Cassazione Civile, Ordinanza n. 12000/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda un dipendente dell'Agenzia delle Entrate, avvocato abilitato e funzionario di terza area, che ha contestato due procedure interne di conferimento di incarichi presso la Direzione Provinciale di Milano. In via principale ha censurato la selezione con cui, nel dicembre 2015, era stata attribuita a un altro funzionario la delega delle funzioni di capo dell'ufficio legale ex art. 4-bis del D.L. 78/2015, chiedendo l'illegittimità o disapplicazione del provvedimento, l'assegnazione dell'incarico in proprio favore oppure il risarcimento del danno per perdita di chance e, in subordine, il rinnovo della selezione. In via subordinata ha impugnato anche la successiva selezione per l'incarico di capo team legale e il provvedimento finale del gennaio 2017, chiedendo analoghi effetti. Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte d'appello aveva invece ritenuto illegittima la mancata rinnovazione dell'interpello per la seconda selezione e aveva riconosciuto un danno da perdita di chance, ma aveva confermato la prima selezione. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe errato nell'interpretare il CCNI e l'accordo sindacale, ritenendo irrilevante la vacanza del posto per trasferimento del precedente incaricato. Il lavoratore, con ricorso incidentale, ha invece censurato la sentenza per aver ritenuto legittima la prima selezione e, in particolare, per aver considerato sufficiente la motivazione del provvedimento di conferimento della delega, per aver avallato una scelta arbitraria e non comparativa, per aver consentito l'attribuzione dell'incarico a un soggetto che aveva già ricoperto incarichi poi dichiarati nulli, e per la condanna alle spese in favore del controinteressato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha invece accolto i primi tre motivi del ricorso incidentale del funzionario, ritenendo assorbito il quarto motivo sulle spese. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura dell'Agenzia perché mirava sostanzialmente a ottenere un'interpretazione diretta di un contratto integrativo, non sindacabile nei termini proposti in cassazione; ha invece reputato fondati i motivi incidentali perché, nel conferimento di incarichi pubblici privatizzati mediante procedura selettiva, l'amministrazione deve dare conto con motivazione congrua dei criteri seguiti e della valutazione comparativa tra i candidati, esigenza non soddisfatta dal provvedimento impugnato, che risultava centrato solo sul profilo del prescelto e privo di un effettivo raffronto con gli altri aspiranti, incluso il ricorrente incidentale.
Norme richiamate
La denuncia di violazione di legge non consente di chiedere alla Corte di cassazione una nuova interpretazione diretta di contratti integrativi, riservata al giudice di merito; la censura è ammissibile solo nei limiti propri del sindacato di legittimità.
La nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile quando la decisione non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
Per i contratti integrativi, l'interpretazione compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale, secondo il testo ratione temporis applicabile.
Il ricorrente deve indicare specificamente dove e come i documenti contrattuali siano stati prodotti e trascrivere le clausole rilevanti.
È necessario il deposito dei documenti sui quali il ricorso si fonda, compresi i contratti collettivi integrativi rilevanti.
artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1367 c.c.
Sono i canoni legali di interpretazione contrattuale, la cui violazione è censurabile solo indicando puntualmente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
Le clausole generali di buona fede e correttezza concorrono a orientare l'interpretazione e l'esecuzione del rapporto, imponendo trasparenza e coerenza nella scelta del candidato.
art. 97 Cost.
Richiamato come parametro di imparzialità e buon andamento, richiede che le scelte amministrative siano trasparenti e sorrette da criteri comprensibili.
art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001
La Corte lo richiama per affermare il regime di impugnazione dei contratti collettivi nel pubblico impiego privatizzato e la distinzione tra contratti nazionali e integrativi.
art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001
Il regime di pubblicità ivi previsto si riferisce ai contratti collettivi nazionali, non ai contratti integrativi.
art. 4-bis D.L. n. 78 del 2015 conv. in L. n. 125 del 2015
"previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti"
La delega di funzioni nelle Agenzie fiscali è consentita solo mediante procedura selettiva oggettiva e trasparente, con motivazione che renda comprensibili le ragioni della scelta finale e la comparazione tra i candidati.
art. 18 CCNI Agenzia delle Entrate
È la regola generale richiamata per il conferimento delle posizioni organizzative e professionali tramite interpello; non può essere estesa analogicamente oltre i casi previsti dalla disciplina specifica.
art. 19 CCNI Agenzia delle Entrate
Prevede che le posizioni organizzative e professionali siano conferite tramite procedura di interpello.
Allegato E dell'Accordo del 7 marzo 2007
La Corte ne esclude un'interpretazione estensiva o analogica al caso di sopravvenuta vacanza del posto per trasferimento del titolare dopo un lungo periodo di esecuzione dell'incarico.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico seguito dal giudice; la sua mancanza integra nullità della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato come parametro del minimo costituzionale di motivazione.
Invocato dal ricorrente incidentale per contestare la regolazione delle spese, ma il motivo è stato assorbito dall'accoglimento degli altri motivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte precisa che l'ulteriore contributo unificato non si applica alle Agenzie fiscali, esonerate dal versamento per prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il conferimento di incarichi mediante procedura selettiva non è rimesso a una scelta meramente fiduciaria o arbitraria: l'amministrazione deve comparare i candidati e rendere conoscibili i criteri concretamente seguiti, con motivazione congrua e intelligibile.
- Quando la disciplina collettiva applicabile è un contratto integrativo, la sua interpretazione non può essere direttamente riesaminata in cassazione come se si trattasse di una violazione di legge nazionale; il controllo di legittimità è limitato alla violazione dei canoni ermeneutici o al vizio di motivazione, nei limiti consentiti.
- Per denunciare correttamente la violazione dei canoni interpretativi contrattuali, il ricorrente deve indicare puntualmente quali clausole siano state mal interpretate e spiegare in che modo il giudice di merito si sia discostato dai criteri legali, non essendo consentita una nuova lettura del testo contrattuale in sede di legittimità.
- Nei provvedimenti di conferimento di incarichi pubblici selettivi, la motivazione non è adeguata se si limita a esaltare le qualità del candidato prescelto senza esplicitare il raffronto con gli altri aspiranti e senza rendere percepibili le ragioni della preferenza.
- La sopravvenuta vacanza del posto per trasferimento del precedente incaricato non può essere automaticamente equiparata alla rinuncia all'atto del conferimento se la disciplina speciale consente il ricorso ad altro candidato solo nell'ipotesi testualmente prevista.
- La legittimità delle procedure di conferimento deve essere valutata anche alla luce dei principi di buona fede, correttezza, imparzialità e trasparenza, che impongono un effettivo percorso logico di comparazione tra i curricula e le attitudini dei candidati.
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