Cassazione Civile, Ordinanza n. 19920/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF 2003, avverso il quale il contribuente aveva proposto ricorso poi dichiarato inammissibile in primo grado e rigettato in appello. In Cassazione il contribuente ha proposto due motivi di ricorso contro la sentenza della commissione tributaria di secondo grado di Bolzano. Nel corso del giudizio ha tuttavia chiesto più volte la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, deducendo l’adesione a procedure di definizione agevolata dei carichi: dapprima richiamando una precedente domanda del 30 maggio 2019, poi chiarendo che essa riguardava però un diverso avviso di accertamento relativo all’anno 2000, non oggetto del presente giudizio. Infine ha depositato documentazione relativa alla cd. rottamazione quater ex L. 197/2022, riferita alla cartella di pagamento collegata proprio all’avviso di accertamento oggetto del ricorso, comprovando l’accettazione da parte dell’agente della riscossione e il pagamento integrale in unica soluzione. L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva in udienza; il Pubblico Ministero aveva concluso per il rigetto, rilevando inizialmente che una delle istanze di definizione riguardava un diverso giudizio e un diverso anno d’imposta.
La decisione
La Corte ha preso atto che la definizione agevolata documentata dal contribuente riguardava effettivamente la cartella di pagamento collegata all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio e che il pagamento era stato integrale. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha escluso la questione del pagamento parziale, rimessa alle Sezioni Unite in altra ordinanza, perché qui vi era pagamento integrale. Ha inoltre compensato di fatto ogni ulteriore profilo sulle spese, osservando che l’Agenzia delle entrate non aveva svolto attività difensiva e non era comparsa in udienza, e ha ritenuto insussistente il raddoppio del contributo unificato in ragione della sopravvenuta inammissibilità/estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018
richiamato per la sospensione del processo nelle more della definizione agevolata.
art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018
richiamato per il termine entro cui l’Amministrazione può comunicare il diniego alla definizione agevolata.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
richiamato dalla parte per chiedere l’estinzione del giudizio in conseguenza della definizione agevolata.
art. 1, commi 231-252, L. 197/2022
disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, applicata al caso concreto per estinguere i carichi e incidere sul giudizio pendente.
art. 1, comma 236, L. 197/2022
l’estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
richiamato quale base processuale per la cessazione della materia del contendere nel processo tributario.
richiamato per il deposito della memoria difensiva prima della decisione.
art. 13 quater d.P.R. n. 115/2002
escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione della sopravvenuta estinzione/inammissibilità del giudizio.
art. 30, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nella descrizione della definizione agevolata, per gli interessi di mora non dovuti in caso di adesione.
art. 27, comma 1, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
richiamato nella disciplina della definizione agevolata, per sanzioni e somme aggiuntive non dovute.
art. 17 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
richiamato per l’aggio escluso dalla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta l’adesione a una definizione agevolata riferita proprio al carico oggetto del giudizio e produce la prova del pagamento integrale, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La domanda di estinzione fondata su una definizione agevolata va verificata in concreto sul piano oggettivo: occorre accertare che il carico definito coincida con quello controverso; una definizione relativa a un diverso atto o a un diverso anno d’imposta non produce effetti estintivi nel giudizio pendente.
- Ai fini dell’estinzione del processo per definizione agevolata non è sufficiente la mera adesione formale: è necessario il perfezionamento della procedura e la produzione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento.
- In presenza di pagamento integrale, resta assorbita ogni questione sul pagamento parziale e sui relativi effetti, se tale profilo è oggetto di rimessione nomofilattica in altra sede.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si chiude per una sopravvenuta definizione/estinzione che rende non dovuto il meccanismo sanzionatorio previsto per l’impugnazione soccombente.
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