Cassazione Civile, Ordinanza n. 18079/2023 del 23/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente aveva introdotto davanti al giudice di pace un'opposizione esattoriale avverso un estratto di ruolo consultato spontaneamente, concernente somme dovute a favore di Roma Capitale. L'opposizione era stata rigettata in primo grado e poi confermata in appello dal Tribunale di Roma. In cassazione la ricorrente ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2948 c.c., 100, 615 e 617 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 150/2011. La censura era articolata in due profili: da un lato la dedotta prescrizione quinquennale del credito, ma senza specifica indicazione di dove e quando tale questione fosse stata ritualmente dedotta nei precedenti gradi; dall'altro la contestazione della decisione sotto il profilo dell'ammissibilità dell'impugnazione della cartella/estratto di ruolo, alla luce dello ius superveniens e della giurisprudenza delle Sezioni Unite. La ricorrente aveva depositato due memorie, ma la Corte ha considerato ammissibile solo la prima, perché il potere di memoria si consuma con un unico deposito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la doglianza sulla prescrizione era aspecifica, perché non chiariva se e dove la questione fosse stata dedotta nel giudizio di merito. Quanto al resto, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 26283/2022 sull'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, rilevando però che nei processi pendenti l'opponente deve comunque allegare e dimostrare un interesse ad agire attuale. Nel caso concreto tale interesse non era stato allegato, e non poteva desumersi dalla sola deduzione di una prescrizione maturata dopo la cartella. La Corte ha inoltre ribadito che l'impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo è ammissibile solo in caso di omessa o invalida notifica della cartella e non per far valere fatti estintivi successivi in assenza di iniziative esecutive e di una situazione di obiettiva incertezza. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
indicato come vizio dedotto in cassazione per sostenere l'erronea applicazione di norme sostanziali e processuali da parte dei giudici di merito.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità e carenza di allegazione dell'interesse ad agire.
richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale del credito.
richiamato a fondamento dell'interesse ad agire, ritenuto non allegato in concreto.
richiamato nel ricorso come norma relativa all'opposizione all'esecuzione, ma la Corte ha escluso l'ammissibilità dell'impugnazione nei termini prospettati.
richiamato nel ricorso, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità della domanda così come proposta.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al rito applicabile alle opposizioni esecutive/esattoriali.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
la Corte, seguendo Sez. U. n. 26283/2022, lo considera norma che specifica e concretizza l'interesse immediato a reagire contro il ruolo e la cartella non notificata o invalidamente notificata, applicabile ai processi pendenti.
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
norma che, in sede di conversione, ha novellato l'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 introducendo il comma 4-bis.
legge di conversione richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 4-bis nell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973.
richiamato per affermare che l'interesse sopravvenuto può essere allegato in cassazione mediante deposito documentale, entro i limiti processuali indicati dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto.
richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di opposizione all'estratto di ruolo o alla cartella conosciuta solo aliunde, l'interesse ad agire deve essere attuale, concreto e specificamente allegato; non è sufficiente un richiamo generico alla prescrizione del credito.
- Lo ius superveniens che introduce o specifica l'interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata si applica ai processi pendenti, ma non esonera l'opponente dall'onere di dimostrare in concreto la persistenza dell'interesse ad agire.
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è strumento per far valere fatti estintivi sopravvenuti rispetto alla cartella, se manca una situazione di obiettiva incertezza e non risulta intrapresa alcuna iniziativa esecutiva da parte dell'amministrazione.
- Nel giudizio di legittimità la parte può far valere un interesse sopravvenuto mediante produzione documentale nei limiti dell'art. 372 c.p.c., ma gli eventuali accertamenti di fatto spettano al giudice di rinvio, se necessario.
- La deduzione del vizio di violazione di legge richiede specificità sia quanto alla norma asseritamente violata sia quanto al passaggio processuale e fattuale su cui si fonda la censura; in difetto, il motivo è inammissibile.
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