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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15373/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il ricorrente ha proposto opposizione avverso un estratto di ruolo conosciuto solo nel 2018, deducendo di non aver ricevuto la notifica degli atti prodromici, in particolare di alcuni avvisi di addebito previdenziali. In appello la domanda era stata respinta e la corte territoriale aveva inoltre escluso l'interesse ad agire, rilevando che non risultavano atti esecutivi, atti prodromici all'esecuzione o iscrizioni ipotecarie. In cassazione sono stati dedotti otto motivi: motivazione apparente della sentenza d'appello; mancata prova delle notifiche degli avvisi di addebito; violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata produzione della documentazione notificatoria; omessa pronuncia sul disconoscimento delle copie fotostatiche dei referti di notifica e sulla mancata verificazione; invalidità delle notifiche via PEC; inesistenza delle notifiche via PEC da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi; erroneo riconoscimento dell'interesse ad agire nell'azione di accertamento negativo; difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione. La Suprema Corte ha esaminato preliminarmente il settimo motivo, relativo all'interesse ad agire, ritenendolo infondato alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come modificato nel 2021, che limita la diretta impugnabilità dell'estratto di ruolo ai soli casi tassativi di pregiudizio per appalti, pagamenti da PA o perdita di benefici nei rapporti con la PA. Poiché il caso non rientrava in tali ipotesi, gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte ha rigettato il settimo motivo di ricorso e, per assorbimento, tutti gli altri motivi. Ha quindi confermato il rigetto dell'opposizione all'estratto di ruolo. Ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, valorizzando la sopravvenienza normativa introdotta nel corso della vicenda e i successivi arresti della giurisprudenza di legittimità e costituzionale. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma richiamata per denunciare violazione di legge sui profili di merito e sull'interesse ad agire.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma richiamata per i vizi di nullità della sentenza e l'omessa pronuncia.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla denunciata motivazione apparente della sentenza d'appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento della censura di motivazione apparente.

  • artt. 214, 215, 216 c.p.c.

    richiamati per il disconoscimento delle copie dei referti di notifica e la richiesta di verificazione.

  • legge n. 53/1994, art. 3-bis

    richiamata per censurare la validità delle notifiche via PEC effettuate dall'INPS.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "l'estratto di ruolo non è impugnabile"; impugnazione ammessa solo se il debitore dimostri un pregiudizio per appalti, pagamenti da PA o perdita di un beneficio

    la Corte applica la norma sopravvenuta anche ai giudizi pendenti e la qualifica come limite alla diretta impugnabilità dell'estratto di ruolo, con ammissibilità solo nelle tre ipotesi tassative previste.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    norma che ha introdotto, in sede di conversione, la disciplina limitativa dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • legge n. 215/2021

    legge di conversione che ha inserito la modifica all'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010

    richiamato per l'equiparazione dell'avviso di addebito alla cartella di pagamento.

  • legge n. 122/2010

    norma di conversione richiamata con riferimento all'art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio che consentono l'impugnazione diretta del ruolo/cartella.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come altra ipotesi di pregiudizio che consente l'impugnazione diretta del ruolo/cartella.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato per individuare i soggetti pubblici rilevanti ai fini della tutela anticipata.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la statuizione sull'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • sentenza Corte cost. n. 190/2023

    richiamata per affermare la legittimità costituzionale della limitazione legale all'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • Cass., S.U., n. 26283/2022

    richiamata per il principio secondo cui l'art. 12, comma 4-bis, si applica anche ai debiti previdenziali e, fuori dai casi tassativi, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse.

  • Cass. n. 3511/2024

    richiamata come conferma dell'orientamento sull'inammissibilità per carenza di interesse dell'impugnazione dell'estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi tipizzate.

  • Cass. n. 7348/2023

    richiamata per ribadire l'applicabilità della disciplina anche ai debiti previdenziali.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione è ammessa solo nei casi tassativi in cui il debitore dimostri un concreto pregiudizio rientrante nelle ipotesi previste dalla legge.
  • La disciplina limitativa dell'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, perché l'interesse ad agire va verificato al momento della decisione e deve tener conto dello ius superveniens.
  • La limitazione legale alla tutela anticipata contro il ruolo non viola di per sé la Costituzione, essendo rimessa al legislatore la selezione dei casi in cui anticipare la tutela giurisdizionale.
  • Quando manca l'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo, i motivi di ricorso che attengono al merito della pretesa o alla regolarità delle notifiche restano assorbiti.
  • L'avviso di addebito previdenziale è trattato, ai fini della disciplina dell'impugnazione del ruolo, in modo equiparato alla cartella di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civileTributiPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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