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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36677/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento dell’Amministrazione finanziaria con cui era stata disposta la revisione parziale della categoria catastale di un’unità immobiliare sita in Roma, zona Trastevere, con conseguente incremento della rendita. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto per difetto di motivazione; la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo che non si trattasse di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, bensì di mutamento di categoria, e che l’Ufficio si fosse limitato a richiamare la microzona senza verificare le concrete caratteristiche intrinseche dell’immobile. In Cassazione l’Agenzia delle entrate deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, dell’art. 7 L. n. 212/2000, dell’art. 3 L. n. 241/1990, dell’art. 2697 c.c. e delle norme sulla motivazione degli avvisi catastali, sostenendo che l’atto fosse adeguatamente motivato e contenesse i presupposti di fatto e di diritto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che il motivo non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR aveva deciso sulla distinzione tra modifica di categoria catastale e revisione del classamento della classe, mentre il ricorso era costruito sulla sola disciplina della revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004. Ha aggiunto che, comunque, il motivo sarebbe stato infondato, perché è necessaria una motivazione rigorosa, completa e specifica dell’atto di riclassamento, riferita non solo alla microzona ma anche al singolo immobile, e la mera evoluzione del mercato immobiliare non basta senza l’accertamento della variazione di valore degli immobili della microzona. La Corte ha quindi confermato l’assetto sfavorevole all’Amministrazione e ha condannato l’Agenzia alle spese processuali, escludendo l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    Il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare una reale violazione di legge riferita alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    revisione del classamento dettata dal comma 335

    La revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone richiede una motivazione rigorosa e un accertamento specifico dei presupposti concreti, non essendo sufficiente il mero richiamo alla microzona o alla generale evoluzione del mercato.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    È richiamato quale parametro di motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    È richiamato quale parametro generale di obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente in tema di onere probatorio, ma la decisione si concentra sulla sufficienza della motivazione dell’atto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

    Consente la trattazione in camera di consiglio non partecipata con relazione del consigliere relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non si applica quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, difettando di specificità e riferibilità alla decisione.
  • In materia di revisione catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione dell’atto deve essere rigorosa, completa e specifica, dovendo riguardare sia la microzona sia le concrete caratteristiche del singolo immobile.
  • Il mero richiamo alla collocazione dell’immobile in una microzona o alla generica evoluzione del mercato immobiliare non è sufficiente a giustificare l’innalzamento della rendita catastale.
  • Per reggere il riclassamento è necessario accertare in concreto la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona e le caratteristiche intrinseche dell’unità oggetto di revisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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