Cassazione Civile, Ordinanza n. 12006/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I ricorrenti, dipendenti dell'ente previdenziale inquadrati nell'Area C, profilo C3, avevano chiesto il riconoscimento del diritto all'inquadramento in C4 mediante scorrimento della graduatoria della selezione interna del 2008, in cui erano risultati idonei non vincitori, senza necessità di partecipare a una nuova procedura selettiva. Contestavano inoltre la scelta dell'ente di indire nel 2016 una nuova selezione per i profili C2, C3, C4 e C5 senza limitazione di posti, e in particolare la mancata ammissione alla selezione per C5, sostenendo che la loro idoneità alla posizione C4 e l'asserita equivalenza formale delle mansioni dell'Area C dovessero consentire la partecipazione alla selezione per il livello superiore. In cassazione hanno dedotto, con due motivi sostanzialmente unificati, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla partecipazione alla selezione C5, e la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per carenza o apparenza di motivazione della sentenza di merito, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe esaminato le censure sulla mancata partecipazione alla selezione C5 e sulla disciplina dell'inquadramento dei pubblici dipendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i due motivi, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente e non apparente: aveva infatti escluso l'utilizzabilità della graduatoria del 2008 per la progressione a C4 e, per conseguenza logica, anche il presupposto per rivendicare la partecipazione alla selezione C5. Secondo la Cassazione non vi è stata omessa pronuncia, poiché la questione sulla partecipazione a C5 era stata assorbita e comunque decisa implicitamente dalla statuizione principale sulla non utilizzabilità della graduatoria. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva negato sia il diritto allo scorrimento della graduatoria sia il diritto alla partecipazione alla selezione per C5. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia deciso la questione in modo assorbente o implicito con motivazione idonea a escludere il petitum ulteriore.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la sentenza sia priva di motivazione, meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non quando la decisione esponga una ratio decidendi percepibile e logicamente comprensibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale deducibile in cassazione richiede un effettivo error in procedendo, non una mera richiesta di riesame del merito.
art. 35 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato per distinguere le procedure concorsuali di assunzione da quelle interne di progressione di carriera nelle pubbliche amministrazioni.
art. 4, commi 3 e 4, D.L. n. 101 del 2013 conv. in L. n. 125 del 2013
Le disposizioni sullo scorrimento delle graduatorie vigenti non sono automaticamente applicabili alle selezioni interne per progressioni di carriera, anche se organizzate in forma concorsuale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia del tutto assente, meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non basta che la parte non condivida la soluzione adottata dal giudice.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta in appello sia stata assorbita dalla decisione su un capo logicamente preliminare e tale decisione renda incompatibile l'accoglimento dell'ulteriore domanda.
- La motivazione per relationem è valida se, dalla lettura della sentenza e degli atti richiamati, risulti con sufficiente chiarezza il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Le regole sullo scorrimento delle graduatorie vigenti, dettate per le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni, non si estendono automaticamente alle selezioni interne per progressioni di carriera, pur se svolte con modalità concorsuali.
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