Cassazione Civile, Ordinanza n. 18065/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
Due utenti del servizio idrico integrato avevano agito per ottenere il riconoscimento dell'inadempimento del gestore, la riduzione del corrispettivo dovuto per i periodi in cui l'acqua risultava non potabile per eccesso di arsenico, il risarcimento dei danni e la restituzione di parte delle somme versate. In primo grado il giudice aveva accolto in parte la domanda, con condanna del gestore e rigetto della chiamata in garanzia verso la Regione Lazio. In appello il gestore contestava: l'omessa estromissione dell'ente d'ambito a seguito di rinuncia alla domanda; il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di riduzione tariffaria, ritenendo coinvolta l'attività autoritativa della P.A.; il mancato accoglimento della manleva verso la Regione Lazio; e, infine, l'avvenuto esame di un fatto decisivo relativo al ruolo della Regione. La società ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi, insistendo soprattutto sulla giurisdizione e sulla correttezza della decisione in punto di limite economico della domanda.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, ha rigettato il secondo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta dal gestore nei confronti della Regione Lazio, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Inoltre ha dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione in tema di giurisdizione, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
richiamato quale norma di riferimento della responsabilità da inadempimento del gestore del servizio
evocato dalla parte resistente per sostenere la giurisdizione amministrativa sulla manleva, ma ritenuto non decisivo perché la domanda accessoria segue la giurisdizione della domanda principale
art. 13 d.lgs. 31/2001
l'erogazione di acqua non conforme ai livelli minimi di potabilità integra inadempimento dell'obbligazione del gestore
art. 9 Direttiva CEE 3.11.1998 n. 83
richiamata come fonte sovranazionale degli standard minimi di potabilità dell'acqua
art. 141 e ss. d.lgs. 152/2006
invocati dalla ricorrente nel terzo motivo in relazione al servizio idrico integrato
citata dalla ricorrente a sostegno della censura sulla manleva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per effetto dell'accoglimento del ricorso
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La domanda risarcitoria dell'utente contro il gestore del servizio idrico per acqua non potabile attiene al rapporto di utenza ed è devoluta al giudice ordinario, anche se a monte vi siano atti o scelte di organizzazione del servizio da parte della pubblica amministrazione.
- L'inadeguata potabilità dell'acqua erogata integra inadempimento contrattuale del gestore rispetto agli obblighi derivanti dal rapporto di utenza e dalla disciplina di settore.
- La domanda di manleva o garanzia impropria proposta dal convenuto verso un terzo segue, quanto alla giurisdizione, la sorte della domanda principale cui accede; se la domanda principale appartiene al giudice ordinario, anche la domanda accessoria resta devoluta a tale giudice.
- Quando l'attore limita espressamente la pretesa entro il valore di competenza del giudice adito, la c.d. clausola di contenimento vincola anche il giudice dell'impugnazione e impedisce di pronunciare una condanna di importo superiore, pena ultrapetizione.
- In presenza di clausola di contenimento, il superamento del limite quantitativo fissato dalla parte comporta nullità della pronuncia nella parte eccedente il valore predeterminato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18004/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18005/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18006/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18007/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18008/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18009/2022 del 06/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →