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Sentenza

Sentenza del 07/04/2022 n. 11261 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2007 per maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA derivanti dall'applicazione degli studi di settore (modello TG37U/TG73U) e dall'uso di una percentuale di ricarico ritenuta incongrua (46,71% dichiarata vs 98%-232% previsto dal cluster). La società deduceva: nullità o illegittimità dell'atto per mancato presupposto di "grave incongruenza" ex art. 62-sexies D.L. n.331/1993; errata applicazione del cluster perché l'attività prevalente sarebbe stata la gestione di apparecchi da gioco e non il bar; vizi metodologici nella determinazione presuntiva dei ricavi (media non ponderata, dosi/unità nei cocktail, mancata verifica in loco), violazione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.) e dei principi di motivazione e sanzionatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, a sua volta, aveva confermato parzialmente la pronuncia di primo grado (la CTP aveva ridotto i valori accertati del 50%). La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi di cassazione: molte censure erano in realtà ricostituzioni dei fatti e quindi vietate in sede di legittimità; non era stata adeguatamente dedotta l'omissione di un "fatto storico" richiesto dall'art. 360 c.p.c., n.5; la CTR aveva correttamente valutato che i maggiori ricavi erano calcolati sui consumi delle materie prime per l'attività di bar sulla base di dati forniti dalla stessa contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale; il contraddittorio è centrale ma il giudice tributario può valutare liberamente l'applicabilità degli studi di settore e la prova contraria offerta dal contribuente. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito) e annotazione dell'obbligo di versamento del contributo unificato secondo DPR 115/2002 art.13.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis

    Norma richiamata come base per il p.v.c. (processo verbale di constatazione) eseguito dai verificatori a supporto dell'avviso di accertamento.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Disciplina l'accertamento induttivo tramite studi/parametri; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso degli studi di settore purché supportato dal contraddittorio e da elementi (qui: consumi) idonei a giustificarne l'applicazione.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3

    Richiesto presupposto della "grave incongruenza" per legittimare accertamenti induttivi basati sugli studi di settore; la Corte ha ritenuto sussistente il presupposto alla luce dello scostamento e della verificata inattendibilità relativa della percentuale di ricarico dichiarata.

  • codice civile, art. 2697

    Regola la distribuzione dell'onere della prova. La sentenza ricorda che il contribuente ha l'onere di provare l'esclusione dall'area di applicazione degli "standards" o la specificità della propria attività.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Richiede specificità dei motivi di impugnazione in appello; la CTR ha ritenuto i motivi di appello specifici e conformi a tale normativa.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Limita in cassazione i motivi basati sull'omesso esame di "fatto storico"; la Corte ha escluso la sussistenza del vizio perché la ricorrente non ha indicato un fatto storico preciso e decisivo omesso dal giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiede che il giudice si pronunci sui motivi di decisività; la Corte ha spiegato che l'assenza di pronuncia espressa non equivale necessariamente a omessa pronuncia quando il rigetto è implicito e coerente con il dispositivo.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 7 e 16

    Norme sulle sanzioni tributarie; la Corte ha ritenuto inammissibili censure che attaccavano direttamente l'avviso e la motivazione sanzionatoria senza specifico passaggio della sentenza impugnata.

  • Costituzione, art. 53

    Invocato dalla ricorrente (principio di capacità contributiva e correlazione di costi e ricavi); la Corte ha ritenuto inammissibile la censura diretta al provvedimento impositivo e comunque non specificamente riferita a passaggi della sentenza impugnata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata in relazione all'obbligo (processuale) del versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione.

Massime di principio

  • L'applicazione degli studi di settore (o parametri) costituisce un sistema di presunzioni semplici: l'Ufficio deve dimostrare l'adeguatezza dello "standard" al caso concreto e il contribuente ha l'onere, senza limiti di mezzi, di provare la non applicabilità o l'eccezionale specificità dell'attività.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio e centrale; se il contribuente fornisce dati nel contraddittorio e non li contesta adeguatamente, l'Ufficio può basare l'accertamento su quei dati e il giudice tributario può tenerne conto anche in sede contenziosa.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione libera dei fatti: molte censure che mirano a riesaminare valutazioni di merito sono inammissibili. I motivi devono essere specifici, autosufficienti e riferibili a passaggi determinanti della sentenza impugnata.
  • Per far valere in cassazione l'omesso esame di una circostanza decisiva (art. 360, comma 1, n.5) occorre indicare chiaramente un 'fatto storico' preciso, la sua prova negli atti e la sua decisività; questioni giuridiche o generiche non sono sufficienti.
  • La mancata attività di verifica in loco non invalida automaticamente un accertamento basato su studi di settore se la ricostruzione è supportata da elementi concreti (es. consumi, dati forniti dal contribuente) emersi nel contraddittorio.
  • Chi contesta la metodologia dell'Ufficio (es. scelta del cluster, percentuali di ricarico, uso di medie) deve sollevare ed argomentare tali contestazioni già nel giudizio di merito e indicare specificamente tali censure in cassazione, altrimenti sono inammissibili per novità o difetto di autosufficienza.
  • Se si ritiene prevalente un'altra attività (es. gestione di giochi rispetto al bar) è importante documentarlo e portare la prova già nella fase amministrativa e in primo grado per evitare che il giudice valorizzi i dati relativi al core business indicato dall'Ufficio.
  • Nel contenzioso tributario è possibile ottenere riduzioni dell'accertamento (come la riduzione al 50% operata dalla CTP) anche se non si ottiene l'annullamento completo; valutare sempre il rapporto costi/benefici di proseguire i gradi di giudizio.

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