Cassazione Civile, Ordinanza n. 10618/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato tre avvisi di accertamento e un atto di contestazione sanzioni relativi agli anni d’imposta 2001, 2002 e 2003, emessi a seguito di un verbale ispettivo INPS che aveva rilevato la mancata regolarizzazione di tre rapporti di lavoro subordinato. L’Ufficio contestava la mancata effettuazione delle ritenute da parte del sostituto d’imposta, con conseguente infedele dichiarazione, oltre a maggiori addizionali regionale e comunale e alle relative sanzioni. La CTR aveva confermato il rigetto del ricorso. In cassazione la società deduceva: 1) illegittimità della motivazione per relationem agli atti INPS e irrilevanza del giudicato formatosi nel giudizio previdenziale; 2) erronea applicazione delle norme sulle ritenute alla fonte, sostenendo che alcune somme erano estranee al rapporto di lavoro; 3) e 4) analoghe censure sulle addizionali regionale e comunale; 5) erronea applicazione del regime sanzionatorio, perché le sanzioni sarebbero state irrogate alla società senza individuare la persona fisica autrice delle violazioni e senza corretta applicazione della responsabilità solidale; 6) mancata applicazione del cumulo giuridico tra le varie violazioni, che la ricorrente riteneva tutte riconducibili a un’unica matrice fattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati i motivi relativi alla motivazione per relationem e alle questioni sulle ritenute/addizionali, rilevando anche la novità di alcune censure e la mancata specifica allegazione della loro deduzione nei gradi di merito. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi sul regime sanzionatorio, richiamando il principio secondo cui, per l’omesso versamento di ritenute alla fonte in ambito di società di persone, la responsabilità delle sanzioni ricade sul soggetto che rappresenta la società e si estende solidalmente alla società stessa, senza necessità di preventiva escussione del rappresentante. Infine ha escluso l’applicazione del cumulo giuridico alle violazioni consistite nell’omesso versamento, poiché tale istituto non si applica ai mancati pagamenti di imposta già liquidata. La società è stata condannata anche alle spese di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della motivazione per relationem degli avvisi; la Corte ha ritenuto legittimo il rinvio al verbale INPS conoscibile dal contribuente.
art. 23, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per contestare la determinazione delle ritenute; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non dedotta nei gradi di merito.
art. 50, comma 4, d.lgs. n. 446/1997
Richiamato per contestare l’addizionale regionale; la questione è stata dichiarata inammissibile per novità.
art. 1, comma 5, d.lgs. n. 360/1998
Richiamato per contestare l’addizionale comunale; la questione è stata dichiarata inammissibile per novità.
La Corte ha ritenuto corretta l’applicazione del regime di responsabilità sanzionatoria della società di persone per le violazioni commesse dal suo rappresentante nell’ambito dell’omesso versamento di ritenute.
artt. 2 e 11 d.lgs. n. 472/1997
Richiamati per affermare il principio di personalizzazione della sanzione e la responsabilità del rappresentante legale, con conseguente responsabilità solidale della società per le violazioni commesse nell’interesse della rappresentata.
art. 7 d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003
La Corte ha escluso che la norma, riferita alle società di capitali, fosse applicabile alla società di persone coinvolta nella controversia.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
La Corte ha escluso l’applicazione del cumulo giuridico alle violazioni consistenti nel tardivo od omesso versamento dell’imposta già liquidata.
Richiamato come disciplina sanzionatoria autonoma e proporzionale per ciascun mancato pagamento di imposta già liquidata.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte ha precisato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per la riqualificazione dei motivi di ricorso come censure di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
Citato dalla ricorrente come parametro di ricorso, ma la Corte ha ricondotto le censure alla violazione di legge e ne ha valutato l’ammissibilità/infedatezza.
Richiamato nell’ultimo motivo per lamentare omessa pronuncia sul cumulo giuridico; la censura è stata respinta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche dell’esito del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione per relationem di un avviso di accertamento è legittima quando rinvia a un atto presupposto conosciuto o conoscibile dal contribuente, purché l’atto richiamato sia posto a base della pretesa e consenta la comprensione della ragione dell’accertamento.
- Nel giudizio tributario la questione della validità dell’atto impugnato non consente al giudice tributario di sindacare il contenuto o la motivazione di atti appartenenti ad altra giurisdizione; il giudicato esterno formatosi su un diverso rapporto può tuttavia essere rilevato d’ufficio se esistente e pertinente.
- Una censura di cassazione è inammissibile se introduce questioni nuove senza che la parte alleghi e dimostri di averle già dedotte nei precedenti gradi di merito, con indicazione dell’atto in cui ciò è avvenuto.
- Per l’omesso versamento di ritenute alla fonte da parte di una società di persone, la sanzione può essere imputata al rappresentante della società, con responsabilità solidale della società stessa, senza che sia necessaria la preventiva escussione del rappresentante.
- Il cumulo giuridico di cui all’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 non si applica alle violazioni che si esauriscono nel tardivo o omesso pagamento di imposta già liquidata, poiché tali violazioni hanno disciplina sanzionatoria autonoma e distinta dalle violazioni incidenti sulla determinazione dell’imponibile o della liquidazione del tributo.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale; non è consentito riesaminare il merito della valutazione se la motivazione è esistente e non meramente apparente o incoerente in modo radicale.
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