impugnata, e quella ex art. 96 c.p.c. carente di specificità. Anche i motivi incidentali sono stati giudicati inammissibili per difetto di specificità e perché miravano in sostanza a un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie o a denunciare un preteso travisamento del CTU non deducibile con ricorso per cassazione. Sono state regolate le spese in parte a carico dei soccombenti e in parte compensate; è stata inoltre accolta l'istanza di correzione di errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza di revocazione, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
consente la riunione dei procedimenti connessi soggettivamente e oggettivamente
il giudicato esterno e interno non può essere rimesso in discussione fuori dai mezzi di impugnazione consentiti
richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge è stato escluso perché le censure miravano a una rivalutazione del merito
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre nullità e violazione del giudicato, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili o estranee alla sentenza impugnata
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
non può essere utilizzato per censurare l'omesso esame di deduzioni difensive o una nuova valutazione delle prove
delimita la revocazione delle sentenze della Cassazione ai soli casi consentiti
l'errore revocatorio deve essere un errore di fatto, percettivo, decisivo e relativo ad atti interni del giudizio di legittimità
il contrasto di giudicati non è motivo di revocazione proponibile avverso le sentenze della Cassazione
i frutti civili producono interessi dal momento della loro esigibilità, come richiamato dalla precedente ordinanza
richiamato nel ricorso, ma non accolto come base di una censura ammissibile
l'omessa pronuncia è rilevante solo se la questione appartiene effettivamente al decisum della sentenza impugnata
la condanna per lite temeraria richiede una condotta colposa/grave e una soccombenza pertinente, non ravvisata
invocato per gli interessi sulle somme dovute a titolo di frutti civili
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata reputata non ammissibile
richiamato tra i parametri del motivo, senza rilievo decisivo nel decisum
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente, ma non idoneo a trasformare in ammissibile una censura di merito
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini dell'ammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità, l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L'errore revocatorio della sentenza di cassazione presuppone una svista percettiva su un fatto emergente dagli atti interni del giudizio di legittimità, con carattere di evidenza, decisività e assenza di contestazione; non è configurabile quando la censura investe la valutazione giuridica o l'interpretazione del giudicato.
- Il giudicato, interno o esterno, si interpreta come un elemento normativo della fattispecie e la sua eventuale erronea applicazione va denunciata come violazione di legge, non come errore revocatorio.
- Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto l'etichetta del vizio di motivazione o violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, della CTU o delle deduzioni difensive.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare con precisione le statuizioni impugnate, gli atti rilevanti e il nesso tra il vizio denunciato e la decisione, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Una questione già definita con sentenza non definitiva coperta da giudicato interno non può essere nuovamente devoluta alla Corte nella fase successiva del medesimo giudizio.
- L'omessa pronuncia è deducibile solo se la questione è effettivamente compresa nel thema decidendum della sentenza impugnata; non lo è quando il motivo riguarda un punto già deciso o estraneo al decisum.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non può essere formulata in modo generico e richiede la dimostrazione dei suoi presupposti, nonché un concreto profilo di soccombenza rilevante.
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