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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24899/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica relativo a una dichiarazione doganale di importazione di tessuti provenienti dalla Cina, con contestazione di sottofatturazione del valore della merce e conseguente recupero di maggiori dazi e IVA all’importazione. La società di assistenza doganale aveva curato lo sdoganamento in nome proprio e per conto dell’importatore, con introduzione in deposito IVA. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto per asserita decadenza dell’Ufficio; l’appello dell’Agenzia era stato respinto; la Cassazione, con precedente sentenza rescindente, aveva cassato con rinvio affermando la responsabilità solidale del CAD quale rappresentante indiretto. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva nuovamente annullato l’atto, ritenendo la società rappresentante diretto e negando sia la sua responsabilità per l’IVA all’importazione sia la prova della sottofatturazione, escludendo altresì rilevanza alla sentenza penale irrevocabile di condanna del legale rappresentante della società importatrice. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 384 c.p.c., perché il giudice del rinvio avrebbe violato il principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, rimettendo in discussione la qualità di rappresentante indiretto del CAD e quindi la sua responsabilità solidale; 2) violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 374/1990, per avere escluso la responsabilità solidale della società anche per l’IVA all’importazione; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 116 c.p.c. e 654 c.p., per avere erroneamente negato la prova della sottofatturazione, non considerando la fattura e la sentenza penale irrevocabile relative alla medesima vicenda.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice del rinvio avesse violato l’art. 384 c.p.c. perché, nonostante il precedente rescindente, aveva escluso la responsabilità solidale del CAD rimettendo in discussione un presupposto di fatto già coperto dal principio di diritto fissato in cassazione. Ha rigettato il secondo motivo, aderendo all’orientamento più recente secondo cui l’IVA all’importazione non fa parte dell’obbligazione doganale e, in assenza di una norma nazionale espressa e inequivoca, non può essere posta a carico del rappresentante indiretto, ma solo dell’importatore. Ha accolto il terzo motivo limitatamente alla pretesa relativa ai maggiori dazi doganali, rilevando che la CTR aveva illegittimamente ignorato la sentenza penale irrevocabile e i relativi elementi probatori; la censura è stata invece assorbita quanto all’IVA per effetto del rigetto del secondo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio è vincolato non solo al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma anche ai suoi presupposti di fatto; viola la norma se decide sulla base di un diverso criterio o rimette in discussione questioni già coperte dal dictum rescindente

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro processuale del primo e del terzo motivo di ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale corretta qualificazione del vizio denunciato nel terzo motivo, relativo all’erronea applicazione delle regole di valutazione della prova

  • art. 201 CDC

    la spendita del nome proprio da parte del dichiarante, in rappresentanza indiretta, comporta responsabilità solidale con il mandante nell’obbligazione doganale

  • art. 77, § 3, CDU

    secondo la giurisprudenza unionale, riguarda unicamente l’obbligazione doganale e non anche l’IVA all’importazione

  • art. 5, punto 18, CDU

    definisce l’obbligazione doganale come obbligo di corrispondere i dazi all’importazione o all’esportazione

  • art. 5, punto 20, CDU

    individua i dazi all’importazione, esclusi dall’IVA all’importazione secondo la ricostruzione accolta

  • art. 201 della direttiva 2006/112/CE

    l’IVA all’importazione è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro di importazione

  • art. 3, secondo comma, d.lgs. n. 374/1990

    regola le modalità di accertamento, liquidazione e riscossione dei dazi e delle altre imposizioni all’importazione, ma non individua specifici soggetti responsabili del pagamento

  • artt. 34 e 38 d.P.R. n. 43/1973

    non contengono una previsione espressa della responsabilità del rappresentante indiretto per l’IVA all’importazione

  • art. 1 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come norma attinente alla riscossione dell’imposta, non alla individuazione del soggetto obbligato

  • art. 70, primo comma, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come norma attinente alla riscossione dell’imposta, non alla individuazione del soggetto obbligato

  • art. 2, primo comma, d.l. n. 746/1983 conv. l. n. 17/1984

    ritenuto inapplicabile alla fattispecie, poiché concerne l’omessa o falsa dichiarazione di intenti e non la responsabilità del rappresentante indiretto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel terzo motivo per contestare l’erronea ripartizione dell’onere probatorio sulla sottofatturazione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice tributario

  • art. 654 c.p.

    richiamato nel terzo motivo in relazione agli effetti della sentenza penale irrevocabile nel giudizio tributario

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario non opera un vincolo di prova tipico del processo penale; sono ammissibili presunzioni semplici e utilizzabili gli elementi raccolti in sede penale come fonti di prova

  • art. 32 c.d.c.

    richiamato nel ragionamento della CTR sulle spese di nolo e assicurazione nella determinazione del valore doganale

Massime di principio

  • In caso di cassazione con rinvio per violazione di legge, il giudice del rinvio deve rispettare non solo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma anche i presupposti di fatto che ne costituiscono la base; se li disattende, viola l’art. 384 c.p.c.
  • Il rappresentante doganale che agisca in rappresentanza indiretta, spendendo il proprio nome nella dichiarazione, risponde in solido con l’importatore dell’obbligazione doganale.
  • L’IVA all’importazione non coincide con l’obbligazione doganale; la responsabilità del rappresentante indiretto per tale imposta richiede una previsione nazionale espressa, chiara e inequivoca, non potendo essere desunta in via interpretativa da norme sulla riscossione.
  • Nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile non produce automatica efficacia vincolante, ma gli elementi probatori acquisiti in sede penale devono essere esaminati dal giudice tributario e possono fondare l’accertamento fiscale anche quando non sarebbero sufficienti per la condanna penale.
  • La prova della pretesa tributaria può essere fondata su elementi indiziari e documentali, e il giudice tributario non può ignorare documenti e risultanze penali rilevanti ai fini della verifica della sottofatturazione o della maggiore imponibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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