Cassazione Civile, Ordinanza n. 12080/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di rapporti formalmente qualificati come co.co.co. e da successivi contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra una società in house di enti locali e una lavoratrice. La Corte d'appello aveva ritenuto che i rapporti fossero da riqualificare e aveva accertato la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, con inquadramento al sesto livello del CCNL servizi ambientali, nonché la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato dal 1 dicembre 2016 e il diritto alla riammissione in servizio, con condanna al pagamento delle retribuzioni maturate. Aveva invece dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento dei danni da omessa o irregolare contribuzione. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003, sostenendo che esistesse un progetto specifico nei rapporti di co.co.co. e che non potesse comunque ravvisarsi subordinazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte territoriale non avrebbe considerato l'esistenza di uno specifico progetto; 3) violazione delle norme sul reclutamento nelle società pubbliche e dell'art. 97 Cost., deducendo che non fosse consentita la conversione del rapporto a tempo indeterminato in assenza di procedura concorsuale. La lavoratrice ha resistito con controricorso e ricorso incidentale: con i primi due motivi ha chiesto il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal primo contratto; con il terzo ha contestato il regime degli interessi applicato dalla Corte d'appello; con il quarto ha censurato la declaratoria di inammissibilità della domanda di condanna, anche generica, al risarcimento del danno da omissione contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale della società, ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, ha accolto il quarto motivo del ricorso incidentale della lavoratrice e ha rigettato gli altri motivi incidentali. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, la Cassazione ha escluso la conversione del rapporto a tempo indeterminato nei confronti di una società in house a totale partecipazione pubblica, richiamando il divieto di assunzione senza procedura concorsuale; ha invece riconosciuto che il lavoratore può agire autonomamente per l'accertamento dell'omissione contributiva e per la condanna generica al risarcimento del danno futuro da omissione contributiva, sicché la domanda non poteva essere dichiarata inammissibile per genericità. È stato infine escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003
La Corte d'appello aveva fatto applicazione di tali norme per ritenere la conversione del rapporto; in cassazione, però, è stato affermato che esse non possono operare nel senso della trasformazione a tempo indeterminato nei confronti di una società in house soggetta a vincoli pubblicistici di reclutamento.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile quando le censure, formalmente di violazione di legge, miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e non una questione o un'argomentazione; non è utilizzabile per riesaminare il merito della valutazione probatoria.
Richiamato dalla società per sostenere la disciplina delle assunzioni nelle società a partecipazione pubblica e l'incompatibilità con la conversione automatica del rapporto.
Il reclutamento del personale nelle società in house avviene secondo criteri che impongono procedure concorsuali o selettive; la loro violazione impedisce la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Richiamato nel quadro del divieto di stabilizzazione automatica in assenza di concorso.
art. 97 Cost.
Il principio del pubblico concorso è stato posto a fondamento del divieto di costituzione di rapporti a tempo indeterminato senza procedura selettiva nelle società in house di enti pubblici locali.
Richiamato come parametro dei principi di legalità e buon andamento nell'azione amministrativa e nel reclutamento pubblico.
È stato escluso che la disciplina del lavoro subordinato di cui all'art. 429 c.p.c. contenga un rinvio tale da comprendere anche il quarto comma dell'art. 1284 c.c.
La Corte ha richiamato le Sezioni Unite per affermare che questa norma non rinvia integralmente all'art. 1284 c.c. e, quindi, non include il quarto comma.
artt. 1218, 2115, comma 2, 2116 e 2818 c.c.
Richiamati dalla lavoratrice per sostenere la responsabilità del datore e il diritto al risarcimento per omessa o irregolare contribuzione.
art. 2, comma 26, l. n. 335/1995
Citato in via subordinata nel ricorso incidentale in materia di contribuzione previdenziale.
Richiamato dalla lavoratrice per dedurre che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda di unico rapporto di lavoro.
Richiamato in relazione alla domanda introduttiva della lavoratrice e alla sua sufficiente specificità.
La Corte ha affermato che il lavoratore può agire per il danno da irregolarità contributiva e, al raggiungimento dell'età pensionabile, per la perdita totale o parziale della pensione risarcibile ex art. 2116 c.c.
Richiamato quale meccanismo di previdenza sostitutiva per costituire la provvista necessaria alla prestazione pensionistica perduta o ridotta.
Massime di principio
- Nei rapporti con società in house a totale partecipazione pubblica il divieto di assunzione senza procedura concorsuale o selettiva impedisce la conversione giudiziale di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, anche quando sia accertata la nullità del termine o la non conformità del contratto alle regole speciali sul lavoro a termine.
- Un motivo di ricorso per cassazione formalmente costruito come violazione di legge o come omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se, nella sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e un riesame del merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per censurare questioni, argomentazioni o la valutazione di attendibilità delle prove.
- In materia di interessi sui crediti di lavoro, l'art. 429 c.p.c. non opera come rinvio integrale all'art. 1284 c.c., sicché non si estende automaticamente al quarto comma di tale norma.
- Il lavoratore ha legittimazione autonoma ad agire nei confronti del datore per l'accertamento dell'omissione o irregolarità contributiva, poiché il pregiudizio da mancato incremento dell'anzianità assicurativa e da compromissione della futura prestazione incide direttamente sulla sua sfera giuridica.
- È ammissibile la condanna generica al risarcimento del danno futuro da omissione contributiva, anche prima del verificarsi della prestazione pensionistica e anche quando l'ammontare del danno debba essere accertato in separato giudizio.
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