Cassazione Civile, Ordinanza n. 33387/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, titolare di un esercizio di commercio al dettaglio di prodotti alimentari, aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato i redditi per l'anno d'imposta 2004 ai fini IRPEF, IRAP e IVA, applicando un accertamento fondato sulla percentuale di ricarico riscontrata negli anni 2002 e 2003 e ritenuta incongrua la percentuale dichiarata per il 2004, anche in ragione della cessazione dell'attività e della cessione delle giacenze finali. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente, ma la CTR lo aveva accolto ritenendo: a) che la copia dell'avviso prodotta dal contribuente fosse incompleta e priva, in particolare, della firma del responsabile del procedimento, e che l'Ufficio non avesse contestato efficacemente tale difformità né depositato l'originale; b) che la notifica dell'avviso, eseguita per posta dall'Amministrazione, fosse inesistente o nulla per mancanza della relata; c) che non vi fosse una grave incongruenza tra ricavi e ricarichi tale da legittimare l'accertamento induttivo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse omesso di valutare le specifiche circostanze e prove offerte dall'Ufficio sulla conformità dell'avviso depositato dal contribuente rispetto all'originale; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, dell'art. 8 l. 890/1982 e degli artt. 156 e 160 c.p.c., affermando che per la notifica diretta dell'avviso da parte dell'Ufficio non era necessaria la relata e che comunque la costituzione del contribuente avrebbe sanato ogni vizio; con il terzo ha censurato la violazione dell'art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973, dell'art. 62-sexies, comma 3, d.l. 331/1993 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la differenza tra percentuale di ricarico dichiarata e quella accertata giustificava l'uso del metodo induttivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui prospettava un'omessa pronuncia su una questione processuale, ricordando che il vizio di omessa pronuncia riguarda solo le questioni di merito e non quelle processuali. Ha inoltre ribadito il principio secondo cui il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale ex art. 2719 c.c. non equivale al disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c.: la contestazione della copia non impedisce al giudice di accertarne la conformità all'originale anche tramite altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, e non vincola il giudice alla sola contestazione della parte. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti, poiché la ratio decidendi relativa alla mancata decisività della contestazione sulla copia dell'atto era autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione impugnata. Il ricorso è stato dunque respinto; le spese non sono state liquidate perché il contribuente non si è costituito. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato, richiamando il regime di prenotazione a debito.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare omessa pronuncia; la Corte osserva che l'omessa pronuncia non è configurabile per questioni processuali.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non accoglie la censura.
Richiamato come norma sull'accertamento; la Corte non ravvisa la violazione prospettata.
art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato sulla prova nel processo tributario; la Corte non accoglie la censura relativa alla valutazione della documentazione.
«il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura ... non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, numero 2), c.p.c.»
La contestazione della conformità della copia all'originale non impedisce al giudice di accertare la conformità anche con altri mezzi di prova, incluse presunzioni.
Richiamato per il confronto con l'art. 2719 c.c.; il suo regime di disconoscimento non si applica alla semplice contestazione della copia.
Richiamato nel secondo motivo sulla notifica degli avvisi di accertamento; il motivo è assorbito.
Richiamato nel secondo motivo sulla notifica postale diretta dell'atto; il motivo è assorbito.
Richiamato per la sanatoria dei vizi di notificazione; il motivo è assorbito.
Richiamato per la sanatoria dei vizi di notificazione; il motivo è assorbito.
art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973
Richiamato nel terzo motivo sull'accertamento induttivo; il motivo è assorbito.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. 331/1993
Richiamato nel terzo motivo a fondamento dell'accertamento basato su incongruenze di ricarico; il motivo è assorbito.
Richiamato nel terzo motivo in tema di presunzioni; il motivo è assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato quale parametro di legittimità per le violazioni di legge dedotte in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per escludere l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo a domande, eccezioni o questioni di merito, non anche rispetto a questioni processuali.
- La contestazione della conformità di una copia fotostatica all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non produce gli effetti del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c. e non vincola il giudice, che può accertare la conformità anche mediante altri elementi probatori, incluse presunzioni.
- Nel giudizio di legittimità, una decisione sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente rende assorbite le ulteriori censure che attaccano profili non decisivi.
- In tema di prova documentale, la mancata contestazione specifica dell'originale non impedisce al giudice di valorizzare il contenuto della copia o di ricostruire la corrispondenza all'originale con il materiale probatorio disponibile.
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