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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18145/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal ricovero di 29 anziani in una struttura assistenziale gestita da un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, disposto dall'ente locale nell'ambito di un rapporto convenzionale poi scaduto. In primo grado, a fronte di un decreto ingiuntivo richiesto dalla struttura per il pagamento delle rette, l'ingiunzione era stata revocata ma il Comune era stato comunque condannato alle spese sostenute per l'ospitalità. In appello, il giudice di secondo grado, pur accogliendo l'impugnazione principale del Comune ed escludendo che, dopo la scadenza della convenzione, vi fosse un obbligo contrattuale di pagamento per mancanza delle condizioni di impegno contabile e copertura finanziaria previste dal TUEL, ha tuttavia accolto la domanda della struttura sotto il diverso titolo dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., ritenendo che la domanda fosse coerente con la prospettazione originaria e con le questioni già discusse. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., sostenendo che la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. fosse nuova e mai proposta in primo grado, non potendo essere introdotta per la prima volta in appello né ricavarsi dal ricorso monitorio, che era finalizzato alla riscossione del corrispettivo contrattuale; con gli altri motivi, subordinati, ha contestato ulteriori profili della decisione. L'istituzione assistenziale ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando la violazione della normativa regionale siciliana e della disciplina finanziaria degli enti locali, assumendo che l'obbligo del Comune di garantire il ricovero e il pagamento delle rette non fosse derogabile dalle regole di bilancio e dalla necessità di specifico impegno contabile, in ragione della continuità del servizio assistenziale e della tutela dei soggetti ricoverati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale del Comune, ritenendo fondata la censura di ultrapetizione e di violazione del divieto di nova in appello: la domanda di arricchimento senza causa è autonoma rispetto a quella contrattuale, presenta diversa causa petendi e diverso petitum, e non può ritenersi implicitamente proposta né introdotta per la prima volta in appello quando in primo grado sia stata coltivata un'azione fondata su titolo negoziale. Sono stati quindi dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale. È stato invece rigettato il ricorso incidentale della struttura assistenziale, confermando il principio secondo cui, in materia di servizi socio-assistenziali nella Regione siciliana, il ricovero presso strutture private e il pagamento delle relative rette sono subordinati alla stipulazione della convenzione e all'attestazione della copertura finanziaria, con conseguente irrilevanza dell'argomento secondo cui l'obbligo di assistenza sarebbe incondizionato. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, risultando violato se il giudice decide su una domanda mai proposta

  • art. 345 c.p.c.

    vieta la proposizione in appello di domande nuove, quale è la domanda di arricchimento senza causa rispetto a una domanda contrattuale

  • art. 2041 c.c.

    l'azione generale di arricchimento senza causa è autonoma rispetto all'azione contrattuale e non è implicitamente compresa in essa

  • art. 184 c.p.c.

    la domanda nuova è inammissibile se introdotta senza accettazione del contraddittorio; richiamo al principio consolidato in tema di nuove domande

  • art. 20 l. reg. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22

    il ricovero nelle strutture private è subordinato alla stipulazione della convenzione da parte del Comune

  • artt. 153, comma 5, 183, 191 e 193 d.lgs. n. 267 del 2000

    la spesa dell'ente locale richiede copertura finanziaria e impegno contabile registrato, condizioni che incidono anche sul pagamento delle prestazioni rese

  • art. 6 l. 8 novembre 2000, n. 328

    va contemperato con la disciplina finanziaria degli enti locali, sicché l'obbligo di assistenza non è incondizionato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    a seguito del rigetto del ricorso incidentale sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto

  • art. 9 d.P.R.S. 4 giugno 1996, n. 158

    richiamato come atto di indirizzo per l'omogeneizzazione delle convenzioni, non idoneo da solo a imporre l'obbligo di pagamento oltre la convenzione

  • Cass., Sez. U, 4712/1996

    richiamata per affermare che la domanda di arricchimento senza causa rispetto alla domanda contrattuale è una domanda nuova

Massime di principio

  • La domanda di arricchimento senza causa costituisce azione autonoma, diversa da quella contrattuale sia per causa petendi sia per petitum; pertanto non può considerarsi implicitamente proposta con la sola domanda di adempimento del contratto.
  • Se in primo grado è stata proposta un'azione fondata su titolo negoziale, la proposizione per la prima volta in appello della domanda ex art. 2041 c.c. integra domanda nuova ed è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
  • Il giudice viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando decide su una domanda mai introdotta in giudizio dalle parti.
  • In tema di servizi socio-assistenziali, l'obbligo del Comune di disporre il ricovero e di pagare le rette presso strutture private è subordinato alla convenzione e alla copertura finanziaria, dovendo essere rispettate le regole di bilancio degli enti locali.
  • La tutela di diritti costituzionalmente protetti in materia assistenziale non esclude il bilanciamento con le risorse finanziarie e organizzative dell'ente pubblico, né consente di superare le prescrizioni sui contratti e sugli impegni di spesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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