Cassazione Civile, Ordinanza n. 32930/2024 del 17/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per euro 125.189,86, comprensivi di imposte e sanzioni, derivante da un accertamento per l’anno d’imposta 2006 fondato sugli studi di settore. Egli sosteneva di non aver ricevuto regolarmente l’avviso di accertamento presupposto, poiché gli atti prodromici sarebbero stati notificati alla precedente residenza e non al domicilio effettivo; deduceva inoltre vizi della motivazione dell’avviso, del contraddittorio endoprocedimentale e dell’irrogazione delle sanzioni. I motivi di ricorso denunciavano, in sintesi, la nullità della cartella per mancata notifica dell’atto presupposto, l’erroneità della notificazione, la violazione dell’obbligo di motivazione dell’accertamento, la mancata instaurazione del contraddittorio e vizi nella motivazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la CTR aveva accertato in fatto la rituale notifica dell’avviso di accertamento al domicilio fiscale del contribuente e la mancata variazione formalmente comunicata del domicilio stesso; il ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione se non nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo sul contraddittorio perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e non era stata adeguatamente prospettata nei gradi di merito. Ha dichiarato inammissibili anche il quinto, il sesto e il settimo motivo, perché l’avviso di accertamento era ormai definitivo e, comunque, la CTR aveva già compiuto un accertamento di fatto sulla pretesa fiscale e sulla motivazione dell’atto, insindacabile nei termini richiesti dal ricorso. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con i conseguenti oneri accessori.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992
La mancata notificazione dell’atto presupposto può incidere sull’atto consequenziale, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la CTR aveva accertato la rituale notifica dell’avviso di accertamento.
Richiamato insieme alle norme sulle notificazioni per contestare la regolarità della notifica; la censura è stata respinta alla luce dell’accertamento di fatto del giudice di merito.
Come sopra, invocato per la disciplina della notificazione postale, ma non ritenuto violato.
Richiamato per sostenere che la notifica dovesse essere eseguita presso la residenza effettiva; la Corte ha invece valorizzato il domicilio fiscale e l’accertamento di ritualità della notifica.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
La disciplina delle notificazioni tributarie si fonda sul domicilio fiscale e sull’onere del contribuente di comunicarne le variazioni; in mancanza, l’Ufficio può notificare al domicilio fiscale ultimo noto.
Richiamato dalla parte ricorrente, ma non ritenuto decisivo a fronte della regolarità della notificazione accertata in fatto.
La notificazione degli atti tributari può essere eseguita secondo tale forma quando il destinatario sia temporaneamente irreperibile pur essendo conosciuti residenza o indirizzo.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Invocato per censurare l’uso di presunzioni/studi di settore, ma la doglianza è stata ritenuta non scrutinabile perché diretta contro un atto divenuto definitivo.
Richiamato quanto al riparto dell’onere della prova, ma non ha condotto all’accoglimento del ricorso; la Corte ha dato rilievo all’accertamento di fatto del giudice di merito.
La censura sul contraddittorio è stata dichiarata inammissibile perché non emergeva dalla sentenza impugnata e non era stata adeguatamente introdotta nei gradi di merito.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
La doglianza sulla motivazione dell’avviso di accertamento è stata ritenuta inammissibile poiché rivolta contro un avviso non impugnato e ormai definitivo.
Richiamato per i motivi di violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che le censure mascherassero una richiesta di rivalutazione del fatto.
Usato per il motivo sul contraddittorio; la Corte lo ha dichiarato inammissibile per novità della questione.
Il sindacato di legittimità è limitato al vizio motivazionale nei ristretti limiti del "minimo costituzionale"; non sono ammesse censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 16 D.Lgs. n. 472 del 1997
Richiamato per contestare la motivazione sulle sanzioni, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione di merito.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza di merito è sindacabile solo entro il minimo costituzionale, cioè se mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cartella di pagamento fondata su un avviso di accertamento ritualmente notificato e non impugnato non può essere censurata deducendo vizi propri dell’atto presupposto: la contestazione resta confinata ai soli vizi della cartella.
- La notifica degli atti tributari si radica sul domicilio fiscale del contribuente; incombe sul contribuente l’onere di comunicare all’Ufficio le variazioni rilevanti, sicché la mancata comunicazione legittima la notifica al domicilio fiscale ultimo noto.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente in diritto in una richiesta di rivalutazione del fatto, soprattutto quando il giudice di merito abbia già accertato la ritualità della notifica o altri fatti decisivi.
- Le questioni non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo specifica allegazione della loro deduzione nei gradi di merito e puntuale indicazione dell’atto processuale in cui ciò sia avvenuto.
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione della sentenza è ridotto al solo minimo costituzionale: sono denunciabili solo mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità oggettiva.
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