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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09548/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalle trattenute operate dall'ente previdenziale, a titolo di contributo di solidarietà, sui ratei di pensione già maturati e liquidati in favore di un pensionato. Il giudice di primo grado, poi confermato dalla corte d'appello, aveva ritenuto illegittime tali trattenute e aveva condannato l'ente alla restituzione delle somme indebitamente prelevate, con decorrenza degli interessi dalla data dei singoli prelievi. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà alla luce dell'autonomia regolamentare riconosciuta dalla normativa sulle casse privatizzate, delle modifiche legislative al regime previdenziale e delle delibere adottate dall'ente; (2) ha dedotto che, comunque, il contributo sarebbe applicabile almeno per il biennio 2012-2013; (3) ha contestato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, sostenendo l'applicazione della prescrizione quinquennale alle somme trattenute; (4) ha censurato il dies a quo degli interessi, ritenendo che questi dovessero decorrere da una richiesta di pagamento e non dai singoli prelievi. Il pensionato è rimasto intimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi si ponessero in contrasto con un orientamento di legittimità già consolidato e che il ricorso non contenesse argomenti idonei a giustificare un mutamento di indirizzo. In particolare, ha ribadito che l'ente previdenziale privatizzato non è legittimato a introdurre, con mera autonomia regolamentare, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati; che tale contributo costituisce prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge; che le norme invocate non consentono di ricondurre la misura alla disciplina degli interventi destinati a garantire l'equilibrio finanziario a lungo termine; che la pretesa di restituzione delle somme indebitamente trattenute è soggetta a prescrizione ordinaria decennale quando è controversa la stessa entità del trattamento; e che gli interessi decorrono dai singoli prelievi, perché il credito previdenziale è unitario e gli accessori ne seguono la struttura. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per l'assenza di costituzione dell'intimato; è stata invece applicata la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c., con condanna del ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli ulteriori effetti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    richiamato come base dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati, ma non idoneo a legittimare l'istituzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati.

  • art. 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    richiamato insieme all'art. 1 nel quadro dell'autonomia delle casse privatizzate.

  • art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335

    la norma consente interventi sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico nei limiti del sistema del pro rata, ma non attribuisce il potere di istituire un contributo di solidarietà sui ratei già quantificati.

  • art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    richiamato come novella dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, senza incidere in senso favorevole alla legittimità del contributo di solidarietà.

  • art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    norma di interpretazione autentica che condiziona la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalizzazione dell'equilibrio finanziario di lungo termine; la Corte esclude che essa riguardi il contributo straordinario di solidarietà oggetto di causa.

  • art. 24, comma 24, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

    invocato per sostenere la legittimità del contributo, ma ritenuto non applicabile perché riferito a interventi per l'equilibrio finanziario a lungo termine e non a misure ex post su prestazioni già liquidate.

  • artt. 2, 3 e 23 Cost.

    richiamati nel ricorso; la Corte ribadisce che il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e quindi è soggetto a riserva di legge ex art. 23 Cost.

  • artt. 2, 9 e 32 Statuto della Cassa

    richiamati dalla ricorrente a supporto delle delibere interne, ma privi di idoneità a fondare il potere impositivo contestato.

  • delibera n. 4 del 2008

    atto interno richiamato dalla ricorrente nel quadro delle misure previdenziali contestate.

  • delibera n. 3 del 2013

    atto interno richiamato dalla ricorrente nel quadro delle misure previdenziali contestate.

  • delibera n. 10 del 2017

    atto interno richiamato dalla ricorrente nel quadro delle misure previdenziali contestate.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, senza rilievo decisivo nel decidere l'inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale sul motivo di ricorso per violazione di legge, alla base delle censure formulate.

  • art. 24, comma 24, lett. b), D.L. n. 201/2011

    v. sopra; la Corte precisa che la disposizione presuppone inerzia dell'ente nell'intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa.

  • art. 19, comma 3, L. 29 gennaio 1986, n. 21

    invocato per la prescrizione, ma ritenuto riferibile a crediti liquidi ed esigibili, non a somme la cui misura dipende dalla legittimità della trattenuta.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale si applica solo a ratei liquidi ed esigibili; quando è in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico opera la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato nel terzo motivo con riguardo a effetti interruttivi della prescrizione.

  • art. 47-bis D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    non applicabile alla fattispecie, perché concerne la riliquidazione della pensione, mentre qui si discute di indebita trattenuta per una misura patrimoniale illegittima.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel terzo motivo e nel quadro generale della questione di legittimità del contributo.

  • art. 38 Cost.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina previdenziale.

  • art. 16, comma 6, L. 30 dicembre 1991, n. 412

    richiamato nel quarto motivo sulla decorrenza degli interessi.

  • art. 1224 c.c.

    richiamato nel quarto motivo sugli interessi moratori, ma la Corte ribadisce la disciplina speciale del credito previdenziale.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato nel quarto motivo, ma gli interessi sono ricondotti al carattere unitario della prestazione previdenziale e alla data dei prelievi indebiti.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base dell'inammissibilità dei motivi che contrastano con orientamenti consolidati senza offrire argomenti per mutarli.

  • art. 380-bis, ult. co., c.p.c.

    richiamato per la definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata e per l'applicazione della sanzione pecuniaria.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per gli effetti processuali conseguenti all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2946 c.c.

    prescrizione ordinaria decennale applicabile alla domanda di riliquidazione quando è controversa la misura del trattamento.

Massime di principio

  • Un ente previdenziale privatizzato non può introdurre, tramite regolamento o delibere interne, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati se la legge non gli attribuisce espressamente tale potere.
  • La riserva di legge ex art. 23 Cost. impedisce di qualificare come legittima, in via regolamentare, una prestazione patrimoniale imposta destinata a incidere sui ratei di pensione già determinati.
  • Le disposizioni che consentono agli enti previdenziali interventi per l'equilibrio finanziario di lungo termine non sono estensibili a misure straordinarie, provvisorie e limitate nel tempo che operino ex post su pensioni già in godimento.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; quando è contestata la stessa misura della pensione o la legittimità di una trattenuta, opera la prescrizione ordinaria decennale.
  • Per i crediti previdenziali indebitamente trattenuti, gli interessi legali decorrono dai singoli prelievi illegittimi, perché accessori e capitale costituiscono un'unica prestazione e non si applica in modo meccanico la disciplina comune delle obbligazioni pecuniarie.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre questioni già risolte da un orientamento consolidato senza prospettare argomenti seri per mutarlo, è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizionePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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