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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17792/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU emesso da un Comune nei confronti di una società e di altri soggetti, nel quale la motivazione indicava formalmente una violazione per "omessa o infedele dichiarazione", mentre nel prospetto allegato comparivano voci riconducibili all'imposta base, sanzioni per omesso pagamento e interessi. I contribuenti avevano impugnato l'atto sostenendo che i giudici di merito avessero illegittimamente salvato l'atto attraverso una modifica della sua motivazione, recependo in sostanza le difese del Comune e trasformando la ragione dell'accertamento da omessa dichiarazione a omesso versamento. Nel ricorso per cassazione veniva dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1 e 7 del d.lgs. 546/1992, per avere la CTR confermato la decisione di primo grado nonostante l'asserita non corrispondenza tra motivazione dell'atto e reale presupposto impositivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la motivazione dell'atto tributario deve sussistere ab initio e non può essere integrata postuma né da provvedimenti di convalida né da scritti difensivi, ma ha escluso che nel caso concreto vi sia stata una motivazione postuma: i giudici di merito si sarebbero limitati a interpretare letteralmente e sistematicamente il contenuto dell'avviso, già comprensivo, nel prospetto allegato, di elementi riferibili all'omesso pagamento dell'imposta. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato; non ha pronunciato sulle spese perché il Comune è rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    violazione dell'art.112 c.p.c.

    La censura non è stata accolta perché la CTR non avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda, ma si sarebbe limitata a interpretare il contenuto dell'atto impositivo.

  • art. 1 d.lgs. 546/1992

    combinato disposto degli artt. 1 e 7 del dIgs.546/1992

    Richiamato dalla ricorrente come parametro processuale del giudizio tributario; la Corte non ravvisa violazione nel caso concreto.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    combinato disposto degli artt. 1 e 7 del dIgs.546/1992

    La Corte richiama la disciplina della motivazione degli atti tributari solo per ribadire che l'atto deve essere motivato originariamente e che non è consentita una motivazione postuma.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati... indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione

    La motivazione dell'atto tributario è necessaria ab origine, serve a rendere conoscibile la pretesa e non può essere integrata successivamente da atti difensivi o di convalida.

  • art. 3 L. 241/1990

    le ragioni che "hanno determinato" la decisione dell'amministrazione

    Il richiamo conferma che la motivazione deve precedere l'emanazione dell'atto e non può essere costruita dopo.

  • artt. 24, 53, 97 e 113 Cost.

    Sono evocati per fondare le funzioni di trasparenza, buon andamento, diritto di difesa e giusta contribuzione che la motivazione dell'atto tributario deve assicurare.

  • art. 18 d.lgs. 546/1992

    È richiamato per evidenziare che il carattere impugnatorio del processo tributario presuppone che l'atto indichi le ragioni della pretesa, consentendo al contribuente di articolare i motivi di ricorso.

  • art. 1362 ss. c.c.

    L'interpretazione della motivazione dell'atto tributario va condotta secondo le regole di ermeneutica contrattuale, applicabili in via analogica, e in cassazione è censurabile solo per violazione di tali canoni o per illogicità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, richiamata per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La motivazione dell'atto tributario deve esistere fin dall'origine dell'atto e non può essere validamente integrata o sostituita in via postuma mediante convalida o scritti difensivi dell'amministrazione.
  • Nel giudizio tributario è legittima la difesa dell'ente impositore che chiarisca e valorizzi il contenuto già presente nell'atto impugnato, ma non è consentito mutare ex post la motivazione sostanziale della pretesa.
  • L'interpretazione dell'avviso di accertamento, come di ogni atto amministrativo, deve essere svolta secondo i criteri di ermeneutica analogicamente applicabili agli atti negoziali; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni interpretativi o per illogicità della motivazione.
  • L'obbligo di motivazione è soddisfatto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi efficacemente, anche se la formulazione dell'atto non sia perfettamente lineare, purché il contenuto complessivo consenta di individuare il fondamento dell'imposizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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