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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19920/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF 2003, avverso il quale il contribuente aveva proposto ricorso poi dichiarato inammissibile in primo grado e rigettato in appello. In Cassazione il contribuente ha proposto due motivi di ricorso contro la sentenza della commissione tributaria di secondo grado di Bolzano. Nel corso del giudizio ha tuttavia chiesto più volte la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, deducendo l’adesione a procedure di definizione agevolata dei carichi: dapprima richiamando una precedente domanda del 30 maggio 2019, poi chiarendo che essa riguardava però un diverso avviso di accertamento relativo all’anno 2000, non oggetto del presente giudizio. Infine ha depositato documentazione relativa alla cd. rottamazione quater ex L. 197/2022, riferita alla cartella di pagamento collegata proprio all’avviso di accertamento oggetto del ricorso, comprovando l’accettazione da parte dell’agente della riscossione e il pagamento integrale in unica soluzione. L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva in udienza; il Pubblico Ministero aveva concluso per il rigetto, rilevando inizialmente che una delle istanze di definizione riguardava un diverso giudizio e un diverso anno d’imposta.

La decisione

La Corte ha preso atto che la definizione agevolata documentata dal contribuente riguardava effettivamente la cartella di pagamento collegata all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio e che il pagamento era stato integrale. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha escluso la questione del pagamento parziale, rimessa alle Sezioni Unite in altra ordinanza, perché qui vi era pagamento integrale. Ha inoltre compensato di fatto ogni ulteriore profilo sulle spese, osservando che l’Agenzia delle entrate non aveva svolto attività difensiva e non era comparsa in udienza, e ha ritenuto insussistente il raddoppio del contributo unificato in ragione della sopravvenuta inammissibilità/estinzione del giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente documenta l’adesione a una definizione agevolata riferita proprio al carico oggetto del giudizio e produce la prova del pagamento integrale, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
  • La domanda di estinzione fondata su una definizione agevolata va verificata in concreto sul piano oggettivo: occorre accertare che il carico definito coincida con quello controverso; una definizione relativa a un diverso atto o a un diverso anno d’imposta non produce effetti estintivi nel giudizio pendente.
  • Ai fini dell’estinzione del processo per definizione agevolata non è sufficiente la mera adesione formale: è necessario il perfezionamento della procedura e la produzione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento.
  • In presenza di pagamento integrale, resta assorbita ogni questione sul pagamento parziale e sui relativi effetti, se tale profilo è oggetto di rimessione nomofilattica in altra sede.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si chiude per una sopravvenuta definizione/estinzione che rende non dovuto il meccanismo sanzionatorio previsto per l’impugnazione soccombente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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