Cassazione Civile, Ordinanza n. 11980/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una candidata a concorso pubblico sanitario, poi attrice in giudizio, volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'assunzione alle condizioni previste dal bando e il risarcimento del danno per il ritardo nell'immissione in servizio. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto e liquidato un danno sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, includendo anche l'indennità di esclusività tra le voci retributive considerate. La Corte d'appello aveva ritenuto che non si fosse formato giudicato interno sulla quantificazione del danno, aveva escluso dal calcolo la voce dell'indennità di esclusività e aveva confermato solo in parte la liquidazione di primo grado, rideterminando il danno e accogliendo l'appello incidentale quanto alla decorrenza finale del risarcimento. In cassazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi, che: 1) si era formato giudicato interno sulla quantificazione del danno, perché la sentenza di primo grado avrebbe motivato anche sulla base della CTU e l'indennità di esclusività non era stata specificamente censurata; 2) la Corte d'appello avrebbe ultra-petito estendendo il riesame a profili non devoluti, poiché l'appello incidentale riguardava solo l'art. 1227 c.c.; 3) il giudice di secondo grado avrebbe affrontato questioni nuove senza rispettare il devolutum e il contraddittorio; 4) l'indennità di esclusività sarebbe comunque una componente ordinaria e non eventuale della retribuzione del dirigente medico, ai sensi della disciplina di settore; 5) vi sarebbe stata violazione del contraddittorio perché la Corte territoriale avrebbe deciso sulla voce retributiva senza specifico motivo di appello e senza consentire osservazioni alle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo che il Tribunale avesse motivato in modo sufficiente la liquidazione del danno mediante richiamo alla CTU e che, proprio per questo, l'appellante avrebbe dovuto contestare specificamente in appello la voce dell'indennità di esclusività, già ricompresa nella base di calcolo. Ha inoltre ritenuto che la Corte d'appello avesse ampliato il thema decidendum oltre i limiti dei motivi di gravame, perché l'appello principale era centrato solo sulla richiesta di riduzione ex art. 1227 c.c., e che la questione della indennità di esclusività, per la sua autonomia, non poteva essere riesaminata senza specifica devoluzione. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito, pur richiamandosi l'orientamento secondo cui l'indennità di esclusività è voce retributiva ordinaria spettante al dirigente medico. Anche il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione per nuovo esame, nei limiti indicati dalla Corte di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per il divieto di pronunce ultra petita.
Evocato nel terzo motivo in relazione alla valutazione delle risultanze processuali e dei limiti del decidere.
L'appello deve contenere specifici motivi, ma il giudice di secondo grado può esaminare punti connessi ai motivi dedotti solo se rientrano nel thema decidendum devoluto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicata come norma di deduzione dei vizi di violazione di legge prospettati nei motivi di ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al giusto processo e alla necessità di contraddittorio e motivazione non apparente.
Evocato in tema di giudicato interno sulla quantificazione del danno.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno e per il parametro utilizzato dal giudice di merito.
Richiamato per l'eccezione di concorso colposo del creditore e aggravamento del danno.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per definire la nullità della sentenza affetta da motivazione apparente o mancante.
art. 15-quater, comma 5, d.lgs. n. 502 del 1992
Richiamato quale base normativa dell'indennità di esclusività del personale medico dirigente.
art. 54 CCNL 1998-2001 del personale della dirigenza medico-veterinaria
Evocato dalla ricorrente per sostenere che l'indennità di esclusività fosse componente fissa della retribuzione.
art. 9, comma 1, d.l. n. 78 del 2010
Richiamato nella parte finale per affermare che l'indennità di esclusività non è evento straordinario della dinamica retributiva.
art. 1, comma 1, lett. a, d.P.R. n. 122 del 2013
Richiamato in relazione al blocco stipendiale e alla natura ordinaria dell'indennità di esclusività.
art. 27, lett. b) e c), CCNL 8.6.2000
Richiamato per descrivere gli incarichi dirigenziali rispetto ai quali l'indennità di esclusività resta autonoma.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza di primo grado non è apparente quando, pur sinteticamente, consente di comprendere la ratio decidendi e rinvia in modo intelligibile alla consulenza tecnica o ad altri atti acquisiti, senza lasciare il giudice del gravame a congetture integrative.
- Quando una voce di danno o di base di calcolo è stata già esaminata e recepita dal primo giudice, la parte che intenda contestarla in appello deve censurarla specificamente; in difetto, su quel profilo può formarsi giudicato interno.
- Il principio del tantum devolutum quantum appellatum consente al giudice di appello di decidere anche su ragioni connesse ai motivi dedotti, ma non di ampliare il thema decidendum a punti autonomi non devoluti né implicitamente investiti dall'impugnazione.
- La deduzione del concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. non autorizza il riesame integrale di tutte le componenti della liquidazione del danno, se la contestazione devoluta riguarda soltanto l'aggravamento del pregiudizio e non le singole voci retributive poste a base del calcolo.
- L'indennità di esclusività del dirigente medico è qualificata come componente ordinaria della retribuzione e non come emolumento meramente eventuale, con conseguente rilevanza nel computo della base retributiva ove la quantificazione del danno sia parametrata alla retribuzione perduta.
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