Cassazione Civile, Ordinanza n. 11988/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IRPEF presentata per l'anno 2002, era stata notificata una cartella di pagamento relativa a somme iscritte a ruolo. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo, da un lato, che l'Ufficio avrebbe dovuto previamente invitarlo a fornire chiarimenti, perché vi sarebbero state incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e, dall'altro, che aveva diritto a emendare in giudizio la dichiarazione dei redditi, avendo indicato per errore corrispettivi non percepiti nel tentativo di adeguare il reddito agli studi di settore. I motivi di ricorso per cassazione denunciavano la violazione dell'art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000 e, in secondo luogo, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 53 e 97 Cost. e dell'art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322 del 1998, assumendo che l'errore dichiarativo fosse emendabile anche senza dichiarazione integrativa.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato, con riferimento al primo, che nella liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 la cartella è legittima anche senza comunicazione di irregolarità, perché il contraddittorio preventivo non è imposto in modo generale dall'art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000 ma solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, evenienza non ravvisata nel caso di mera liquidazione cartolare. Quanto al secondo motivo, ha precisato che l'emendabilità della dichiarazione fiscale è limitata ai meri errori materiali o formali, mentre non consente di revocare una scelta volontaria del contribuente di aderire agli studi di settore; in tale ipotesi, l'errore rileva solo se ricorrono i requisiti dell'errore essenziale e riconoscibile ex art. 1428 c.c., richiamato in via analogica per gli atti unilaterali patrimoniali. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e applicazione anche delle conseguenze ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente la proposta di definizione accelerata quando il ricorso appare manifestamente infondato.
regola la trattazione in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte dopo la proposta del consigliere.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro formale di entrambi i motivi di ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge.
art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
il contraddittorio preventivo è richiesto solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non in ogni controllo automatizzato.
art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973
il controllo automatizzato è una verifica meramente cartolare, fondata sui dati formali della dichiarazione, che può legittimare la cartella anche senza avviso bonario.
art. 53 Cost.
è stata richiamata dalla parte ricorrente, ma non è stata accolta come base per riconoscere l'emendabilità invocata.
art. 97 Cost.
recte: 97, comma 1, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 2 della L. Cost. n. 1 del 2012
è stata richiamata dalla parte ricorrente, ma non ha inciso sulla decisione, essendo ritenuta infondata la censura.
art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322 del 1998
la dichiarazione integrativa non consente, nel caso deciso, di revocare la volontà di adeguamento agli studi di settore già espressa.
l'errore su una scelta dichiarativa volontaria rileva solo se essenziale e riconoscibile.
la disciplina dell'errore essenziale e riconoscibile è stata ritenuta applicabile anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale.
il ricorrente non aveva indicato una specifica ipotesi tipizzata di errore essenziale, con conseguente infondatezza della censura.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
ha consentito la correzione della motivazione della sentenza impugnata nei punti ritenuti non corretti ma non decisivi.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme all'art. 384 c.p.c. per correggere in parte qua la motivazione della decisione di merito.
la definizione conforme alla proposta accelerata è stata considerata ipotesi di abuso del processo, con condanna a somma equitativa e alla Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973 la cartella di pagamento è legittima anche senza previo avviso bonario, salvo che emergano effettive incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
- Il contraddittorio endoprocedimentale previsto dallo Statuto del contribuente non ha portata generalizzata, ma opera solo quando il procedimento richieda chiarimenti su elementi dichiarativi realmente incerti e non per mere operazioni cartolari o di liquidazione dei dati esposti.
- L'emendabilità della dichiarazione fiscale riguarda gli errori materiali o formali nella rappresentazione dei dati, non la revoca di una scelta volontaria del contribuente che incida sull'obbligazione tributaria.
- Quando la dichiarazione incorpora una scelta discrezionale del contribuente, l'errore dichiarativo è rilevante solo se presenta i requisiti dell'errore essenziale e riconoscibile; non basta allegare una generica disattenzione di compilazione.
- La dichiarazione integrativa non può essere utilizzata per neutralizzare una volontà già espressa di adeguamento agli studi di settore, ove tale volontà abbia natura di opzione fiscalmente rilevante.
- In sede di legittimità, la motivazione della decisione impugnata può essere corretta nei suoi passaggi non pertinenti o giuridicamente imprecisi, quando il dispositivo risulti comunque conforme a diritto.
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