Cassazione Civile, Ordinanza n. 11968/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Due docenti assunti a tempo determinato per l'anno scolastico 2012/2013, con contratto fino al 30 giugno 2013, hanno agito per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione accogliendo l'appello delle amministrazioni scolastiche. In cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) la violazione degli artt. 115, 342, 345 e 434 c.p.c., sostenendo l'inammissibilità dell'appello perché non specificamente argomentato; 2) la violazione dell'art. 19 del CCNL Scuola, affermando che per i docenti a termine le ferie maturate e non godute devono essere monetizzate; 3) la violazione dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come modificato dalla l. n. 228 del 2012, sostenendo che al momento della cessazione del rapporto (30 giugno 2013) non operasse più il divieto di indennità sostitutiva e che la disciplina speciale scolastica consentisse comunque la monetizzazione delle ferie residue. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e fondati il secondo e il terzo, valorizzando sia la disciplina contrattuale del personale docente a tempo determinato sia il necessario coordinamento con il diritto dell'Unione europea, nel senso che il lavoratore non perde automaticamente il diritto alle ferie retribuite e alla relativa indennità senza che il datore di lavoro abbia provato di averlo invitato a fruirne con adeguata informazione sulle conseguenze della mancata fruizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, perché decida nuovamente la causa nel merito e provveda anche sulle spese. Ha inoltre enunciato il principio per cui il docente a tempo determinato che non abbia chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, avvertendolo espressamente della perdita del diritto alle ferie e alla indennità in caso di mancata fruizione.
Norme richiamate
richiamato quale parametro dedotto nel motivo sull'asserita inammissibilità dell'appello, ma non decisivo nel merito della controversia
l'appello deve contenere chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con parte argomentativa che confuti la sentenza impugnata, senza formalismi o progetto alternativo
richiamato nei motivi di inammissibilità dell'appello, ma non decisivo autonomamente
per l'appello del lavoro vale lo stesso requisito di specificità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c.
art. 19 CCNL Scuola
per il personale docente a tempo determinato, se non vi è richiesta di fruizione nelle sospensioni delle lezioni, le ferie non godute sono monetizzate alla cessazione del rapporto
art. 13 CCNL Scuola 2006/2009
disciplina le ferie del personale docente e il loro godimento nei periodi di sospensione delle attività didattiche
art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012
"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi"
va interpretato in modo conforme al diritto UE e non opera automaticamente quando il mancato godimento delle ferie non sia imputabile al lavoratore; richiede che il datore di lavoro provi di avere messo il lavoratore in condizione di fruirne
art. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012
introduce una disciplina speciale per il personale scolastico supplente breve, saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitando l'ambito del divieto di monetizzazione
art. 1, comma 56, L. n. 228 del 2012
le clausole contrattuali contrastanti cessano di avere applicazione dal 1° settembre 2013, con persistente efficacia fino ad allora della disciplina contrattuale non incompatibile
art. 7 direttiva 2003/88/CE
ostacola la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva senza previa verifica che il lavoratore sia stato concretamente posto in condizione di esercitare il diritto
art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato in combinazione con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE a tutela effettiva del diritto alle ferie retribuite
artt. 13 e 19 CCNL Scuola
nel periodo rilevante disciplinano maturazione, fruizione e monetizzazione delle ferie dei docenti a termine
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la specificità dei motivi richiede l'indicazione chiara delle parti della decisione contestate e delle relative ragioni di critica, ma non formule sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
- Per il personale docente a tempo determinato, il mancato godimento delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni non esclude di per sé il diritto all'indennità sostitutiva; tale diritto viene meno solo se il datore di lavoro prova di avere invitato inutilmente il lavoratore a fruirne e di averlo avvertito espressamente della conseguenza perdita del diritto.
- La disciplina interna sulle ferie del personale scolastico deve essere letta in conformità alla direttiva 2003/88/CE: non è ammissibile una perdita automatica delle ferie retribuite e della relativa indennità senza verifica dell'effettiva possibilità concessa al lavoratore di esercitare il diritto prima della cessazione del rapporto.
- In tema di ferie dei docenti a termine, la normativa contrattuale speciale e le sopravvenute disposizioni legislative vanno coordinate nel tempo, verificando la disciplina applicabile alla data di cessazione del rapporto e la persistente efficacia delle clausole collettive non ancora disapplicate.
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