Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12017/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di pubblico impiego di una dipendente comunale già inquadrata nella categoria D3, la quale deduceva che una precedente sentenza le aveva riconosciuto il diritto all'inquadramento in D3 con decorrenza dal 4 maggio 1999. Sosteneva che, se l'ente avesse tempestivamente riconosciuto tale inquadramento, ella avrebbe potuto conseguire la progressione economica orizzontale sino alla posizione D4 in esito alla procedura PEO attivata dal Comune nel luglio 2006, alla quale aveva partecipato con esito positivo. Chiedeva quindi l'accertamento del diritto all'inquadramento in D4, la condanna al pagamento delle differenze retributive e di alcuni compensi aggiuntivi connessi a un incarico di responsabilità. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda; la Corte d'appello, invece, riformava la decisione su impugnazione del Comune, affermando che la progressione economica orizzontale nel pubblico impiego presuppone sempre una specifica procedura selettiva secondo i criteri della contrattazione collettiva, e che la lavoratrice non aveva partecipato alla selezione specificamente riferita al passaggio da D3 a D4. La ricorrente proponeva tre motivi: violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva e dell'art. 2697 c.c., oltre che delle norme processuali, per avere la Corte d'appello negato l'utilità della PEO svolta; vizio di motivazione per avere travisato la deduzione circa la partecipazione alla selezione; violazione degli artt. 1218 e 2058 c.c. e degli artt. 112 e 414 c.p.c. per avere escluso la domanda risarcitoria da perdita di chance, che la ricorrente riteneva compresa nella domanda di risarcimento in forma specifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto che la progressione economica orizzontale nel pubblico impiego richieda necessariamente il previo esperimento di una procedura selettiva autonoma e specifica per ciascun passaggio economico, sicché la partecipazione a una diversa selezione, relativa al passaggio da D2 a D3, non può valere quale partecipazione alla successiva selezione da D3 a D4. Ha inoltre affermato che la perdita di chance è un danno autonomo e distinto dalla perdita del diritto all'inquadramento, e che una domanda di risarcimento in forma specifica volta al riconoscimento del livello D4 non equivale, di per sé, a una domanda di risarcimento per perdita di chance. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e sono stati richiamati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato insieme alle censure di merito, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione nell'apprezzamento della necessità della selezione specifica e dell'assetto probatorio

  • artt. 115, 414, 416 c.p.c.

    invocati nel primo motivo, ma ritenuti non idonei a scalfire la ricostruzione della Corte d'appello

  • artt. 1218 c.c.

    richiamato nel terzo motivo; la Corte osserva che la domanda risarcitoria per perdita di chance è cosa diversa dalla domanda di riconoscimento del diritto

  • art. 2058 c.c.

    invocato per sostenere la pretesa di risarcimento in forma specifica, ma ritenuto non sovrapponibile alla domanda di perdita di chance

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il dedotto vizio di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, escluso dalla Corte

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo insieme all'art. 112 c.p.c., senza rilievo decisivo ai fini dell'accoglimento

  • art. 3 CCNL 31/03/1999 Enti locali

    richiamato dalla ricorrente tra le fonti collettive asseritamente violate

  • art. 5 CCNL 31/03/1999 Enti locali

    interpretato come norma che disciplina la progressione economica orizzontale mediante procedura selettiva e criteri meritocratici

  • art. 6 CCNL 31/03/1999 Enti locali

    richiamato dalla ricorrente tra le fonti collettive asseritamente violate

  • art. 16 CCNL 31/03/1999 Enti locali

    richiamato dalla ricorrente tra le fonti collettive asseritamente violate

  • art. 17, comma 2, lett. f), CCNL Enti locali 1° aprile 1999

    richiamato in relazione alla domanda sugli emolumenti connessi all'incarico di responsabile della biblioteca comunale

  • art. 36 CCNL 22 gennaio 2004

    citato come norma modificativa dell'art. 17 CCNL rispetto ai compensi richiesti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma inseritrice del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la progressione economica orizzontale non matura automaticamente in base all'appartenenza alla categoria, ma richiede il previo esperimento di una procedura selettiva autonoma e specifica, disciplinata dalla contrattazione collettiva e fondata su criteri meritocratici.
  • La partecipazione a una procedura selettiva relativa a una progressione economica diversa non può essere equiparata alla partecipazione alla selezione successiva: ciascun passaggio economico presuppone una propria valutazione comparativa, potenzialmente diversa nei criteri applicativi e negli esiti.
  • Se il dipendente non ha preso parte alla selezione necessaria per il livello economico richiesto, l'eventuale illegittimità dell'operato datoriale non consente di ottenere direttamente l'inquadramento superiore, potendo al più rilevare come fonte di responsabilità risarcitoria per perdita di chance, ove tempestivamente dedotta e provata.
  • La perdita di chance è un danno autonomo e distinto dalla perdita del diritto finale invocato: per configurarla occorre allegare e provare la perdita concreta della possibilità di conseguire un risultato migliore, secondo il criterio del più probabile che non.
  • Una domanda di risarcimento in forma specifica volta a ottenere l'inquadramento o il trattamento economico non equivale, senza specifica allegazione, a una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.