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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33390/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012 e da un atto di recupero del credito IVA, entrambi fondati dall’Ufficio sulla qualificazione della società come non operativa ai sensi dell’art. 30 della l. n. 724 del 1994. L’Agenzia assumeva che i terreni di proprietà della società, siti nel comune di Massarosa, dovessero essere iscritti tra le immobilizzazioni materiali e non tra le rimanenze, perché in concreto non edificabili o comunque non più edificabili in modo utile; da tale riqualificazione derivava il mancato superamento del test di operatività e, quindi, la legittimità degli atti impositivi. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto che, nell’anno rilevante, i terreni conservassero una capacità edificatoria, seppur compressa da vincoli urbanistici, sicché erano correttamente contabilizzati come rimanenze e la società risultava operativa. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 30 l. n. 724 del 1994, degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 2697, 2727, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente valutato i fatti e le prove, omesso di considerare la documentazione urbanistica e mal ripartito l’onere della prova; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, per asserita apoditticità della motivazione; 3) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la comunicazione comunale del 18 marzo 2011, la variante urbanistica del 2014 e una sentenza del TAR che, secondo la ricorrente, confermavano la non edificabilità delle aree. La Corte ha però rilevato che i primi e terzi motivi miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale istruttorio, attività preclusa in cassazione, e che il secondo motivo era infondato perché la motivazione della CTR, pur concisa, esponeva in modo comprensibile le ragioni della decisione. Inoltre, è stato richiamato il principio unionale sulla incompatibilità dell’art. 30 l. n. 724 del 1994 con la direttiva IVA nella parte in cui consente di negare la detrazione per il solo mancato raggiungimento di soglie di ricavi, ma nel caso concreto la CTR aveva anche accertato in fatto che il presupposto della riqualificazione dei beni non sussisteva e che la società svolgeva effettivamente un’attività economica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione, osservando che la sentenza regionale conteneva una motivazione sufficiente e intellegibile; ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo perché diretti a contestare l’accertamento in fatto e la valutazione delle prove, non consentiti in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato l’Agenzia, quale parte soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente. Ha inoltre escluso la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, per l’esenzione istituzionale dal materiale versamento tramite prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 30, l. n. 724 del 1994

    La disciplina delle società non operative non può essere applicata per riclassificare i beni e negare il diritto alla detrazione IVA quando, in fatto, l’impresa svolga effettivamente attività economica; in ogni caso il giudice deve verificare il presupposto concreto della riqualificazione contabile e della non operatività.

  • art. 43, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla CTR per qualificare l’atto come avviso integrativo/modificativo.

  • art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato ai fini del requisito di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 61, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato ai fini del requisito di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza e del vizio di motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l’onus probandi alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesta soltanto la valutazione delle prove.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel primo motivo con riferimento alle presunzioni, ma la Corte ha ricondotto la censura alla rivalutazione del fatto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel primo motivo con riferimento alle presunzioni, ma la Corte ha ricondotto la censura alla rivalutazione del fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disposte fuori dei limiti di legge; non se si contesta il peso attribuito alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione ricorre solo rispetto a prove legali o alla valutazione come prova piena di elementi che non lo sono; non per mera contestazione dell’apprezzamento probatorio.

  • art. 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE

    Non può essere interpretato nel senso di negare la qualità di soggetto passivo IVA in base al mancato raggiungimento di una soglia di ricavi nazionale.

  • art. 167, direttiva 2006/112/CE

    Osta a una normativa nazionale che priva della detrazione IVA assolta a monte per il solo insufficiente volume delle operazioni a valle.

  • art. 273, direttiva 2006/112/CE

    Le misure antiabuso degli Stati membri non possono eccedere quanto necessario né mettere sistematicamente in discussione il diritto alla detrazione e la neutralità IVA.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non è disposto nei confronti delle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.

  • L. n. 134 del 2012

    Richiamata solo per la disciplina temporale del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.

  • d.l. n. 83 del 2012

    Richiamato solo per la formulazione applicabile dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il vizio di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto o del materiale probatorio: la censura è inammissibile quando mira solo a sostituire l’apprezzamento del merito con uno diverso.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere l’iter logico-giuridico della decisione; una motivazione concisa ma intellegibile e ancorata a ragioni di fatto e di diritto soddisfa il requisito di legge.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o argomenti difensivi.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto se il giudice di merito assegna l’onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesta la valutazione del merito della prova.
  • In materia di società non operative e IVA, il mancato superamento di soglie di redditività fissate dalla normativa interna non può di per sé negare la qualità di soggetto passivo IVA né il diritto alla detrazione, se l’attività economica è effettivamente svolta.
  • Le misure nazionali antielusive non possono eccedere quanto necessario rispetto all’obiettivo di contrasto a frodi e abusi e non possono compromettere sistematicamente il principio di neutralità dell’IVA.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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