Cassazione Civile, Ordinanza n. 17101/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
Alcuni investitori avevano sottoscritto, nel 2008, certificati relativi a tre emissioni, garantiti dalla società del gruppo emittente e collocati da una società di intermediazione bancaria. La sottoscrizione era avvenuta presso gli uffici di Ancona dei promotori finanziari della collocatrice. Gli investitori avevano chiesto la restituzione di quanto versato e il risarcimento del danno, sostenendo che si trattasse di offerta fuori sede ai sensi dell'art. 30 t.u.f.; poiché nel modulo di acquisto non era stata inserita la clausola sul diritto di recesso prevista dal comma 6 dell'art. 30, l'operazione doveva ritenersi nulla ex comma 7. La Corte d'appello aveva escluso la nullità ritenendo che l'ufficio del promotore fosse assimilabile a sede o dipendenza dell'intermediario. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 30 t.u.f. e della disciplina Consob per avere la Corte d'appello ampliato indebitamente il concetto di sede/dipendenza; (2) violazione dell'art. 30 t.u.f. per non avere considerato il ruolo dell'emittente nell'operazione; (3) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere valutato prove su dove fossero state sottoscritte le schede; (4) violazione dell'art. 30 t.u.f. e degli artt. 1362 ss. c.c. per non avere esaminato la dedotta avvenuta comunicazione scritta del diritto di recesso. La banca ha proposto anche ricorso incidentale condizionato, deducendo violazioni dell'art. 30 t.u.f., dell'art. 1418 c.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo di non essere legittimata passivamente alla domanda restitutoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso l'applicazione della disciplina dell'offerta fuori sede sulla sola base del fatto che le trattative si fossero svolte presso l'ufficio del promotore finanziario. Ha ritenuto che, per escludere l'art. 30 t.u.f., non basti la circostanza che l'attività si sia svolta in un luogo di pertinenza del promotore o con segni distintivi dell'intermediario: occorre che l'operazione si svolga presso la sede legale o presso una vera dipendenza dell'intermediario, intesa come unità locale stabile, aperta al pubblico, con autonomia tecnica e decisionale e capace di prestare continuativamente servizi di investimento. I restanti motivi del ricorso principale sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti; il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La disciplina dell'offerta fuori sede si applica salvo che il collocamento avvenga presso la sede legale o una vera dipendenza dell'intermediario; la mancata previsione della clausola di recesso nel contratto comporta la nullità di protezione quando l'operazione sia effettivamente fuori sede.
art. 1, comma 1, lett. g), reg. Consob n. 16190/2007
La nozione di dipendenza va intesa come unità locale stabile, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, non come qualsiasi ufficio del promotore finanziario.
art. 2, lett. g), reg. Consob n. 16190/2007
La dipendenza è una sede diversa da quella legale dell'intermediario, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e persone che presta continuativamente servizi e attività di investimento.
La censura relativa alla mancata valutazione delle prove è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
La censura relativa alla valutazione delle prove è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
artt. 1362, 1363, 1364, 1369 e 1370 c.c.
Le censure interpretative sul contenuto informativo relativo al recesso sono state dichiarate inammissibili perché dirette contro una statuizione non adottata dalla Corte d'appello.
Richiamato nel ricorso incidentale, ma senza esame nel merito perché le doglianze sono state dichiarate inammissibili.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Per escludere l'applicazione della disciplina dell'offerta fuori sede non è sufficiente che il collocamento sia avvenuto presso l'ufficio del promotore finanziario; occorre verificare se l'attività si sia svolta presso la sede legale dell'intermediario o presso una sua vera dipendenza, in senso tecnico-organizzativo.
- La nozione di "dipendenza" dell'intermediario finanziario richiede una stabile organizzazione di mezzi e persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale e idonea a prestare in via continuativa servizi di investimento.
- La valutazione sulla ricorrenza di un'offerta fuori sede non può arrestarsi a indici esteriori, quali insegne o segni distintivi presenti nei locali, se non sia accertata la natura giuridico-organizzativa del luogo come sede o dipendenza dell'intermediario.
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le doglianze che colpiscono statuizioni non adottate dalla sentenza impugnata o questioni ritenute assorbite dal giudice di merito; la censura deve essere specificamente riferita al decisum effettivo.
- Quando un motivo di ricorso viene accolto su una questione pregiudiziale o assorbente, le ulteriori censure che dipendono da essa restano assorbite e saranno eventualmente riesaminabili in sede di rinvio.
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